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Document 32013D0053

2013/53/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 22 gennaio 2013 , che autorizza il Regno del Belgio a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

GU L 22 del 25.1.2013, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/01/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/53/oj

25.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 22/13


DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 2013

che autorizza il Regno del Belgio a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

(2013/53/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera protocollata presso il segretariato generale della Commissione, il 21 giugno 2012 il Belgio ha chiesto l’autorizzazione a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE che consenta al Belgio di esonerare dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera i 25 000 EUR. Tale misura consentirebbe di esonerare detti soggetti passivi da alcuni o dalla totalità degli obblighi in materia di IVA indicati al titolo XI, capi da 2 a 6, della direttiva 2006/112/CE.

(2)

Conformemente all’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 13 settembre 2012 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dal Belgio. Con lettera del 17 settembre 2012 la Commissione ha comunicato al Belgio che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame della richiesta.

(3)

A norma dell’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri che non si sono avvalsi della facoltà di cui all’articolo 14 della seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio, dell’11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari — Struttura e modalità d’applicazione del sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (2), possono esentare i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera i 5 000 EUR. Il Belgio ha chiesto che tale soglia sia portata a 25 000 EUR.

(4)

La fissazione di una soglia più elevata per il regime speciale per le piccole imprese costituisce una misura di semplificazione in quanto può ridurre considerevolmente gli obblighi in materia di IVA a cui sono soggette le imprese più piccole. Tale regime speciale è facoltativo per i soggetti passivi.

(5)

Nella sua proposta di direttiva del 29 ottobre 2004, che modifica la direttiva 77/388/CEE, attuale direttiva 2006/112/CE, al fine di semplificare gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto, la Commissione ha incluso disposizioni in virtù delle quali gli Stati membri possono fissare il massimale di volume d’affari annuo per l’esenzione dall’IVA fino a un importo di 100 000 EUR o al suo controvalore in moneta nazionale, prevedendo inoltre la possibilità di aggiornare annualmente tale importo. La richiesta presentata dal Belgio è conforme alla predetta proposta.

(6)

La misura di deroga avrà un effetto solo trascurabile sull’importo complessivo del gettito fiscale del Belgio riscosso nella fase del consumo finale e non inciderà negativamente sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, il Regno del Belgio è autorizzato a esonerare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera i 25 000 EUR.

Il Regno del Belgio è autorizzato ad aumentare tale soglia al fine di mantenere il valore dell’esenzione in termini reali.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno della notifica.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013 fino alla data di entrata in vigore di una direttiva che modifichi gli importi dei massimali del volume d’affari annuo al di sotto dei quali i soggetti passivi possono beneficiare di un’esenzione dall’IVA o, se anteriore, fino al 31 dicembre 2015.

Articolo 3

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

M. NOONAN


(1)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(2)  GU 71 del 14.4.1967, pag. 1303/67.


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