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Document 32012R0891

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 891/2012 della Commissione, del 27 settembre 2012 , relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di settembre 2012

    GU L 263 del 28.9.2012, p. 34–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/891/oj

    28.9.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 263/34


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 891/2012 DELLA COMMISSIONE

    del 27 settembre 2012

    relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di settembre 2012

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

    visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

    visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione, del 7 dicembre 2011, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l’importazione di riso e rotture di riso (3), in particolare l’articolo 5, primo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 ha aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l’importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi, in conformità dell’allegato I del medesimo regolamento.

    (2)

    Il sottoperiodo del mese di settembre è il quarto sottoperiodo per il contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, il terzo sottoperiodo per il contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del medesimo regolamento, e il primo sottoperiodo per il contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), del medesimo regolamento.

    (3)

    Dalle comunicazioni effettuate a norma dell’articolo 8, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, risulta che, per i contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4112 — 09.4119 — 09.4168, le domande presentate nel corso dei primi 10 giorni lavorativi del mese di settembre 2012 a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento, hanno a oggetto un quantitativo superiore a quello disponibile. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per i contingenti in questione.

    (4)

    Dalle comunicazioni suddette risulta inoltre che, per i contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118, le domande presentate nel corso dei primi 10 giorni lavorativi del mese di settembre 2012 a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, hanno a oggetto un quantitativo inferiore a quello disponibile.

    (5)

    Il quantitativo non utilizzato per il sottoperiodo di settembre dei contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 è trasferito al contingente recante il numero d’ordine 09.4138 per il sottoperiodo successivo, a norma dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011.

    (6)

    Occorre inoltre fissare il quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo successivo, a norma dell’articolo 5, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, per i contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4138 e 09.4168.

    (7)

    Ai fini di un’efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli di importazione, il presente regolamento deve entrare in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   Le domande di titoli di importazione per il riso nell’ambito dei contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4112 — 09.4119 — 09.4168 di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, presentate nel corso dei primi 10 giorni lavorativi del mese di settembre 2012, danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione del coefficiente di attribuzione fissato nell’allegato del presente regolamento.

    2.   I quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo successivo nell’ambito dei contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4138 e 09.4168 di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 sono stabiliti nell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2012

    Per la Commissione, a nome del presidente

    José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

    (3)  GU L 325 dell'8.12.2011, pag. 6.


    ALLEGATO

    Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo del mese di settembre 2012 e quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo, in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011

    a)

    Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

    Origine

    Numero d’ordine

    Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di settembre 2012

    Quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo del mese di ottobre 2012 (in kg)

    Stati Uniti

    09.4127

     (1)

     

    Thailandia

    09.4128

     (1)

     

    Australia

    09.4129

     (1)

     

    Altre origini

    09.4130

     (2)

     

    Tutti i paesi

    09.4138

     

    2 192 617

    b)

    Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

    Origine

    Numero d’ordine

    Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di settembre 2012

    Thailandia

    09.4112

    17,878236 %

    Stati Uniti

    09.4116

     (3)

    India

    09.4117

     (4)

    Pakistan

    09.4118

     (4)

    Altre origini

    09.4119

    75,033342 %

    Tutti i paesi

    09.4166

     (5)

    c)

    Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

    Origine

    Numero d’ordine

    Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di settembre 2012

    Quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo del mese di ottobre 2012 (in kg)

    Tutti i paesi

    09.4168

    1,074602 %

    0


    (1)  Le domande riguardano quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: possono quindi essere accettate tutte le domande.

    (2)  Per questo sottoperiodo non si applica alcun coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata comunicata alcuna domanda di titolo.

    (3)  Per questo sottoperiodo non si applica alcun coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata comunicata alcuna domanda di titolo.

    (4)  Le domande riguardano quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: possono quindi essere accettate tutte le domande.

    (5)  Nessun quantitativo disponibile per questo sottoperiodo.


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