EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0617

Regolamento (UE) n. 617/2012 del Consiglio, del 10 luglio 2012 , recante modifica del regolamento (CE) n. 174/2005 del Consiglio che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d’Avorio

GU L 179 del 11.7.2012, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/06/2016; abrog. impl. da 32016R0907

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/617/oj

11.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/1


REGOLAMENTO (UE) N. 617/2012 DEL CONSIGLIO

del 10 luglio 2012

recante modifica del regolamento (CE) n. 174/2005 del Consiglio che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d’Avorio

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2012/371/PESC del Consiglio, del 10 luglio 2012, recante modifica della decisione 2010/656/PESC che rinnova le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/656/PESC (2), che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio e abroga la posizione comune 2004/852/PESC (3). Il regolamento (CE) n. 174/2005 (4), inizialmente adottato per attuare la posizione comune 2004/852/PESC, attua altresì la decisione 2010/656/PESC a livello dell’Unione, imponendo restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d’Avorio.

(2)

La decisione 2012/371/PESC modifica l’ambito d’applicazione della decisione 2010/656/PESC alla luce della risoluzione 2045 (2012) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ed elimina le restrizioni alla prestazione di assistenza tecnica e finanziaria pertinente ad attività militari, nonché le restrizioni alla prestazione di assistenza tecnica e finanziaria pertinente al materiale per la repressione interna.

(3)

Le misure in questione rientrano nell’ambito del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, pertanto, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici in tutti gli Stati membri, per la loro attuazione occorre un’azione normativa a livello dell’Unione.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 174/2005.

(5)

Per garantire l’efficacia delle misure da esso previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 174/2005 è così modificato:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Ai fini del presente regolamento, per “comitato delle sanzioni” s’intende il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del paragrafo 14 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 1572 (2004).»;

2)

l’articolo 2 è soppresso;

3)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

È vietato:

a)

vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, materiale che potrebbe essere impiegato per la repressione interna e figurante nell’allegato I, originario o meno dell’Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo stabiliti in Costa d’Avorio o destinati a essere utilizzati in Costa d’Avorio;

b)

partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di promuovere le operazioni di cui alla lettera a) del presente articolo.»;

4)

l’articolo 4 è soppresso;

5)

i paragrafi 1 e 2 dell’articolo 4 bis sono sostituiti dai seguenti:

«1.   In deroga all’articolo 3, l’autorità competente, figurante nell’allegato II, dello Stato membro in cui è stabilito l’esportatore o il fornitore del servizio, può autorizzare, alle condizioni che ritiene appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione del materiale non letale incluso nell’allegato I, dopo aver accertato che il materiale non letale in questione è destinato unicamente a permettere alle forze di sicurezza ivoriane di mantenere l’ordine pubblico limitandosi a un uso appropriato e proporzionato della forza.

2.   In deroga all’articolo 3, l’autorità competente, figurante nell’allegato II, dello Stato membro in cui è stabilito l’esportatore o il fornitore del servizio, può autorizzare, alle condizioni che ritiene appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di materiale che può essere impiegato per la repressione interna, elencato nell’allegato I, destinato unicamente a sostenere il processo ivoriano di riforma del settore della sicurezza e per il sostegno da parte dell’operazione delle Nazioni Unite in Costa d’Avorio (UNOCI) e delle forze francesi che l’appoggiano, oppure a essere da queste utilizzati.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2012

Per il Consiglio

Il presidente

V. SHIARLY


(1)  Cfr. pag. 21 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 285 del 30.10.2010, pag. 28.

(3)  GU L 368 del 15.12.2004, pag. 50.

(4)  GU L 29 del 2.2.2005, pag. 5.


Top