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Document 32012R0056

    Regolamento (UE) n. 56/2012 del Consiglio, del 23 gennaio 2012 , che modifica il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

    GU L 19 del 24.1.2012, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/03/2012; abrogato da 32012R0267

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/56/oj

    24.1.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 19/10


    REGOLAMENTO (UE) N. 56/2012 DEL CONSIGLIO

    del 23 gennaio 2012

    che modifica il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

    vista la decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (1),

    vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 25 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 961/2010 del 25 ottobre 2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (2), che conferma le misure restrittive adottate dal 2007 e dispone misure restrittive aggiuntive nei confronti dell’Iran, in osservanza della risoluzione 1929 (2010) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e misure di accompagnamento, come richiesto dal Consiglio europeo nella dichiarazione del 17 giugno 2010.

    (2)

    Tali misure restrittive includono il congelamento dei beni di talune persone e entità.

    (3)

    In data 23 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/35/PESC, con la quale ha aggiunto all'elenco delle persone o entità in questione enti finanziari, nei cui confronti sono state disposte deroghe specifiche relative al finanziamento di scambi commerciali.

    (4)

    Alcune di tali misure rientrano nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

    (5)

    È necessario pertanto modificare il regolamento (UE) n. 961/2010 al fine di inserire le deroghe summenzionate.

    (6)

    Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nel regolamento (UE) n. 961/2010 è inserito il seguente articolo:

    "Articolo 19 bis

    1.   I divieti di cui all'articolo 16 non si applicano:

    a)

    i)

    al trasferimento da parte di o tramite la Banca Centrale dell'Iran di fondi o risorse economiche percepiti e congelati dopo la data della sua designazione, o

    ii)

    al trasferimento verso o tramite la Banca Centrale dell'Iran di fondi o risorse economiche, laddove tale trasferimento riguarda un pagamento da parte di una persona o entità non elencata nell'allegato VII o nell'allegato VIII dovuto in relazione ad un contratto commerciale specifico,

    a condizione che l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia accertato, caso per caso, che il pagamento non sarà direttamente o indirettamente percepito da altre persone o entità elencate nell'allegato VII o nell'allegato VIII; oppure

    b)

    al trasferimento da parte di o tramite la Banca Centrale dell'Iran di fondi o risorse economiche congelati al fine di fornire ad enti finanziari sotto la giurisdizione degli Stati membri liquidità per il finanziamento di scambi commerciali, a condizione che il trasferimento sia stato autorizzato dall’autorità competente dello Stato membro pertinente.

    2.   I divieti di cui all'articolo 16 non ostano a che la Banca Tejarat, per un periodo di due mesi dalla data in cui è stata designata, effettui un pagamento con fondi o risorse economiche percepiti e congelati dopo la data della sua designazione o percepisca un pagamento dopo la data della sua designazione, a condizione che:

    (a)

    tale pagamento sia dovuto in relazione ad uno specifico contratto commerciale; e

    (b)

    l'autorità competente dello Stato Membro interessato abbia accertato, caso per caso, che il pagamento non sarà direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità elencata nell'allegato VII o nell'allegato VIII.".

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2012

    Per il Consiglio

    La presidente

    C. ASHTON


    (1)  Cfr. la pagina 22 della presente Gazzetta ufficiale.

    (2)  GU L 281 del 27.10.2010, pag. 1.


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