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Document 32012R0157
Commission Implementing Regulation (EU) No 157/2012 of 22 February 2012 amending and derogating from Regulation (EC) No 2535/2001 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No 1255/1999 as regards the import arrangements for milk and milk products and opening tariff quotas
Regolamento di esecuzione (UE) n. 157/2012 della Commissione, del 22 febbraio 2012 , recante modifica e deroga al regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l’apertura di contingenti tariffari
Regolamento di esecuzione (UE) n. 157/2012 della Commissione, del 22 febbraio 2012 , recante modifica e deroga al regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l’apertura di contingenti tariffari
GU L 50 del 23.2.2012, p. 11–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. impl. da 32020R0760
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32001R2535 | sostituzione | allegato I P. H | 01/03/2012 | |
Modifies | 32001R2535 | sostituzione | articolo 19.1 punto G) | 01/03/2012 | |
Modifies | 32001R2535 | sostituzione | articolo 5 punto H) | 01/03/2012 | |
Modifies | 32001R2535 | aggiunta | articolo 16.5 | 01/03/2012 | |
Derogation | 32001R2535 | deroga | articolo 14.1 punto A) | ||
Derogation | 32006R1301 | deroga | articolo 6.1 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32020R0760 | 01/01/2021 |
23.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 50/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 157/2012 DELLA COMMISSIONE
del 22 febbraio 2012
recante modifica e deroga al regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l’apertura di contingenti tariffari
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, e l’articolo 148, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell’articolo 19 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, approvato dalla decisione 2011/818/UE del Consiglio (2), prevede un aumento del contingente tariffario annuale esente da dazi e l’estensione del medesimo a tutti i tipi di formaggi originari della Norvegia a decorrere dal 1o gennaio 2012. Dette modifiche devono trovare riscontro negli articoli 5 e 19 del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione (3) e nell’allegato I, parte H, di tale regolamento. |
(2) |
A differenza dell’attuale contingente, che è gestito sulla base di un periodo di un anno che va da luglio a giugno, il contingente accresciuto sarà gestito sulla base di un anno civile. In deroga all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2535/2001, che dispone una ripartizione in parti uguali in due semestri, il quantitativo disponibile per il 2012 deve includere le 2 000 tonnellate già rese disponibili nel 2011 per il primo semestre 2012. Di conseguenza, solo un quantitativo di 1 600 tonnellate deve essere disponibile per il sottoperiodo che, per motivi organizzativi, inizierà il 1o marzo 2012. Il presente regolamento deve tuttavia lasciare impregiudicato il quantitativo di 2 000 tonnellate già reso disponibile per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 30 giugno 2012. |
(3) |
Essendo scaduto il periodo di presentazione delle domande di titoli di importazione per il primo semestre del 2012, stabilito all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2535/2001, occorre fissare un nuovo periodo per la presentazione delle domande di titoli di importazione nonché una deroga a tale articolo in relazione al quantitativo di 1 600 tonnellate per il sottoperiodo marzo-giugno 2012. Per evitare che i richiedenti che hanno già presentato le domande nel novembre 2011 per il quantitativo di 2 000 tonnellate siano esclusi dal nuovo periodo di presentazione delle offerte, è opportuno prevedere una deroga all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (4). |
(4) |
L’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, prevede che i quantitativi oggetto di titoli di importazione siano comunicati entro i due mesi successivi alla scadenza della durata di validità dei titoli in questione. Tuttavia, ai fini di una corretta gestione, è necessario che la Commissione disponga di tali informazioni in tempi più rapidi. È quindi opportuno stabilire all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 2535/2001 un obbligo di comunicazione adeguato. |
(5) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 2535/2001. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento (CE) n. 2535/2001
Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è così modificato:
1) |
all’articolo 5, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
|
2) |
all’articolo 16 è aggiunto il seguente paragrafo 5: «5. In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, primo comma, lettera b), in combinato disposto con il secondo comma del medesimo articolo del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi, compresi quelli negativi, oggetto dei titoli di importazione da essi rilasciati, entro i 10 giorni lavorativi che seguono la fine del periodo di rilascio dei titoli di cui al paragrafo 1 del presente articolo.»; |
3) |
all’articolo 19, paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
|
4) |
l’allegato I, parte H, è sostituito dall’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Deroga ai regolamenti (CE) n. 2535/2001 e (CE) n. 1301/2006
1. In deroga all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2535/2001, e all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, le domande di titoli di importazione per il contingente corrispondente al periodo dal 1o marzo al 30 giugno 2012 per un quantitativo di 1 600 tonnellate, stabilito nell’allegato I, parte H, del regolamento (CE) n. 2535/2001 come modificato dall’allegato del presente regolamento, possono essere presentate dal 1o al 10 marzo 2012.
Tali domande riguardano almeno 10 tonnellate.
2. I titoli di importazione rilasciati in conformità al paragrafo 1 sono validi fino al 30 giugno 2012.
Articolo 3
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 2012.
Il presente regolamento lascia tuttavia impregiudicato il quantitativo di 2 000 tonnellate già reso disponibile per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 30 giugno 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 327 del 9.12.2011, pag. 1.
(3) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29.
(4) GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.
(5) GU L 327 del 9.12.2011, pag. 1.»;
ALLEGATO
«I. H
CONTINGENTI TARIFFARI DI CUI ALL’ALLEGATO I DELL’ACCORDO CON LA NORVEGIA
Contingente da gennaio a dicembre
Numero del contingente |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazio doganale |
Contingente dal 1o marzo al 30 giugno 2012 (in tonnellate) |
Contingente dal 1o luglio al 31 dicembre 2012 (in tonnellate) |
Contingente dal 1o gennaio 2013 (in tonnellate) |
|
annuo |
semestrale |
||||||
09.4179 |
0406 |
Formaggi e latticini |
Esenzione |
1 600 |
3 600 |
7 200 |
3 600» |