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Document 32012R0891
Commission Implementing Regulation (EU) No 891/2012 of 27 September 2012 on the issue of licences for importing rice under the tariff quotas opened for the September 2012 subperiod by Implementing Regulation (EU) No 1273/2011
Regolamento di esecuzione (UE) n. 891/2012 della Commissione, del 27 settembre 2012 , relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di settembre 2012
Regolamento di esecuzione (UE) n. 891/2012 della Commissione, del 27 settembre 2012 , relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di settembre 2012
GU L 263 del 28.9.2012, p. 34–36
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
28.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 263/34 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 891/2012 DELLA COMMISSIONE
del 27 settembre 2012
relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di settembre 2012
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione, del 7 dicembre 2011, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l’importazione di riso e rotture di riso (3), in particolare l’articolo 5, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 ha aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l’importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi, in conformità dell’allegato I del medesimo regolamento. |
(2) |
Il sottoperiodo del mese di settembre è il quarto sottoperiodo per il contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, il terzo sottoperiodo per il contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del medesimo regolamento, e il primo sottoperiodo per il contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), del medesimo regolamento. |
(3) |
Dalle comunicazioni effettuate a norma dell’articolo 8, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, risulta che, per i contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4112 — 09.4119 — 09.4168, le domande presentate nel corso dei primi 10 giorni lavorativi del mese di settembre 2012 a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento, hanno a oggetto un quantitativo superiore a quello disponibile. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per i contingenti in questione. |
(4) |
Dalle comunicazioni suddette risulta inoltre che, per i contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118, le domande presentate nel corso dei primi 10 giorni lavorativi del mese di settembre 2012 a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, hanno a oggetto un quantitativo inferiore a quello disponibile. |
(5) |
Il quantitativo non utilizzato per il sottoperiodo di settembre dei contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 è trasferito al contingente recante il numero d’ordine 09.4138 per il sottoperiodo successivo, a norma dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011. |
(6) |
Occorre inoltre fissare il quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo successivo, a norma dell’articolo 5, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, per i contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4138 e 09.4168. |
(7) |
Ai fini di un’efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli di importazione, il presente regolamento deve entrare in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le domande di titoli di importazione per il riso nell’ambito dei contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4112 — 09.4119 — 09.4168 di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, presentate nel corso dei primi 10 giorni lavorativi del mese di settembre 2012, danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione del coefficiente di attribuzione fissato nell’allegato del presente regolamento.
2. I quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo successivo nell’ambito dei contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4138 e 09.4168 di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 sono stabiliti nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.
(3) GU L 325 dell'8.12.2011, pag. 6.
ALLEGATO
Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo del mese di settembre 2012 e quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo, in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011
a) |
Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:
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b) |
Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:
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c) |
Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:
|
(1) Le domande riguardano quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: possono quindi essere accettate tutte le domande.
(2) Per questo sottoperiodo non si applica alcun coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata comunicata alcuna domanda di titolo.
(3) Per questo sottoperiodo non si applica alcun coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata comunicata alcuna domanda di titolo.
(4) Le domande riguardano quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: possono quindi essere accettate tutte le domande.
(5) Nessun quantitativo disponibile per questo sottoperiodo.