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Document 32012R1108

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 1108/2012 della Commissione, del 23 novembre 2012 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    GU L 329 del 29.11.2012, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1108/oj

    29.11.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 329/1


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1108/2012 DELLA COMMISSIONE

    del 23 novembre 2012

    relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

    (2)

    Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

    (3)

    In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

    (4)

    È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

    (5)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

    Articolo 2

    Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2012

    Per la Commissione, a nome del presidente

    Algirdas ŠEMETA

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

    (2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


    ALLEGATO

    Descrizione delle merci

    Classificazione (codice NC)

    Motivazione

    (1)

    (2)

    (3)

    Un articolo zincato consistente di una vite di acciaio a forma di U filettata ad entrambe le estremità, due dadi esagonali e un morsetto di acciaio con due fori per il passaggio della vite.

    L’articolo è utilizzato, ad esempio, per tenere uniti due o più cavi. I cavi vengono collocati nella vite a U, che viene chiusa con il morsetto posto sopra i cavi e bloccato stringendo i dadi.

     (1) Cfr. l’immagine

    7326 90 98

    La classificazione è a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 7326, 7326 90 e 7326 90 98.

    La classificazione alla voce 7318 come vite o articolo simile è esclusa, in quanto la funzione dell’articolo, che consiste di una vite, due dadi e un morsetto, è differente da quella di una vite, che non stringe e allenta insieme direttamente elementi differenti [cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 7326, punto 1)].

    L’articolo va pertanto classificato nel codice NC 7326 90 98, come altri articoli di acciaio.

    Image


    (1)  L’immagine è fornita a scopo esclusivamente informativo


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