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Document 32012R0250

Regolamento di esecuzione (UE) n. 250/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012 , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 82 del 22.3.2012, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/04/2012; abrogato da 32012R0284

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/250/oj

22.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 82/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 250/2012 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2012

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare, a tutela della salute pubblica, della salute degli animali e dell’ambiente, appropriate misure urgenti a livello dell’Unione per gli alimenti e i mangimi importati da un paese terzo qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri.

(2)

Dopo l’incidente verificatosi alla centrale nucleare di Fukushima l’11 marzo 2011 la Commissione è stata informata che i livelli di radionuclidi in alcuni prodotti alimentari originari del Giappone superavano i livelli di azione negli alimenti applicabili in Giappone. Questa contaminazione può costituire una minaccia per la salute pubblica e degli animali nell’Unione e per questo è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011della Commissione (2).

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 della Commissione dispone che le partite di prodotti contemplati da detto regolamento debbano essere accompagnate da una dichiarazione firmata da un rappresentante autorizzato dell’autorità competente del Giappone che attesti, tra l’altro, il luogo di origine della partita e il luogo di provenienza. Il contenuto di tale dichiarazione varia ulteriormente a seconda che i prodotti siano o meno originari di o provenienti da una delle prefetture vicine alla centrale nucleare di Fukushima.

(4)

Le autorità giapponesi devono certificare, nel caso di partite di prodotti originari della prefettura di Fukushima e delle 10 prefetture vicine, che tali partite di prodotti non contengono livelli di radionuclidi cesio 134 e cesio 137 superiori ai livelli massimi stabiliti nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011. Le autorità competenti del posto d’ispezione frontaliero o del punto di entrata designato nell’Unione devono effettuare inoltre controlli d’identità e fisici, comprese analisi di laboratorio sulla presenza di cesio 134 e di cesio 137, su almeno il 10 % di tali partite di prodotti.

(5)

Le autorità giapponesi devono certificare, nel caso di partite di prodotti provenienti dalla prefettura di Fukushima e dalle 10 prefetture vicine, che tali partite di prodotti non sono state esposte a radioattività durante il transito. In tali casi, così come nei casi in cui le partite di prodotti sono originarie di e sono provenienti da prefetture del Giappone diverse da quella di Fukushima e dalle 10 prefetture vicine, le autorità competenti del posto d’ispezione frontaliero o del punto di entrata designato nell’Unione effettuano controlli d’identità e fisici, comprese analisi di laboratorio sulla presenza di cesio 134 e di cesio 137, su almeno il 20 % di tali partite di prodotti.

(6)

I risultati dei controlli, comprese le analisi di laboratorio, effettuati dalle autorità competenti del posto d’ispezione frontaliero o del punto di entrata designato nell’Unione in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 indicano che le misure di controllo per gli alimenti per animali e i prodotti alimentari destinati all’esportazione nell’Unione sono applicate in modo corretto ed efficiente dalle autorità giapponesi. È pertanto opportuno ridurre la frequenza dei controlli effettuati su tali partite di prodotti dalle autorità competenti del posto d’ispezione frontaliero o del punto di entrata designato nell’Unione.

(7)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 si applica inoltre fino al 31 marzo 2012. Le autorità competenti giapponesi continuano a controllare la presenza di radioattività negli alimenti per animali e nei prodotti alimentari. I risultati di tali controlli mostrano che determinati alimenti per animali e prodotti alimentari nelle prefetture vicine alla centrale nucleare di Fukushima continuano a contenere livelli di radioattività superiori ai livelli di azione. È pertanto opportuno prorogare la data di applicazione delle misure stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011.

(8)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Disposizioni di modifica

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 è così modificato:

1)

all’articolo 5, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

controlli di identità e fisici, comprese analisi di laboratorio, sulla presenza di cesio 134 e cesio 137 su almeno:

il 5 % delle partite dei prodotti di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera d), e

il 10 % delle partite dei prodotti di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettere b) e c).»;

2)

all’articolo 10, secondo comma, la data del «31 marzo 2012» è sostituita da quella del «31 ottobre 2012».

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(2)  GU L 252 del 28.9.2011, pag. 10.


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