EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0275

2013/275/UE: Decisione del Consiglio, del 10 giugno 2013 , relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, del trattato di Pechino sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive

GU L 160 del 12.6.2013, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/275/oj

12.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 160/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 giugno 2013

relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, del trattato di Pechino sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive

(2013/275/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 7 novembre 2000 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, nell’ambito dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), la partecipazione della Comunità europea alla conferenza diplomatica indetta a Ginevra dal 7 al 20 dicembre 2000 al fine di elaborare uno strumento di protezione dei diritti degli artisti interpreti o esecutori nelle rispettive interpretazioni o esecuzioni audiovisive.

(2)

I negoziati si sono conclusi con esito positivo nella conferenza diplomatica riconvocata a Pechino dal 20 al 26 giugno 2012 e il trattato OMPI di Pechino sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive («trattato di Pechino») è stato adottato il 24 giugno 2012.

(3)

Il trattato di Pechino stabilisce una serie di nuove norme internazionali nel settore dei diritti connessi, volte a garantire in modo adeguato la protezione e il compenso degli artisti interpreti o esecutori audiovisivi.

(4)

Il trattato di Pechino rimane aperto alla firma di ciascuna parte che soddisfa i requisiti per l’adesione per un anno dopo l’adozione.

(5)

L’Unione ha competenza esclusiva per una serie di disposizioni del trattato di Pechino in merito a cui è stata adottata corrispondente normativa dell’Unione. È opportuno pertanto firmare il trattato di Pechino a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione in data successiva.

(6)

Firmando il trattato di Pechino l’Unione non eserciterà una competenza concorrente, pertanto gli Stati membri mantengono le rispettive competenze nei settori contemplati dal trattato di Pechino che non incidono su norme comuni o non ne modificano la portata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma a nome dell’Unione del trattato OMPI di Pechino sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive («trattato di Pechino») è autorizzata, con riserva della conclusione di tale trattato (1).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il trattato di Pechino a nome dell’Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 10 giugno 2013

Per il Consiglio

Il presidente

L. VARADKAR


(1)  Il testo del trattato di Pechino sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.


Top