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Document 32012R0596

Regolamento (UE) n. 596/2012 della Commissione, del 5 luglio 2012 , che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 467/2010 del Consiglio sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di silicio spedito da Taiwan, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario di Taiwan, e che dispone la registrazione di tali importazioni

GU L 176 del 6.7.2012, p. 50–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/596/oj

6.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/50


REGOLAMENTO (UE) N. 596/2012 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2012

che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 467/2010 del Consiglio sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di silicio spedito da Taiwan, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario di Taiwan, e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) ("il regolamento di base"), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafo 5,

sentito il comitato consultivo conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base,

considerando quanto segue:

A.   DOMANDA

(1)

La Commissione europea ("la Commissione") ha ricevuto una domanda, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, con la quale le viene chiesto di aprire un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese e di sottoporre a registrazione le importazioni di silicio spedito da Taiwan, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario di Taiwan.

(2)

La domanda è stata presentata in data 15 maggio 2012 dalla Euroalliages (comitato di coordinamento dell'industria delle ferro-leghe) ("il richiedente") per conto di produttori che rappresentano una quota maggioritaria, vale a dire il 100%, della produzione di silicio dell'Unione.

B.   PRODOTTO

(3)

Il prodotto in esame oggetto della possibile elusione è il silicio metallico originario della RPC, attualmente classificato al codice NC 2804 69 00 (contenuto di silicio inferiore al 99,99 % in peso) ("il prodotto in esame"). Secondo l'attuale classificazione nella Nomenclatura combinata, va inteso come "silicio". Il silicio più puro, cioè quello con un contenuto, in peso, di silicio non inferiore al 99,99 %, utilizzato principalmente dall'industria dei semiconduttori elettronici, rientra in un codice NC diverso e non è compreso nel presente procedimento.

(4)

Il prodotto oggetto dell'inchiesta è lo stesso descritto nel precedente considerando, ma è spedito da Taiwan, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario di Taiwan, ed è attualmente classificato allo stesso codice NC del prodotto in esame ("il prodotto oggetto dell'inchiesta").

C.   MISURE IN VIGORE

(5)

Le misure attualmente in vigore che potrebbero essere oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 467/2010 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di silicio spedito dalla Repubblica di Corea, dichiarato o no originario della Repubblica di Corea, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, e a un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (2).

(6)

Un'inchiesta antielusione relativa ad importazioni di silicio era stata effettuata anche nel 2006-2007, il cui esito era stato il regolamento (CE) n. 42/2007 del Consiglio che estende il dazio anti-dumping definitivo istituito con il regolamento (CE) n. 398/2004 sulle importazioni di silicio originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di silicio provenienti dalla Repubblica di Corea indipendentemente dal fatto che siano o meno dichiarate come originarie della Repubblica di Corea (3).

D.   MOTIVAZIONE

(7)

La domanda contiene sufficienti elementi di prova prima facie del fatto che le misure antidumping in vigore sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese vengono eluse mediante il trasbordo attraverso Taiwan.

(8)

Gli elementi di prova prima facie a disposizione della Commissione sono i seguenti.

(9)

In seguito all'istituzione delle misure sul prodotto in esame, si è verificato un cambiamento significativo nella configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese e da Taiwan verso l'Unione, senza che vi sia sufficiente motivazione o giustificazione per tale cambiamento oltre all'istituzione del dazio.

(10)

Questo cambiamento sembra dovuto al trasbordo attraverso Taiwan verso l'Unione di silicio originario della Repubblica popolare cinese.

(11)

Le prove disponibili indicano inoltre che gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sul prodotto in esame risultano compromessi in termini sia quantitativi che di prezzi. Volumi significativi di importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta sembrano aver sostituito le importazioni del prodotto in esame. Esistono inoltre sufficienti elementi di prova da cui risulta che le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta sono effettuate a prezzi nettamente inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nel quadro dell'inchiesta che ha portato all'adozione delle misure esistenti, adeguato per tenere conto dell'aumento dei costi delle materie prime.

(12)

La Commissione dispone infine di sufficienti elementi di prova prima facie da cui risulta che i prezzi del prodotto oggetto dell'inchiesta sono oggetto di dumping rispetto al valore normale stabilito in precedenza per il prodotto in esame, adeguato per tenere conto dell'aumento dei costi delle materie prime.

(13)

Se nel corso dell'inchiesta saranno individuate pratiche di elusione, di cui all'articolo 13 del regolamento di base, diverse dal trasbordo attraverso Taiwan, l'inchiesta potrà riguardare anche tali pratiche.

E.   PROCEDURA

(14)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta, a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, e per sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario di Taiwan, conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

a)   Questionari

(15)

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori/esportatori noti e alle associazioni di produttori/esportatori note di Taiwan, ai produttori/esportatori noti e alle associazioni di produttori/esportatori note della Repubblica popolare cinese, agli importatori noti e alle associazioni di importatori note dell'Unione, nonché alle autorità della Repubblica popolare cinese e di Taiwan. Potranno eventualmente essere chieste informazioni anche all'industria dell'Unione.

(16)

In ogni caso, tutte le parti interessate sono invitate a contattare immediatamente la Commissione entro il termine indicato all'articolo 3 del presente regolamento e a richiedere un questionario entro il termine indicato all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, dato che il termine indicato all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate.

(17)

Le autorità della Repubblica popolare cinese e di Taiwan saranno informate dell'apertura dell'inchiesta.

b)   Raccolta delle informazioni e audizioni

(18)

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova in merito. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

c)   Esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure

(19)

Conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta possono essere esentate dalla registrazione o dalle misure se l'importazione non costituisce una forma di elusione.

(20)

Poiché la possibile elusione si verifica al di fuori dell'Unione, a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base possono essere concesse esenzioni ai produttori di silicio di Taiwan che dimostrino di non essere collegati (4) ad alcun produttore interessato dalle misure (5) e per i quali si accerti che non sono coinvolti in pratiche di elusione ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base. I produttori che desiderino beneficiare dell'esenzione devono presentare una domanda sostenuta dagli opportuni elementi di prova entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.

F.   REGISTRAZIONE

(21)

A norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, occorre sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta per consentire, qualora le conclusioni dell'inchiesta confermino l'elusione, la riscossione retroattiva dell'appropriato ammontare di dazi antidumping a decorrere dalla data di registrazione di tali importazioni spedite da Taiwan.

G.   TERMINI

(22)

Ai fini di una buona amministrazione, devono essere precisati i termini entro i quali:

le parti interessate possono manifestarsi alla Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o eventuali altre informazioni di cui si debba tener conto nel corso dell'inchiesta,

i produttori di Taiwan possono chiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure,

le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

(23)

È importante notare che al rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 3 del presente regolamento è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base.

H.   OMESSA COLLABORAZIONE

(24)

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle necessarie informazioni, oppure non le comunichi entro i termini stabiliti, oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

(25)

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

(26)

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni sono stabilite sulla base dei dati disponibili conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito per tale parte può essere meno favorevole rispetto a quello che sarebbe stato raggiunto se avesse collaborato.

I.   CALENDARIO DELL'INCHIESTA

(27)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base l'inchiesta verrà conclusa entro nove mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

J.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(28)

Si fa presente che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (6).

K.   CONSIGLIERE-AUDITORE

(29)

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

(30)

La domanda di audizione con il consigliere-auditore deve essere motivata e presentata per iscritto. Il consigliere-auditore si occupa anche di organizzare un'audizione delle parti che consenta la presentazione delle diverse posizioni e delle relative controdeduzioni.

(31)

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate sono invitate a consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore all'interno del sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È aperta un'inchiesta, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009, volta a stabilire se le importazioni nell'Unione di silicio (contenuto di silicio inferiore al 99,99% in peso) spedito da Taiwan, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario di Taiwan, attualmente classificato al codice NC ex 2804 69 00 (codice TARIC 2804690020), eludano le misure istituite dal regolamento (UE) n. 467/2010.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009, le autorità doganali sono invitate ad adottare le opportune misure per registrare le importazioni nell'Unione di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Le importazioni sono soggette a registrazione per un periodo di nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

La Commissione può, mediante regolamento, ordinare alle autorità doganali di cessare la registrazione delle importazioni nell'Unione dei prodotti fabbricati dai produttori che hanno presentato una domanda di esenzione dalla registrazione e la cui situazione risulta conforme alle condizioni previste per la concessione di un'esenzione.

Articolo 3

1.   I questionari devono essere richiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Salvo altrimenti disposto, le parti interessate devono manifestarsi e contattare la Commissione, comunicare per iscritto le loro osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, perché le loro osservazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta.

3.   I produttori di Taiwan che chiedono l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda sostenuta da sufficienti elementi di prova entro lo stesso termine di 37 giorni.

4.   Sempre entro lo stesso termine di 37 giorni, le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione.

5.   Le parti interessate sono tenute a presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate per e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono e di fax. Le deleghe, le certificazioni firmate e i relativi aggiornamenti che accompagnano le risposte al questionario devono però essere presentati in formato cartaceo, vale a dire inviati per posta o consegnati a mano, all'indirizzo sottoindicato. A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, se una parte interessata non è in grado di trasmettere le comunicazioni e le richieste in formato elettronico, deve informarne immediatamente la Commissione. Per ulteriori informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione le parti interessate possono consultare la relativa pagina Internet della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence.

Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte al questionario e la corrispondenza inviate dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura "Limited" (a diffusione limitata) (7) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, essere corredate di una versione non riservata, contrassegnata dalla dicitura "For inspection by interested parties" (consultabile da tutte le parti interessate).

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N105 4/92

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 229 52372

E-mail: trade-silicon-circumvention@ec.europa.eu

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 131 del 29.5.2010, pag. 1.

(3)  GU L 13 del 19.1.2007, pag. 1.

(4)  A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5% o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; o h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per "persona" si intendono le persone fisiche o giuridiche.

(5)  Anche se i produttori sono legati nel modo sopraindicato a società soggette alle misure istituite nei confronti delle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese (le misure antidumping originarie), può comunque essere accordata un'esenzione se non esistono elementi di prova del fatto che la relazione con le società sottoposte alle misure originarie è stata stabilita o utilizzata per eludere le misure originarie.

(6)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(7)  Un documento a "diffusione limitata" è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).


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