Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1144

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 1144/2012 della Commissione, del 28 novembre 2012 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    GU L 333 del 5.12.2012, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1144/oj

    5.12.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 333/3


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1144/2012 DELLA COMMISSIONE

    del 28 novembre 2012

    relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

    (2)

    Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

    (3)

    In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

    (4)

    È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

    (5)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

    Articolo 2

    Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2012

    Per la Commissione, a nome del presidente

    Algirdas ŠEMETA

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

    (2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


    ALLEGATO

    Descrizione delle merci

    Classificazione

    (Codice NC)

    Motivazione

    (1)

    (2)

    (3)

    Un prodotto consistente di melassa di canna modificata disidratata presentata in polvere, di colore marrone chiaro, con tenore di (in % sul peso):

    saccarosio (compreso lo zucchero invertito)

    82,4

    ceneri

    1,5

    fibra grezza

    7

    Il prodotto non contiene amido e ha una polarizzazione di 83,4°.

    Durante il processo di produzione vengono aggiunti fibre vegetali e concentrati di melassa di canna fino a ottenere melassa di canna disidratata.

    Il prodotto non è idoneo al consumo umano ed è utilizzato esclusivamente nell’alimentazione animale.

    2309 90 96

    La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 1 del capitolo 23, nonché dal testo dei codici NC 2309, 2309 90 e 2309 90 96.

    Nonostante l’elevato tenore di saccarosio, il prodotto non può essere considerato alla stregua dello zucchero di canna di cui alla voce 1701 a causa dell’aggiunta di fibre vegetali durante il processo di produzione.

    A causa dell’aggiunta di concentrati di melassa di canna e del processo di disidratazione, il tenore di zuccheri presenti nel prodotto è significativamente superiore rispetto a quello della melassa di canna tradizionale. La classificazione alla voce 1703 è pertanto esclusa.

    Il prodotto è utilizzato nell’alimentazione animale e ha perso le caratteristiche essenziali del materiale originale durante il processo di produzione (cfr. la nota 1 del capitolo 23).

    Il prodotto deve pertanto essere classificato alla voce 2309 come preparazione del tipo utilizzato per l’alimentazione degli animali.


    Top