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Document 32012R0157

Regolamento di esecuzione (UE) n. 157/2012 della Commissione, del 22 febbraio 2012 , recante modifica e deroga al regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l’apertura di contingenti tariffari

GU L 50 del 23.2.2012, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. impl. da 32020R0760

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/157/oj

23.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 50/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 157/2012 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 2012

recante modifica e deroga al regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l’apertura di contingenti tariffari

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, e l’articolo 148, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell’articolo 19 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, approvato dalla decisione 2011/818/UE del Consiglio (2), prevede un aumento del contingente tariffario annuale esente da dazi e l’estensione del medesimo a tutti i tipi di formaggi originari della Norvegia a decorrere dal 1o gennaio 2012. Dette modifiche devono trovare riscontro negli articoli 5 e 19 del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione (3) e nell’allegato I, parte H, di tale regolamento.

(2)

A differenza dell’attuale contingente, che è gestito sulla base di un periodo di un anno che va da luglio a giugno, il contingente accresciuto sarà gestito sulla base di un anno civile. In deroga all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2535/2001, che dispone una ripartizione in parti uguali in due semestri, il quantitativo disponibile per il 2012 deve includere le 2 000 tonnellate già rese disponibili nel 2011 per il primo semestre 2012. Di conseguenza, solo un quantitativo di 1 600 tonnellate deve essere disponibile per il sottoperiodo che, per motivi organizzativi, inizierà il 1o marzo 2012. Il presente regolamento deve tuttavia lasciare impregiudicato il quantitativo di 2 000 tonnellate già reso disponibile per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 30 giugno 2012.

(3)

Essendo scaduto il periodo di presentazione delle domande di titoli di importazione per il primo semestre del 2012, stabilito all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2535/2001, occorre fissare un nuovo periodo per la presentazione delle domande di titoli di importazione nonché una deroga a tale articolo in relazione al quantitativo di 1 600 tonnellate per il sottoperiodo marzo-giugno 2012. Per evitare che i richiedenti che hanno già presentato le domande nel novembre 2011 per il quantitativo di 2 000 tonnellate siano esclusi dal nuovo periodo di presentazione delle offerte, è opportuno prevedere una deroga all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (4).

(4)

L’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, prevede che i quantitativi oggetto di titoli di importazione siano comunicati entro i due mesi successivi alla scadenza della durata di validità dei titoli in questione. Tuttavia, ai fini di una corretta gestione, è necessario che la Commissione disponga di tali informazioni in tempi più rapidi. È quindi opportuno stabilire all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 2535/2001 un obbligo di comunicazione adeguato.

(5)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 2535/2001.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 2535/2001

Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è così modificato:

1)

all’articolo 5, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h)

contingenti previsti nell’allegato V dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia, approvato con decisione 2011/818/UE del Consiglio (5) (di seguito: “l’accordo con la Norvegia”);

2)

all’articolo 16 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, primo comma, lettera b), in combinato disposto con il secondo comma del medesimo articolo del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi, compresi quelli negativi, oggetto dei titoli di importazione da essi rilasciati, entro i 10 giorni lavorativi che seguono la fine del periodo di rilascio dei titoli di cui al paragrafo 1 del presente articolo.»;

3)

all’articolo 19, paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

regole di cui al punto 9 dell’accordo con la Norvegia;»

4)

l’allegato I, parte H, è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Deroga ai regolamenti (CE) n. 2535/2001 e (CE) n. 1301/2006

1.   In deroga all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2535/2001, e all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, le domande di titoli di importazione per il contingente corrispondente al periodo dal 1o marzo al 30 giugno 2012 per un quantitativo di 1 600 tonnellate, stabilito nell’allegato I, parte H, del regolamento (CE) n. 2535/2001 come modificato dall’allegato del presente regolamento, possono essere presentate dal 1o al 10 marzo 2012.

Tali domande riguardano almeno 10 tonnellate.

2.   I titoli di importazione rilasciati in conformità al paragrafo 1 sono validi fino al 30 giugno 2012.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 2012.

Il presente regolamento lascia tuttavia impregiudicato il quantitativo di 2 000 tonnellate già reso disponibile per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 30 giugno 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 327 del 9.12.2011, pag. 1.

(3)  GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29.

(4)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.

(5)  GU L 327 del 9.12.2011, pag. 1.»;


ALLEGATO

«I. H

CONTINGENTI TARIFFARI DI CUI ALL’ALLEGATO I DELL’ACCORDO CON LA NORVEGIA

Contingente da gennaio a dicembre

Numero del contingente

Codice NC

Designazione delle merci

Dazio doganale

Contingente dal 1o marzo al 30 giugno 2012

(in tonnellate)

Contingente dal 1o luglio al 31 dicembre 2012

(in tonnellate)

Contingente dal 1o gennaio 2013

(in tonnellate)

annuo

semestrale

09.4179

0406

Formaggi e latticini

Esenzione

1 600

3 600

7 200

3 600»


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