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Document 32012R0714
Commission Implementing Regulation (EU) No 714/2012 of 30 July 2012 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento di esecuzione (UE) n. 714/2012 della Commissione, del 30 luglio 2012 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) n. 714/2012 della Commissione, del 30 luglio 2012 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
GU L 210 del 7.8.2012, p. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
7.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 210/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 714/2012 DELLA COMMISSIONE
del 30 luglio 2012
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
ALLEGATO
Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
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(1) |
(2) |
(3) |
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8517 70 90 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 2, lettera b), della sezione XVI e del testo dei codici NC 8517, 8517 70 e 8517 70 90. La classificazione sotto la voce 8536 come interruttore è esclusa, in quanto il prodotto comprende solo una parte (un lato dei punti di contatto) di un dispositivo di interruzione [cfr. anche le note esplicative della NC alla voce 8536, punto (8)]. Il prodotto costituisce un elemento essenziale per il funzionamento di un telefono cellulare e non può essere utilizzato indipendentemente per altri scopi. Inoltre, è appositamente adattato per l’uso in un determinato modello di telefono cellulare. In particolare, la sua forma e modalità di funzionamento ne escludono qualsiasi altro uso (cfr. anche la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-183/06). Di conseguenza, è esclusa anche la classificazione sotto la voce 8538 come parte riconoscibile destinata esclusivamente o principalmente ad un dispositivo di interruzione di circuiti elettrici è esclusa. Il prodotto deve pertanto essere classificato sotto il codice NC 8517 70 90 come parte di un telefono cellulare. |
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8517 70 90 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 2, lettera b), della sezione XVI e del testo dei codici NC 8517, 8517 70 e 8517 70 90. Oltre alle due membrane con i corrispondenti punti di contatto per l’interruzione dei circuiti elettrici, il prodotto comprende insiemi di circuiti stampati per controllare l’illuminazione della tastiera. Di conseguenza, la classificazione sotto la voce 8536 come dispositivo di interruzione per circuiti elettrici è esclusa. Il prodotto costituisce un elemento essenziale per il funzionamento di un telefono cellulare e non può essere utilizzato indipendentemente per altri scopi. Inoltre, è appositamente adattato per l’uso in un determinato modello di telefono cellulare In particolare, la sua forma e modalità di funzionamento ne escludono qualsiasi altro uso (cfr. anche la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-183/06). Il prodotto deve pertanto essere classificato sotto il codice NC 8517 70 90 come parte di un telefono cellulare. |