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Document 32012R0986

Regolamento di esecuzione (UE) n. 986/2012 del Consiglio, del 22 ottobre 2012 , che chiarisce l’ambito di applicazione dei dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 383/2009 sulle importazioni di determinati fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso, originari della Repubblica popolare cinese

GU L 297 del 26.10.2012, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/10/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/986/oj

26.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 297/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 986/2012 DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2012

che chiarisce l’ambito di applicazione dei dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 383/2009 sulle importazioni di determinati fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso, originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («Commissione»), dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure in vigore

(1)

Con il regolamento (CE) n. 383/2009 (2) («regolamento definitivo») il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso originari della Repubblica popolare cinese («misure in vigore»).

2.   Richiesta di riesame intermedio

(2)

Alla Commissione è pervenuta la richiesta da parte di ECN Cable Group S.L., produttore spagnolo di cavi («richiedente»), di effettuare un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

(3)

Il richiedente ha chiesto l’esclusione di alcuni tipi di fili e trefoli dall’ambito di applicazione delle attuali misure antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di fili e trefoli di acciaio non legato per cemento armato precompresso e postcompresso, originari della Repubblica popolare cinese. Il prodotto di cui è stata chiesta l’esclusione è costituito da trefoli composti da sette fili di acciaio non legato, zincati, con tenore di carbonio pari ad almeno lo 0,6 % in peso, sezione trasversale massima superiore a 3 mm, conformi alla norma internazionale IEC 60888 o alla norma europea/Cenelec UNE-EN 50189 («trefoli usati come anima d’acciaio per conduttori»).

(4)

Il richiedente ha fornito elementi di prova prima facie secondo cui le fondamentali caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche del prodotto da escludere sono molto diverse da quelle del prodotto in esame, oggetto delle misure in vigore.

3.   Apertura

(5)

Assodata l’esistenza di elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame intermedio parziale, e dopo aver sentito il comitato consultivo, la Commissione ha annunciato con un avviso («avviso di apertura») pubblicato il 4 ottobre 2011 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3), l’apertura di un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitato alla definizione del prodotto.

4.   Inchiesta di riesame

(6)

La Commissione ha ufficialmente informato le autorità della Repubblica popolare cinese («paese interessato») e tutte le altre parti notoriamente interessate, cioè produttori esportatori noti del paese interessato, utenti, importatori e produttori dell’Unione, dell’apertura dell’inchiesta di riesame intermedio parziale. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine stabilito nell’avviso di apertura.

(7)

La Commissione ha inviato un questionario a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre parti che si sono manifestate entro i termini fissati nell’avviso di apertura.

(8)

Hanno risposto al questionario: il richiedente, due produttori esportatori cinesi, dodici produttori dell’Unione di fili e trefoli per cemento armato, due produttori dell’Unione di conduttori per linee elettriche, sei utenti e due importatori dell’Unione. Riguardo all’ampiezza del riesame parziale, ai fini del presente riesame parziale non è stato fissato nessun periodo d’inchiesta.

(9)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare la necessità di modificare la portata delle misure antidumping in vigore e ha effettuato visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

ECN Cable Group S.L. Vitoria Gasteiz, Spagna

Tycsa — Trenzas y Cables de Acero PSC, S.L., Santander, Spagna

DWK Drahtwerk Köln GmbH, Colonia, Germania

Nedri Spanstaal, B.V., Venlo, Paesi Bassi

Gongyi Hengxing Hardware co., Ltd, provincia di Henan, Cina

Solidal Condutores Eléctricos S.A, Esposende, Portogallo

Tele-fonika kable Sp. z o.o. S.k.a, Cracovia, Polonia

B.   PRODOTTO IN ESAME

(10)

Il prodotto in esame è identico a quello di cui all’articolo 1 del regolamento definitivo, ossia fili non zincati d’acciaio non legato, fili zincati d’acciaio non legato e trefoli, zincati e no, d’acciaio non legato, composti da diciotto fili al massimo, con tenore di carbonio pari ad almeno lo 0,6 % in peso, sezione trasversale massima superiore a 3 mm, attualmente classificabile ai codici NC ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 ed ex 7312 10 69, originari della Repubblica popolare cinese.

C.   ESITO DELL’INCHIESTA DI RIESAME

1.   Premessa

(11)

I fili o i trefoli destinati alla precompressione o alla postcompressione sono fatti di acciaio ad alto tenore di carbonio e sono usati soprattutto nell’industria delle armature per calcestruzzo, elementi sospesi e ponti strallati. Fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso sono fabbricati con vergelle d’acciaio.

(12)

Esistono due diversi tipi principali di fili e trefoli d’acciaio per cemento armato precompresso e postcompresso: quelli usati in applicazioni di cemento, che non sono galvanizzati e quelli usati per ponti strallati o sospesi che lo sono. I trefoli galvanizzati per ponti sospesi rappresentano appena l’1 % circa dell’intero mercato dell’Unione dei fili e dei trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso. I principali utenti di tali fili e trefoli sono perciò imprese appartenenti al settore delle costruzioni.

(13)

Il richiedente è un produttore spagnolo di conduttori per linee aeree di alimentazione elettrica. Il tipo di prodotto che il richiedente intende escludere dalla definizione del prodotto è un trefolo a sette fili galvanizzati, usato come anima di acciaio per conduttori destinati a linee aeree di alimentazione elettrica.

2.   Metodologia

(14)

Per sapere se i trefoli usati come anima d’acciaio per conduttori destinati a linee aeree di alimentazione elettrica dovessero rientrare nella definizione del prodotto di cui all’articolo 1 del regolamento definitivo, ci si è posti la domanda se i trefoli usati come anima di acciaio per conduttori e gli altri fili per cemento armato precompresso e postcompresso, avessero le stesse caratteristiche fisiche e tecniche e gli stessi impieghi finali. A tal fine, è stata esaminata l’intercambiabilità tra i trefoli usati come anima d’acciaio per conduttori destinati alle linee elettriche aeree e gli altri fili per cemento armato precompresso e postcompresso, soggetti alle misure in esame nell’Unione.

(15)

Il richiedente propone di differenziare i due prodotti in base alle rispettive norme. Secondo il richiedente, fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso, usati nel settore delle costruzioni non soddisfano i requisiti della norma internazionale IEC 60888 o la norma europea/Cenelec UNE-EN 50189. Entrambe le norme si applicano ai fili d’acciaio zincato usati nei trefoli per conduttori di elettricità.

3.   Conclusioni

3.1.   Caratteristiche fisiche e tecniche

(16)

Le norme citate nella richiesta ed esposte al considerando 15 si usano solo per i conduttori destinati a linee elettriche. Tali norme non potevano perciò essere familiari ai produttori dell’Unione di fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso usati nell’industria delle costruzioni; le loro risposte al questionario riflettevano quindi opinioni diverse sul fatto che i trefoli a sette fili galvanizzati, usati nei ponti sospesi, rispettassero tali norme.

(17)

Dall’inchiesta emerge la comparabilità almeno parziale tra la maggior parte delle caratteristiche fisiche e/o specifiche standard dei due prodotti in questione, ma anche una particolare differenza fisica, individuabile, che consente di differenziare chiaramente i due prodotti quando si comparino le norme applicate ai conduttori destinati a linee elettriche aeree a quelle applicate all’acciaio per precompressione usato nelle costruzioni.

(18)

Secondo la norma EN 10337 per l’acciaio da precompressione, usato nelle costruzioni, «il diametro del filo centrale deve essere di almeno il 3 % superiore al diametro del filo elicoidale esterno» (punto 7.1.3 della norma) mentre, secondo la norma per conduttori di linee aeree (EN 50182), i 7 fili galvanizzati di un trefolo usato come anima d’acciaio nei conduttori hanno tutti lo stesso diametro.

(19)

Si possono verificare le differenze di spessore del filo centrale con un’attrezzatura che sia in grado di misurare lo spessore dei fili. Questo tipo di prodotto può perciò essere distinto da altri tipi di prodotto del prodotto in esame.

(20)

Le parti interessate sono state consultate e, in sintesi, concordano sul fatto che sia possibile distinguere i due tipi di prodotti, sopra descritti.

3.2.   Impieghi finali fondamentali e intercambiabilità

(21)

Dall’inchiesta emerge anche che i due tipi di prodotti hanno applicazioni diverse e distinte e sono usati in due diversi tipi di industrie. Fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso sono usati nel settore delle costruzioni mentre i trefoli di cui si chiede l’esclusione si usano nell’industria dei cavi come nucleo di sostegno dei conduttori per linee elettriche aeree.

(22)

A causa poi delle diverse specifiche di ciascun tipo di prodotto non è possibile alcuna intercambiabilità tra le applicazioni di fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso e fili usati come anima d’acciaio nei conduttori.

(23)

Ciò assodato, si ritiene che tra i fili e i trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso e i fili usati come anima d’acciaio nei conduttori per linee elettriche aeree esistano ampie, fondamentali e ben individuabili differenze fisiche e tecniche.

3.3.   Prodotto oggetto dell’inchiesta iniziale

(24)

Nessuna impresa che abbia collaborato all’inchiesta iniziale (sette produttori dell’Unione, sette produttori esportatori della Repubblica popolare cinese, quattro importatori indipendenti nell’Unione e sette utenti) ha mai fabbricato e/o venduto trefoli come anima d’acciaio per conduttori. Dall’inchiesta iniziale emerge che, all’epoca, non sono state raccolte informazioni che riguardassero trefoli usati come anima d’acciaio per conduttori.

(25)

Si evince pertanto che, sebbene i trefoli usati come anima d’acciaio per conduttori non siano stati esplicitamente esclusi, l’inchiesta dell’epoca non intendeva includerli nel prodotto in esame.

4.   Accuse di possibile elusione delle misure vigenti

(26)

Alcune parti interessate sono preoccupate per la possibilità di eludere le misure se si escludono dal campo di applicazione delle misure stesse i trefoli usati come anima d’acciaio per conduttori.

(27)

I trefoli a sette fili galvanizzati usati nei conduttori per linee aeree di alimentazione elettrica sono tuttavia venduti senza strati protettivi aggiuntivi mentre ai trefoli a sette fili galvanizzati usati nella costruzione di ponti, di elementi sospesi e di generatori eolici viene aggiunto uno strato protettivo di polietilene, di grasso o di cera che conferisce loro un’aspettativa di vita anche superiore a 50 anni.

(28)

Durante l’inchiesta è emersa una sola volta l’applicazione di fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso senza strati protettivi aggiuntivi, come sostegno temporaneo nella costruzione di un ponte. Tale applicazione rappresenta tuttavia solo una minima parte del già piccolo mercato di tutte le applicazioni di fili e trefoli galvanizzati per cemento armato precompresso e postcompresso (cfr. considerando 12).

(29)

I vari tipi di trefoli sono quindi, nell’assoluta maggioranza dei casi, facilmente distinguibili in galvanizzati e non galvanizzati e, tra quelli galvanizzati, in aventi e non aventi uno strato protettivo aggiuntivo; il che agevola i controlli.

(30)

La maggior parte degli Stati membri dell’UE impone inoltre, per normali/tradizionali «applicazioni destinate a cemento armato precompresso e postcompresso», una omologazione nazionale dei fili e trefoli da usare per cemento armato precompresso e postcompresso, a garanzia della loro qualità. L’iter di omologazione, molto minuzioso, impone di indicare qualità delle vergelle, fornitori, impianti di produzione, macchinari utilizzati, prove di laboratorio ecc.

(31)

L’iter dell’omologazione nazionale può talora, in conformità a procedure in vigore nella maggior parte degli Stati membri della UE, essere sostituito da una «collaudo della qualità» o da una «omologazione specifica di progetto».

(32)

In entrambi i casi tuttavia, un perito indipendente certificherà che i prodotti usati corrispondano alle norme per cemento armato precompresso e postcompresso. Queste procedure rappresentano un’ulteriore garanzia rispetto a eventuali tentativi di eludere le misure.

(33)

Eventualmente, i vari tipi di prodotti possono anche essere distinti con strumenti di misura e attrezzature speciali laddove occorresse sdoganare e commercializzare trefoli galvanizzati senza strati protettivi aggiuntivi.

(34)

Da quanto precede, si può concludere che il rischio di elusione è minimo.

D.   CONCLUSIONI CONCERNENTI LA DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

(35)

Quanto sopra esposto, dimostra che i trefoli usati come anima d’acciaio nei conduttori e altri fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso oggetto delle misure in questione non hanno in comune né le caratteristiche fisiche e tecniche di base né l’uso finale. I due prodotti sono destinati a usi diversi, hanno mercati diversi e non sono intercambiabili. Inoltre, i trefoli usati come anima d’acciaio per conduttori non sono stati esaminati nell’ambito dell’inchiesta iniziale. Si è pertanto concluso che i trefoli usati come anima d’acciaio nei conduttori e gli altri fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso sono due prodotti diversi.

(36)

Da quanto precede, ed essendo stato assodato che i trefoli usati come anima d’acciaio per conduttori possono essere distinti dal prodotto in esame, essi devono essere esclusi dalla definizione del prodotto oggetto delle misure in vigore.

(37)

Tutte le parti interessate erano state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base alle quali erano state formulate le precedenti conclusioni. Alle parti era stato concesso un termine entro il quale presentare le loro osservazioni in merito alle informazioni comunicate. Non sono pervenute risposte passibili di dar luogo a conclusioni diverse.

E.   APPLICAZIONE RETROATTIVA

(38)

Poiché il presente procedimento si limita a chiarire la definizione del prodotto e poiché l’inchiesta iniziale non si era occupata di trefoli usati come anima d’acciaio per conduttori né questi sono stati oggetto delle successive misure antidumping, si ritiene opportuno applicare le conclusioni a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento definitivo, ivi comprese le importazioni soggette a dazi provvisori avvenute tra il 16 novembre 2008 e il 13 maggio 2009. Secondo la Commissione, non esistono ragioni tassative che si oppongano tale applicazione retroattiva.

(39)

Di conseguenza, per le merci cui non si applica l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 383/2009, modificato dal presente regolamento, si dovrebbe procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi antidumping definitivi corrisposti o contabilizzati ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 383/2009, e dei dazi antidumping provvisori riscossi in via definitiva ai sensi dell’articolo 2 dello stesso regolamento. Le domande di rimborso o di sgravio vanno presentate alle autorità doganali nazionali in conformità della regolamentazione doganale applicabile. Se i termini previsti dall’articolo 236, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (4), scadono prima del 26 ottobre 2012 o il giorno stesso della sua pubblicazione o entro sei mesi da tale data, essi sono prorogati in modo da scadere sei mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 383/2009, è sostituito dal seguente:

«1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fili non zincati d’acciaio non legato, di fili zincati d’acciaio non legato e di trefoli, zincati e no, d’acciaio non legato, composti da diciotto fili al massimo, con tenore di carbonio pari ad almeno lo 0,6 % in peso, sezione trasversale massima superiore a 3 mm, classificabili ai codici NC ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 ed ex 7312 10 69 (codici TARIC 7217109010, 7217209010, 7312106111, 7312106191, 7312106511, 7312106591, 7312106911 e 7312106991), originari della Repubblica popolare cinese. Trefoli galvanizzati (ma senza strati protettivi di altri materiali), composti da sette fili in cui il diametro del filo centrale sia di almeno il 3 % superiore al diametro degli altri sei fili, non sono colpiti dal dazio antidumping definitivo.»

Articolo 2

Per le merci cui non si applica l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 383/2009, modificato dal presente regolamento, si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi antidumping definitivi corrisposti o contabilizzati ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della versione originale del regolamento (CE) n. 383/2009, e dei dazi antidumping provvisori riscossi in via definitiva ai sensi dell’articolo 2 dello stesso regolamento. Le domande di rimborso o di sgravio sono presentate alle autorità doganali nazionali in conformità alla regolamentazione doganale applicabile. Se i termini previsti dall’articolo 236, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92, scadono prima del o il 26 ottobre 2012, o se scadono entro sei mesi da tale data, essi sono prorogati in modo da scadere sei mesi dopo il 26 ottobre 2012.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 maggio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 22 ottobre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

S. ALETRARIS


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 118 del 13.5.2009, pag. 1.

(3)  GU C 291 del 4.10.2011, pag. 6.

(4)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


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