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Document 32013D0354

Decisione 2013/354/PESC del Consiglio, del 3 luglio 2013 , sulla missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS)

GU L 185 del 4.7.2013, p. 12–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/354/oj

4.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 185/12


DECISIONE 2013/354/PESC DEL CONSIGLIO

del 3 luglio 2013

sulla missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 14 novembre 2005 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2005/797/PESC sulla missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (1) (EUPOL COPPS) per un periodo di tre anni. La fase operativa della missione EUPOL COPPS è iniziata il 1o gennaio 2006.

(2)

Il 17 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/784/PESC (2) sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS), che ha prolungato l'EUPOL COPPS a decorrere dal 1o gennaio 2011. La decisione 2010/784/PESC cessa di produrre effetti il 30 giugno 2013.

(3)

Il 7 giugno 2013 il Comitato politico e di sicurezza (CPS) ha raccomandato di prorogare la missione per altri 12 mesi fino al 30 giugno 2014.

(4)

La capacità di vigilanza dovrebbe essere attivata per la missione.

(5)

L'EUPOL COPPS sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione fissati nell’articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Missione

1.   La missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi, in seguito denominata EUPOL COPPS, istituita dall’azione comune 2005/797/PESC, prosegue a decorrere dal 1o luglio 2013.

2.   L’EUPOL COPPS opera conformemente al mandato di cui all’articolo 2.

Articolo 2

Mandato

Scopo dell’EUPOL COPPS è contribuire all’istituzione di un dispositivo di polizia duraturo ed efficace sotto la direzione palestinese, conforme ai migliori standard internazionali, in cooperazione con i programmi di costruzione istituzionale dell’Unione e altre iniziative internazionali nel più ampio contesto del settore della sicurezza, compresa la riforma del sistema penale.

A tal fine, l’EUPOL COPPS:

a)

assiste la polizia civile palestinese (PCP) nell’attuazione del programma di sviluppo della polizia fornendo assistenza e sostegno alla stessa PCP, e specificamente ai funzionari superiori a livello di distretto, comando e ministero;

b)

coordina e agevola l’assistenza dell’UE e degli Stati membri e, se richiesto, l’assistenza internazionale alla PCP;

c)

fornisce consulenza su elementi di giustizia penale collegati alla polizia;

d)

dispone di una cellula di progetto per l’identificazione e l’attuazione dei progetti. Ove opportuno, la missione coordina, agevola e fornisce consulenza sui progetti realizzati dagli Stati membri e da paesi terzi sotto la loro responsabilità, in settori connessi alla Missione e a sostegno dei suoi obiettivi.

Nel quadro delle suddette mansioni, EUPOL COPPS ha la capacità di aggiudicare appalti di servizi e forniture, concludere contratti e accordi amministrativi, assumere personale, detenere conti bancari, acquisire o alienare beni e adempiere le sue obbligazioni nonché stare in giudizio.

Articolo 3

Revisione

Un processo di revisione semestrale, secondo i criteri di valutazione fissati nel concetto operativo (CONOPS) e nel piano operativo (OPLAN), tenendo conto degli sviluppi sul terreno, consente di apportare, se necessario, adeguamenti circa le dimensioni e il campo d’applicazione dell’EUPOL COPPS.

Articolo 4

Catena di comando e struttura

1.   L'EUPOL COPPS dispone di una catena di comando unificata, come un'operazione di gestione delle crisi.

2.   L'EUPOL COPPS è strutturata conformemente ai relativi documenti di pianificazione.

Articolo 5

Comandante civile dell'operazione

1.   Il direttore della capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC) è il comandante civile dell'operazione dell'EUPOL COPPS.

2.   Il comandante civile dell'operazione, posto sotto il controllo politico e la direzione strategica del CPS e l’autorità generale dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR), esercita il comando e il controllo a livello strategico dell’EUPOL COPPS.

3.   Il comandante civile dell'operazione assicura, con riguardo alla condotta delle operazioni, un'attuazione corretta ed efficace delle decisioni del Consiglio nonché di quelle del CPS, anche impartendo le necessarie istruzioni a livello strategico al capomissione e fornendogli consulenza e sostegno tecnico.

4.   Il comandante civile dell'operazione riferisce al Consiglio tramite l'AR.

5.   Tutto il personale distaccato resta pienamente subordinato alle autorità nazionali dello Stato d'origine conformemente alla normativa nazionale, all'istituzione dell'Unione interessata o al servizio europeo per l'azione esterna (SEAE). Le autorità nazionali trasferiscono al comandante civile dell'operazione il controllo operativo (OPCON) del loro personale, delle loro squadre e unità.

6.   Il comandante civile dell'operazione ha la responsabilità generale di assicurare che il dovere di diligenza dell'Unione sia correttamente assolto.

7.   Se necessario, il comandante civile dell'operazione e il rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il processo di pace in Medio Oriente si consultano reciprocamente.

Articolo 6

Capomissione

1.   Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo della missione a livello di teatro delle operazioni e risponde direttamente al comandante civile dell'operazione.

2.   Il capomissione rappresenta la missione. Il capomissione può delegare compiti gestionali in relazione a questioni finanziarie e di personale a membri del personale della missione, sotto la sua responsabilità generale.

3.   Il capomissione esercita il comando e il controllo del personale, delle squadre e delle unità degli Stati contributori assegnati dal comandante civile dell'operazione, unitamente alla responsabilità amministrativa e logistica che si estende anche ai beni, alle risorse e alle informazioni messi a disposizione della missione.

4.   Il capomissione impartisce istruzioni a tutto il personale della missione per la condotta efficace dell'EUPOL COPPS a livello di teatro delle operazioni, assumendone il coordinamento e la gestione quotidiana secondo le istruzioni del comandante civile dell'operazione a livello strategico.

5.   Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale. Per quanto concerne il personale distaccato, i poteri disciplinari sono esercitati dalle autorità nazionali, dall'istituzione dell'Unione interessata o dal SEAE.

6.   Il capomissione rappresenta l'EUPOL COPPS nell'area delle operazioni e assicura un'adeguata visibilità della missione.

7.   Il capomissione assicura il coordinamento sul terreno, ove opportuno, con altri attori dell'Unione. Fatta salva la catena di comando, il capomissione riceve orientamento politico locale dall'RSUE per il processo di pace in Medio Oriente, in consultazione con i pertinenti capi delegazione dell'Unione.

Articolo 7

Personale dell'EUPOL COPPS

1.   Il personale dell’EUPOL COPPS è adeguato per entità e competenza al mandato di cui all’articolo 2 e alla struttura di cui all’articolo 4.

2.   Il personale dell’EUPOL COPPS è costituito in primo luogo da personale distaccato dagli Stati membri, dalle istituzioni dell'Unione o dal SEAE. Ogni Stato membro, l'istituzione dell'Unione o il SEAE sostengono i costi connessi con ciascun membro del personale che hanno distaccato, inclusi gli stipendi, la copertura sanitaria, le spese di viaggio per e della zona di missione e le indennità diverse da quelle giornaliere e le indennità di sede disagiata e di rischio applicabili.

3.   L'EUPOL COPPS può altresì assumere personale internazionale o locale su base contrattuale se le mansioni richieste non sono fornite da personale distaccato dagli Stati membri, dalle istituzioni dell'Unione o dal SEAE.

4.   Le condizioni d'impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e locale sono stabiliti nei contratti da concludersi tra l'EUPOL COPPS e i membri del personale interessati.

5.   Se del caso, anche i paesi terzi possono distaccare personale presso la missione. Ogni paese terzo che distacca del personale sostiene i costi connessi con ciascun membro del personale da esso distaccato, inclusi gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità, l’assicurazione contro i rischi gravi e le spese di viaggio per e dalla zona di missione.

Articolo 8

Status del personale dell’EUPOL COPPS

1.   Ove richiesto, lo status del personale dell’EUPOL COPPS, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento della stessa EUPOL COPPS, è oggetto di un accordo concluso ai sensi dell'articolo 37 TUE e secondo la procedura di cui all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2.   Lo Stato membro, l’istituzione dell’Unione o il SEAE che hanno distaccato un membro del personale sono competenti per eventuali richieste di indennizzo, presentate dal membro del personale in questione o che lo riguardano, connesse al distacco. Lo Stato membro, l'istituzione dell'Unione in questione o il SEAE sono responsabili di eventuali azioni nei confronti della persona distaccata.

Articolo 9

Controllo politico e direzione strategica

1.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica della missione. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti a tal fine a norma dell'articolo 38, terzo comma, TUE. Tale autorizzazione include i poteri necessari per nominare un capomissione, su proposta dell’AR, e modificare il CONOPS e l’OPLAN. Essa include altresì i poteri necessari per assumere ulteriori decisioni in merito alla nomina del capomissione. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione della missione restano attribuite al Consiglio.

2.   Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

3.   Il CPS riceve periodicamente e secondo necessità relazioni del comandante civile dell’operazione e del capomissione sulle questioni di loro competenza.

Articolo 10

Partecipazione di paesi terzi

1.   Fermi restando l’autonomia decisionale dell’Unione e il quadro istituzionale unico della stessa, i paesi terzi possono essere invitati a contribuire all’EUPOL COPPS, a condizione che sostengano i costi relativi al distacco dei loro membri del personale, inclusi gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità, l’assicurazione contro i rischi gravi e le spese di viaggio per e dalla zona della missione, e contribuiscano adeguatamente ai costi correnti dell’EUPOL COPPS.

2.   I paesi terzi che apportano un contributo all’EUPOL COPPS hanno diritti ed obblighi identici, in termini di gestione quotidiana della missione, a quelli degli Stati membri.

3.   Il Consiglio autorizza il CPS a prendere le decisioni pertinenti in merito all'accettazione dei contributi proposti e ad istituire un comitato dei contributori.

4.   Le modalità dettagliate concernenti la partecipazione dei paesi terzi sono oggetto di un accordo concluso a norma dell’articolo 37 TUE e, se necessario, di disposizioni tecniche supplementari. Allorché l’Unione e un paese terzo concludono un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale paese terzo alle operazioni dell’Unione di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell’ambito dell’EUPOL COPPS.

Articolo 11

Sicurezza

1.   Il comandante civile dell'operazione dirige, a norma dell'articolo 5, il capomissione nella pianificazione delle misure di sicurezza e garantisce l'attuazione corretta ed efficace di tali misure da parte dell'EUPOL COPPS.

2.   Il capomissione è responsabile della sicurezza dell’EUPOL COPPS e della conformità ai requisiti minimi di sicurezza applicabili all’EUPOL COPPS, in linea con la politica dell’Unione per la sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione nel quadro di una capacità operativa ai sensi del titolo V TUE e relativi documenti giustificativi.

3.   Il capomissione è assistito da un alto responsabile della sicurezza della missione, che riferisce al capomissione e mantiene anche uno stretto rapporto funzionale con il SEAE.

4.   Il personale dell' EUPOL COPPS è sottoposto ad una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima di assumere le funzioni conformemente all'OPLAN. Esso riceve altresì corsi periodici di aggiornamento sul posto, organizzati dall’alto responsabile della sicurezza della missione.

5.   Il capomissione assicura la protezione delle informazioni classificate dell'UE conformemente alla decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (3).

Articolo 12

Disposizioni finanziarie

1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione EUPOL COPPS per il periodo 1o luglio 2013 - 30 giugno 2014 è pari a 9 570 000 EUR.

2.   Tutte le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.

3.   La partecipazione alle gare d'appalto è aperta ai cittadini dei paesi terzi partecipanti e dei paesi limitrofi. Con l’approvazione della Commissione il capomissione può concludere accordi tecnici con gli Stati membri, con i paesi terzi partecipanti e con gli altri attori internazionali per quanto riguarda la fornitura di attrezzature, servizi e locali all’EUPOL COPPS.

4.   L'EUPOL COPPS è responsabile dell'esecuzione del bilancio della missione. A tal fine l'EUPOL COPPS sottoscrive un contratto con la Commissione.

5.   L'EUPOL COPPS è responsabile per eventuali diritti ed obbligazioni risultanti dall'esecuzione del mandato a decorrere dal 1o luglio 2013, ad eccezione di diritti correlati a colpa grave del capomissione, la cui responsabilità incombe a quest'ultimo.

6.   Le disposizioni finanziarie rispettano i requisiti operativi dell’EUPOL COPPS, compresa la compatibilità delle attrezzature e l’interoperabilità delle squadre.

7.   Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 13

Comunicazione di informazioni

1.   L’AR è autorizzato a comunicare ai paesi terzi associati alla presente decisione, se opportuno e in funzione delle esigenze operative della missione, informazioni e documenti classificati dell’UE fino al livello "'RESTREINT UE" prodotti ai fini della missione, in conformità della decisione 2011/292/UE.

2.   Qualora insorgano necessità operative precise ed immediate, l'AR è inoltre autorizzato a comunicare alle autorità locali informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello "RESTREINT UE" prodotti ai fini della missione, in conformità della decisione 2011/292/UE. A tale effetto sono adottate disposizioni tra l'AR e le competenti autorità locali.

3.   L'AR è autorizzato a comunicare ai paesi terzi associati alla presente decisione e alle autorità locali documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all'EUPOL COPPS e coperte dall'obbligo del segreto professionale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (4).

4.   L'AR può delegare i poteri di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, nonché la capacità di concludere gli accordi di cui al paragrafo 2 a persone poste sotto l'autorità dell'AR, al comandante civile dell'operazione e/o al capomissione.

Articolo 14

Vigilanza

È attivata la capacità di vigilanza per l’EUPOL COPPS.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2013.

Essa cessa di produrre effetti il 30 giugno 2014.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

L. LINKEVIČIUS


(1)  GU L 300 del 17.11.2005, pag. 65.

(2)  GU L 335 del 18.12.2010, pag. 60.

(3)  GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.

(4)  Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell’11.12.2009, pag. 35).


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