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Document 32013D0109

Decisione 2013/109/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2013 , che modifica la decisione 2012/739/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

GU L 58 del 1.3.2013, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/06/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/109(1)/oj

1.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 58/8


DECISIONE 2013/109/PESC DEL CONSIGLIO

del 28 febbraio 2013

che modifica la decisione 2012/739/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 novembre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/739/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1).

(2)

Sulla scorta del riesame della decisione 2012/739/PESC, il Consiglio ha concluso che le misure restrittive dovrebbero essere prorogate fino al 1o giugno 2013.

(3)

È inoltre necessario modificare le misure riguardanti l'embargo sulle armi per consentire la consegna di materiale militare non letale destinato alla protezione dei civili o alla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione che l'Unione accetta come rappresentante legittimo del popolo siriano e la consegna agli stessi di veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difesa balistica, nonché la prestazione alla stessa dell'assistenza tecnica destinata alla protezione dei civili.

(4)

È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2012/739/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2012/739/PESC è così modificata:

(1)

all’articolo 3, il paragrafo 1 è modificato come segue:

a)

le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

"b)

alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di materiale militare non letale o di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, destinato all'uso umanitario o protettivo o alla protezione dei civili, o a programmi di costruzione istituzionale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e dell'Unione europea, o ad operazioni di gestione delle crisi da parte dell'Unione europea e dell'ONU, ovvero per la coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione destinato alla protezione dei civili;

c)

alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difesa balistica, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell'Unione europea e degli Stati membri in Siria o per la coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione destinati alla protezione dei civili;";

b)

è aggiunta la lettera seguente:

"f)

alla prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi per la coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione destinata alla protezione dei civili;";

(2)

l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

"Articolo 31

La presente decisione resta in vigore fino al 1o giugno 2013. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

J. BURTON


(1)  GU L 330 del 30.11.2012, pag. 21.


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