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Document 32013D0125
2013/125/EU: Council Decision of 25 February 2013 on the conclusion of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the United States of America pursuant to Article XXIV:6 and Article XXVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 relating to the modification of concessions in the schedules of the Republic of Bulgaria and Romania in the course of their accession to the European Union
2013/125/UE: Decisione del Consiglio, del 25 febbraio 2013 , relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America a norma dell’articolo XXIV:6 e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 concernente la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all’Unione europea
2013/125/UE: Decisione del Consiglio, del 25 febbraio 2013 , relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America a norma dell’articolo XXIV:6 e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 concernente la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all’Unione europea
GU L 69 del 13.3.2013, p. 4–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/125(1)/oj
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32013D0125R(01) | (EL) |
13.3.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 69/4 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 25 febbraio 2013
relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America a norma dell’articolo XXIV:6 e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 concernente la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all’Unione europea
(2013/125/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 29 gennaio 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad aprire negoziati con alcuni altri membri dell’Organizzazione mondiale del commercio a norma dell’articolo XXIV:6 dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 nel quadro dell’adesione all’Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania. |
(2) |
I negoziati sono stati condotti dalla Commissione nel quadro delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio. |
(3) |
Tali negoziati si sono conclusi e l’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America a norma dell’articolo XXIV:6 e dell’ articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 concernente la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all’Unione Europea («accordo») è stato siglato il 21 dicembre 2011 da un rappresentante dell’Unione europea e il 17 febbraio 2012 da un rappresentante degli Stati Uniti d’America. |
(4) |
L’accordo è stato firmato a nome dell’Unione europea il 7 dicembre 2012, con riserva della sua conclusione in data successiva, conformemente alla decisione 2012/644/UE del Consiglio (1). |
(5) |
È opportuno approvare l’accordo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e gli Stati uniti d’America a norma dell’articolo XXIV:6 e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 concernente la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all’Unione europea («accordo») è approvato a nome dell’Unione.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare a nome dell’Unione la notifica prevista dall’accordo (2).
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
S. COVENEY
(1) GU L 287 del 18.10.2012, pag. 2.
(2) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
ACCORDO
in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America a norma dell’articolo XXIV:6 e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 concernente la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all’Unione europea
Ginevra, 7 dicembre 2012
Signor,
in seguito ai negoziati svoltisi ai sensi dell’articolo XXIV:6 e dell’articolo XVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 concernenti la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all’Unione europea, ho l’onore di confermare quanto segue:
1. |
L’Unione europea integra e consolida nel suo elenco OMC per il territorio doganale dell’UE 27 le concessioni contenute nel suo elenco per il territorio doganale dell’UE 25 con le modifiche indicate nella presente lettera. Aumento di 4 680 tonnellate del contingente tariffario UE assegnato agli Stati Uniti per «carni e frattaglie commestibili di pollame, fresche, refrigerate o congelate», mantenendo gli attuali dazi contingentali (voci tariffarie 0207 1110, 0207 1130, 0207 1190, 0207 1210, 0207 1290, 0207 1310, 0207 1320, 0207 1330, 0207 1340, 0207 1350, 0207 1360, 0207 1370, 0207 1410, 0207 1420, 0207 1430, 0207 1440, 0207 1450, 0207 1460, 0207 1470, 0207 2410, 0207 2490, 0207 2510, 0207 2590, 0207 2610, 0207 2620, 0207 2630, 0207 2640, 0207 2650, 0207 2660, 0207 2670, 0207 2680, 0207 2710, 0207 2720, 0207 2730, 0207 2740, 0207 2750, 0207 2760, 0207 2770, 0207 2780); aumento di 200 tonnellate del contingente tariffario UE assegnato agli Stati Uniti per «prosciutti e lombate disossati, congelati», mantenendo l’attuale dazio contingentale di 250 EUR/t (voci tariffarie ex ex 0203 1955 ed ex ex 0203 2955); introduzione del contingente tariffario attribuito agli Stati Uniti di 1 550 tonnellate per «preparazioni alimentari», con dazio contingentale «elemento agricolo» (voce tariffaria 2106 9098); aumento di 600 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario UE per «pezzi di animali della specie suina domestica, freschi, refrigerati o congelati, disossati e o no, esclusi il filetto in unico pezzo», mantenendo gli attuali dazi contingentali (voci tariffarie 0203 1211, 0203 1219, 0203 1911, 0203 1913, 0203 1915, ex ex 0203 1955, 0203 1959, 0203 2211, 0203 2219, 0203 2911, 0203 2913, 0203 2915, ex ex 0203 2955, 0203 2959); aumento di 500 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario UE per «pezzi di galli e galline, freschi, refrigerati o congelati», mantenendo gli attuali dazi contingentali (voci tariffarie 0207 1310, 0207 1320, 0207 1330, 0207 1340, 0207 1350, 0207 1360, 0207 1370, 0207 1420, 0207 1430, 0207 1440, 0207 1460); aumento di 400 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario UE per «pezzi di galli e galline», mantenendo l’attuale dazio contingentale di 795 EUR/t (voce tariffaria 0207 1410); aumento di 580 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario UE per «carni di tacchine e di tacchini, fresche refrigerate o congelate», mantenendo gli attuali dazi contingentali (voci tariffarie 0207 2410, 0207 2490, 0207 2510, 0207 2590, 0207 2610, 0207 2620, 0207 2630, 0207 2640, 0207 2650, 0207 2660, 0207 2670, 0207 2680, 0207 2730, 0207 2740, 0207 2750, 0207 2760, 0207 2770); Se tutte le procedure interne necessarie all’UE per integrare nel proprio elenco OMC le modifiche di cui alla presente lettera non sono portate a termine sessanta giorni prima della scadenza del periodo per l’esercizio da parte degli Stati Uniti del diritto di revocare concessioni sostanzialmente equivalenti a norma dell’articolo XXVIII del GATT, l’UE chiede al Consiglio per gli scambi di merci dell’OMC di approvare, prima della scadenza di tale periodo, una proroga dello stesso. Tale proroga ha una durata sufficiente a garantire che tutte le procedure interne dell’UE siano portate a termine sessanta giorni prima della scadenza del periodo per l’esercizio da parte degli Stati Uniti dei propri diritti a norma dell’articolo XXVIII del GATT. |
2. |
In concomitanza con la negoziazione delle modifiche di cui sopra e in relazione all’allargamento del territorio doganale dell’Unione europea alla Repubblica di Bulgaria e alla Romania, gli Stati Uniti d’America entro ventuno giorni dall’entrata in vigore del presente accordo pubblicano nel registro federale un avviso di modifica dei contingenti tariffari per i formaggi attribuiti all’Unione europea nelle note addizionali degli Stati Uniti 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del capitolo 4 della nomenclatura tariffaria armonizzata degli Stati Uniti al fine di tener conto dell’allargamento del territorio doganale dell’Unione europea alla Bulgaria e alla Romania. |
3. |
Consultazioni in merito alle questioni di cui sopra possono aver luogo in ogni momento su richiesta di una delle parti. |
La prego di confermarmi l’accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera. Mi pregio proporre che, in caso affermativo, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano insieme un accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America («accordo»).
L’Unione europea e gli Stati Uniti d’ America si notificano reciprocamente per iscritto l’espletamento delle procedure interne necessarie per l’entrata in vigore del presente accordo. Il presente accordo entra in vigore quattordici giorni dopo la data di ricevimento dell’ultima notifica.
Voglia accettare, Signor, l’espressione della mia profonda stima.
Съставено в Женева на
Hecho en Ginebra, el
V Ženevě dne
Udfærdiget i Genève, den
Geschehen zu Genf am
Genf,
Έγινε στη Γενεύη, στις
Done at Geneva,
Fait à Genève, le
Fatto a Ginevra, addì
Ženēvā,
Priimta Ženevoje
Kelt Genfben,
Magħmul f’Ġinevra,
Gedaan te Genève,
Sporządzono w Genewie dnia
Feito em Genebra,
Întocmit la Geneva la
V Ženeve
V Ženevi,
Tehty Genevessä
Utfärdat i Genève den
За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
Ginevra, 7 dicembre 2012
Signor,
mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:
«In seguito ai negoziati svoltisi ai sensi dell’articolo XXIV:6 e dell’articolo XVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 concerenti la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all’Unione europea, ho l’onore di confermare quanto segue:
1. |
L’Unione europea integra e consolida nel suo elenco OMC per il territorio doganale dell’UE 27 le concessioni contenute nel suo elenco per il territorio doganale dell’UE 25 con le modifiche indicate nella presente lettera. Aumento di 4 680 tonnellate del contingente tariffario UE assegnato agli Stati Uniti per "carni e frattaglie commestibili di volatili, fresche, refrigerate o congelate", mantenendo l’attuale dazio contingentale (voci tariffarie 0207 1110, 0207 1130, 0207 1190, 0207 1210, 0207 1290, 0207 1310, 0207 1320, 0207 1330, 0207 1340, 0207 1350, 0207 1360, 0207 1370, 0207 1410, 0207 1420, 0207 1430, 0207 1440, 0207 1450, 0207 1460, 0207 1470, 0207 2410, 0207 2490, 0207 2510, 0207 2590, 0207 2610, 0207 2620, 0207 2630, 0207 2640, 0207 2650, 0207 2660, 0207 2670, 0207 2680, 0207 2710, 0207 2720, 0207 2730, 0207 2740, 0207 2750, 0207 2760, 0207 2770, 0207 2780); aumento di 200 tonnellate del contingente tariffario UE assegnato agli Stati Uniti per "prosciutti e lombate disossati, congelati", mantenendo l’attuale dazio contingentale di 250 EUR/t (voci tariffarie ex ex 0203 1955 ed ex ex 0203 2955); introduzione di un contingente tariffario attribuito agli Stati Uniti di 1 550 tonnellate per "preparazioni alimentari", con dazio contingentale "elemento agricolo" (voce tariffaria 2106 9098); Aumento di 600 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario UE per "pezzi di animali della specie suina domestica, freschi, refrigerati o congelati, disossati e o no, esclusi il filetto in unico pezzo", mantenendo gli attuali dazi contingentali (voci tariffarie 0203 1211, 0203 1219, 0203 1911, 0203 1913, 0203 1915, ex ex 0203 1955, 0203 1959, 0203 2211, 0203 2219, 0203 2911, 0203 2913, 0203 2915, ex ex 0203 2955, 0203 2959); aumento di 500 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario UE per i "pezzi di galli e galline, freschi, refrigerati o congelati", mantenendo gli attuali dazi contingentali (voci tariffarie 0207 1310, 0207 1320, 0207 1330, 0207 1340, 0207 1350, 0207 1360, 0207 1370, 0207 1420, 0207 1430, 0207 1440, 0207 1460); aumento di 400 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario UE per "pezzi di galli e galline", mantenendo l’attuale dazio contingentale di 795 EUR/t (voce tariffaria 0207 1410); Aumento di 580 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario UE per "carni di tacchine e di tacchini, fresche refrigerate o congelate", mantenendo gli attuali dazi contingentali (voci tariffarie 0207 2410, 0207 2490, 0207 2510, 0207 2590, 0207 2610, 0207 2620, 0207 2630, 0207 2640, 0207 2650, 0207 2660, 0207 2670, 0207 2680, 0207 2730, 0207 2740, 0207 2750, 0207 2760, 0207 2770); Se tutte le procedure interne necessarie all’UE per integrare nel proprio elenco OMC le modifiche di cui alla presente lettera non sono portate a termine sessanta giorni prima della scadenza del periodo per l’esercizio da parte degli Stati Uniti del diritto di revocare concessioni sostanzialmente equivalenti a norma dell’articolo XXVIII del GATT, l’UE chiede al Consiglio per gli scambi di merci dell’OMC di approvare, prima della scadenza di tale periodo, una proroga dello stesso. Tale proroga ha una durata sufficiente a garantire che tutte le procedure interne dell’UE siano portate a termine sessanta giorni prima della scadenza del periodo per l’esercizio da parte degli Stati Uniti dei propri diritti a norma dell’articolo XXVIII del GATT. |
2. |
In concomitanza con la negoziazione delle modifiche di cui sopra e in relazione all’allargamento del territorio doganale dell’Unione europea alla Repubblica di Bulgaria e alla Romania, gli Stati Uniti d’America entro ventuno giorni dall’ entrata in vigore del presente accordo pubblicano nel registro federale un avviso di modifica dei contingenti tariffari per i formaggi attribuiti all’Unione europa nelle note addizionali degli Stati Uniti 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del capitolo 4 della nomenclatura tariffaria armonizzata degli Stati Uniti al fine di tener conto dell’allargamento del territorio doganale dell’Unione europea alla Bulgaria e alla Romania. |
3. |
Consultazioni in merito alle questioni di cui sopra possono aver luogo in ogni momento su richiesta di una delle parti. |
La prego di confermarmi l’accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera. Mi pregio proporre che, in caso affermativo, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano insieme un accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America ("lccordo").
L’Unione europea e gli Stati Uniti d’America si notificano reciprocamente per iscritto l’espletamento delle procedure interne necessarie per l’entrata in vigore del presente accordo. Il presente accordo entra in vigore quattordici giorni dopo la data di ricevimento dell’ultima notifica».
Ho l’onore di comunicarLe l’accordo del mio governo su quanto precede.
Voglia accettare, Signor, l’espressione della mia profonda stima.
Съставено в Женева на
Hecho en Ginebra, el
V Ženevě dne
Udfærdiget i Genève, den
Geschehen zu Genf am
Genf,
Έγινε στη Γενεύη, στις
Done at Geneva,
Fait à Genève, le
Fatto a Ginevra, addì
Ženēvā,
Priimta Ženevoje
Kelt Genfben,
Magħmul f’Ġinevra,
Gedaan te Genève,
Sporządzono w Genewie dnia
Feito em Genebra,
Întocmit la Geneva la
V Ženeve
V Ženevi,
Tehty Genevessä
Utfärdat i Genève den
От името на Съединените американски щати
En nombre de los Estados Unidos de América
Za Spojené státy americké
På vegne af Amerikas Forenede Stater
Im Namen der Vereinigten Staaten von Amerika
Ameerika Ühendriikide nimel
Εξ ονόματος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής
On behalf of the United States of America
Au nom des États-Unis d'Amérique
Per degli Stati Uniti d’America
Amerikas Savienoto Valstu vārdā —
Jungtinių Amerikos Valstijų vardu
Az Amerikai Egyesült Államok nevében
F’isem l-Istati Uniti tal-Amerika
Voor de Verenigde Staten van Amerika
W imieniu Stanów Zjednoczonych Ameryki
Em nome dos Estados Unidos da América
În numele Statelor Unite ale Americii
V mene Spojených štátov amerických
V imenu Združenih držav Amerike
Amerikan yhdysvaltojen puolesta
På Amerikas förenta staters vägnar