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Document 32013D0085
2013/85/EU: Commission Decision of 14 February 2013 concerning the non-inclusion of certain substances in Annex I, IA or IB to Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council concerning the placing of biocidal products on the market (notified under document C(2013) 670) Text with EEA relevance
2013/85/UE: Decisione della Commissione, del 14 febbraio 2013 , concernente la non iscrizione di determinati principi attivi nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi [notificata con il numero C(2013) 670] Testo rilevante ai fini del SEE
2013/85/UE: Decisione della Commissione, del 14 febbraio 2013 , concernente la non iscrizione di determinati principi attivi nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi [notificata con il numero C(2013) 670] Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 45 del 16.2.2013, p. 30–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
16.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 45/30 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 14 febbraio 2013
concernente la non iscrizione di determinati principi attivi nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi
[notificata con il numero C(2013) 670]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2013/85/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (2), fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE. |
(2) |
Per determinate combinazioni di sostanze/tipi di prodotto incluse nell’elenco in questione tutti i partecipanti si sono ritirati dal programma di riesame, oppure lo Stato membro designato quale relatore per la valutazione non ha ricevuto alcun fascicolo completo entro i termini di cui all’articolo 9 e all’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1451/2007. |
(3) |
Di conseguenza, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’articolo 12, paragrafo 1, e dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1451/2007, la Commissione ha informato gli Stati membri in proposito. Tale informazione è stata resa pubblica anche in forma elettronica. |
(4) |
Nei tre mesi successivi a queste pubblicazioni, varie imprese hanno manifestato interesse ad assumere il ruolo di partecipante per alcuni dei principi attivi e tipi di prodotto in questione. Tali imprese non hanno poi però presentato un fascicolo completo. |
(5) |
Ai sensi dell’articolo 12, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1451/2007, non è pertanto opportuno includere negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE i principi attivi e i tipi di prodotto in questione. |
(6) |
Nell’interesse della certezza del diritto è opportuno indicare la data a decorrere dalla quale i biocidi dei tipi di prodotto di cui all’allegato della presente decisione contenenti le sostanze attive elencate in tale allegato non devono più essere immessi sul mercato. |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I principi di cui all’allegato della presente decisione non sono iscritti, per i tipi di prodotto interessati, negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE.
Articolo 2
Ai fini dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1451/2007, i biocidi dei tipi di prodotto di cui all’allegato della presente decisione contenenti principi attivi che figurano in tale allegato non sono più immessi sul mercato a decorrere dal 1o febbraio 2014.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2013
Per la Commissione
Janez POTOČNIK
Membro della Commissione
(1) GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.
(2) GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3.
ALLEGATO
Principi attivi e tipi di prodotti da non iscrivere negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE
Nome |
Numero CE |
Numero CAS |
Tipo di prodotto |
Stato membro relatore |
Glutarale |
203-856-5 |
111-30-8 |
5 |
FI |
4-(2-nitrobutil)morfolina |
218-748-3 |
2224-44-4 |
6 |
UK |
4-(2-nitrobutil)morfolina |
218-748-3 |
2224-44-4 |
13 |
UK |
Dicloruro di N, N’-(decan-1,10-diildi-1(4H)-piridil-4-iliden)bis(ottilammonio) |
274-861-8 |
70775-75-6 |
1 |
HU |
Acido salicilico |
200-712-3 |
69-72-7 |
1 |
NL |