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Document 32013D0139
2013/139/EU: Council Decision of 18 March 2013 establishing the position to be taken on behalf of the European Union within the International Sugar Council as regards the extension of the International Sugar Agreement 1992
2013/139/UE: Decisione del Consiglio, del 18 marzo 2013 , che stabilisce la posizione da prendere a nome dell’Unione, nel Consiglio internazionale dello zucchero con riguardo alla proroga dell’accordo internazionale sullo zucchero del 1992
2013/139/UE: Decisione del Consiglio, del 18 marzo 2013 , che stabilisce la posizione da prendere a nome dell’Unione, nel Consiglio internazionale dello zucchero con riguardo alla proroga dell’accordo internazionale sullo zucchero del 1992
GU L 77 del 20.3.2013, p. 2–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
20.3.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 77/2 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 18 marzo 2013
che stabilisce la posizione da prendere a nome dell’Unione, nel Consiglio internazionale dello zucchero con riguardo alla proroga dell’accordo internazionale sullo zucchero del 1992
(2013/139/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
L’accordo internazionale sullo zucchero del 1992 è stato concluso con la decisione 92/580/CEE (1) del Consiglio ed è entrato in vigore il 1o gennaio 1993 per un periodo di tre anni fino al 31 dicembre 1995. Da allora è stato regolarmente prorogato per successivi periodi di due anni. Prorogato da ultimo con decisione del Consiglio internazionale dello zucchero nel giugno 2011, l’accordo resta in vigore fino al 31 dicembre 2013. Un’ulteriore proroga è nell’interesse dell’Unione. È pertanto opportuno che la Commissione, che rappresenta l’Unione in seno al Cnsiglio internazionale dello zucchero, sia autorizzata a votare a favore della proroga,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione in sede di Consiglio internazionale dello zucchero consiste nel votare a favore della proroga dell’accordo internazionale sullo zucchero del 1992 per un ulteriore periodo massimo di due anni.
La Commissione è autorizzata a esprimere tale posizione in sede di Consiglio internazionale dello zucchero.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2013
Per il Consiglio
Il presidente
S. COVENEY
(1) GU L 379 del 23.12.1992, pag. 15.