Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0307

    Decisione 2013/307/PESC del Consiglio, del 24 giugno 2013 , che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per la regione del Mediterraneo meridionale

    GU L 172 del 25.6.2013, p. 28–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/307/oj

    25.6.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 172/28


    DECISIONE 2013/307/PESC DEL CONSIGLIO

    del 24 giugno 2013

    che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per la regione del Mediterraneo meridionale

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 31, paragrafo 2, e l'articolo 33,

    vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 18 luglio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/424/PESC (1), relativa alla nomina del signor Bernardino LEÓN come rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per la regione del Mediterraneo meridionale. Il mandato dell'RSUE scade il 30 giugno 2013.

    (2)

    Il mandato dell'RSUE dovrebbe essere prorogato di altri dodici mesi.

    (3)

    L'RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 del trattato,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Rappresentante speciale dell'Unione europea

    Il mandato del sig. Bernardino LEÓN RSUE per la regione del Mediterraneo meridionale è prorogato fino al 30 giugno2014. Il mandato dell'RSUE può terminare anticipatamente qualora il Consiglio decida in tal senso, su proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

    Articolo 2

    Obiettivi politici

    Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione relativi al vicinato meridionale enunciati nelle dichiarazioni del Consiglio europeo del 4 febbraio e dell'11 marzo 2011, nelle conclusioni del Consiglio europeo del 24 e del25 marzo 2011 e nelle conclusioni del Consiglio del 21 febbraio e del 20 giugno 2011 e tiene conto delle proposte avanzate dall'AR e dalla Commissione nelle loro comunicazioni dell'8 marzo e del 25 maggio 2011.

    Tali obiettivi consistono tra l'altro:

    a)

    nel rafforzare il dialogo politico dell'Unione, contribuendo al partenariato e a relazioni più ampie con i paesi del Mediterraneo meridionale, in particolare quelli che sono in fase di riforma politica e di transizione verso la democrazia;

    b)

    nel contribuire alla risposta dell'Unione agli sviluppi nei paesi del Mediterraneo meridionale, in particolare quelli che sono in fase di riforma politica e di transizione verso la democrazia, segnatamente mediante il rafforzamento della democrazia e della costruzione istituzionale, dello Stato di diritto, del buon governo, del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della pace e della cooperazione regionale, anche attraverso la politica europea di vicinato e l'Unione per il Mediterraneo;

    c)

    nel rafforzare l'efficacia, la presenza e la visibilità dell'Unione nella regione e nei pertinenti consessi internazionali;

    d)

    nell'instaurare uno stretto coordinamento con i pertinenti partner locali e organizzazioni internazionali e regionali quali l'Unione africana, il Consiglio di cooperazione degli Stati arabi del Golfo, l'Organizzazione per la cooperazione islamica, la Lega degli Stati arabi, l'Unione del Maghreb arabo, le istituzioni finanziarie internazionali pertinenti, le Nazioni Unite e il settore privato.

    Articolo 3

    Mandato

    Al fine di raggiungere gli obiettivi politici di cui all'articolo 2, l'RSUE ha mandato di:

    a)

    rafforzare il ruolo politico generale dell'Unione in relazione ai paesi del Mediterraneo meridionale, in particolare quelli che sono in fase di riforma politica e di transizione verso la democrazia, segnatamente intensificando il dialogo con i governi e le organizzazioni internazionali, nonché con la società civile e con altri interlocutori pertinenti, e sensibilizzando i partner all'impostazione dell'Unione;

    b)

    mantenere stretti contatti con tutte le parti coinvolte nel processo di trasformazione democratica nella regione, favorire la stabilizzazione e la riconciliazione nel pieno rispetto della titolarità locale e contribuire alla gestione e prevenzione delle crisi;

    c)

    contribuire a una maggiore coerenza e un migliore coordinamento delle politiche e azioni dell'Unione e degli Stati membri nei confronti della regione;

    d)

    contribuire a promuovere il coordinamento con partner e organizzazioni internazionali e il sostegno alla cooperazione regionale; assistere l'AR, in coordinamento con la Commissione e gli Stati membri, contribuendo ai lavori della task force e alle riunioni di follow up per la regione del Mediterraneo meridionale;

    e)

    contribuire all'attuazione delle politiche dell'Unione in materia di diritti umani nella regione in collaborazione con l'RSUE per i diritti umani, compresi gli orientamenti dell'Unione sui diritti umani, in particolare gli orientamenti dell'Unione sui bambini e i conflitti armati, nonché gli orientamenti dell'UE in materia di violenza contro le donne e le ragazze e di lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, così come delle politiche dell'Unione in materia di donne, pace e sicurezza, anche monitorando e relazionando sugli sviluppi, nonché formulando raccomandazioni a tale riguardo.

    Articolo 4

    Esecuzione del mandato

    1.   L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.

    2.   Il comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.

    3.   L'RSUE opera in stretto coordinamento con il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e i suoi servizi competenti.

    Articolo 5

    Finanziamento

    1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1o luglio 2013 al 30 giugno 2014 è pari a 945 000 EUR.

    2.   Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.

    3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

    Articolo 6

    Costituzione e composizione della squadra

    1.   Nei limiti del mandato dell'RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L'RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

    2.   Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro interessato, dell'istituzione dell'Unione interessata o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.

    3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione che l'hanno distaccato ovvero del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.

    4.   Il personale dell'RSUE è ubicato presso i competenti uffici del SEAE o le delegazioni dell'Unione per contribuire alla coerenza e corrispondenza delle loro rispettive attività.

    Articolo 7

    Privilegi e immunità dell'RSUE e del personale dell'RSUE

    I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del suo personale sono convenuti con i paesi ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e la Commissione forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

    Articolo 8

    Sicurezza delle informazioni classificate UE

    L'RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (2).

    Articolo 9

    Accesso alle informazioni e supporto logistico

    1.   Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.

    2.   Le delegazioni dell'Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

    Articolo 10

    Sicurezza

    Conformemente alla politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, in conformità al mandato e in funzione della situazione di sicurezza nell'area geografica di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell'RSUE, in particolare:

    a)

    stabilendo un piano di sicurezza specifico della missione, basato su orientamenti forniti dal SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e preveda un piano di emergenza e un piano di evacuazione della missione;

    b)

    assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto della situazione nella zona della missione;

    c)

    assicurando che tutti i membri della squadra dell'RSUE schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un'adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento dell'arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal SEAE alla zona della missione stessa;

    d)

    assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, all'AR e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato.

    Articolo 11

    Relazioni

    L'RSUE riferisce periodicamente al CPS e all'AR oralmente e per iscritto. Se necessario, riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione del CPS o dell'AR, l'RSUE può presentare relazioni al Consiglio "Affari esteri". In conformità dell'articolo 36 del trattato, l'RSUE può essere associato all'informazione del Parlamento europeo.

    Articolo 12

    Coordinamento

    1.   L'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. L'RSUE lavora in maniera pienamente coordinata con gli Stati membri e la Commissione, nonché, se del caso, con altri rappresentanti speciali dell'Unione europea attivi nella regione. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione.

    2.   Sul campo vengono mantenuti stretti contatti con i capi delle delegazioni dell'Unione e i capimissione degli Stati membri, che si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.

    Articolo 13

    Riesame

    L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta al Consiglio, all'AR e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro la fine di dicembre 2013 e una relazione esauriente sull'esecuzione del suo mandato alla fine dello stesso.

    Articolo 14

    Entrata in vigore

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2013.

    Fatto a Lussemburgo, il 24 giugno 2013

    Per il Consiglio

    Il presidente

    C. ASHTON


    (1)  GU L 188 del 19.7.2011, pag. 24.

    (2)  GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.


    Top