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Document 32012D0810
Council Decision 2012/810/CFSP of 20 December 2012 amending Decision 2011/235/CFSP concerning restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Iran
Decisione 2012/810/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2012 , che modifica la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran
Decisione 2012/810/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2012 , che modifica la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran
GU L 352 del 21.12.2012, p. 49–49
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32011D0235 | aggiunta | articolo 2 TR.3 | 20/12/2012 |
21.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 352/49 |
DECISIONE 2012/810/PESC DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 2012
che modifica la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 12 aprile 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/235/PESC (1). |
(2) |
È opportuno specificare che il divieto concernente la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di attrezzature che possono essere usate per la repressione interna in Iran non si applica se la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali attrezzature siano intesi esclusivamente alla protezione del personale dell’Unione e dei suoi Stati membri in Iran, né alla prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione e altri servizi o alla fornitura di finanziamenti e assistenza finanziaria in relazione a tali attrezzature. |
(3) |
La decisione 2011/235/PESC dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All’articolo 2 ter della decisione 2011/235/PESC è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di attrezzature che sono destinate esclusivamente alla protezione del personale dell’Unione e dei suoi Stati membri in Iran, ovvero alla prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione e altri servizi o alla fornitura di finanziamenti e assistenza finanziaria in relazione a tali attrezzature, autorizzati preventivamente dalla pertinente autorità competente.»
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.
Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2012
Per il Consiglio
Il presidente
E. FLOURENTZOU
(1) GU L 100 del 14.4.2011, pag. 51.