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Document 32012D0775

2012/775/: Decisione del Consiglio, del 6 dicembre 2012 , relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare nell’ambito del comitato di cooperazione istituito dall’accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di San Marino, dall’altro, per quanto riguarda l’adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

GU L 340 del 13.12.2012, p. 13–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/775/oj

13.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 340/13


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 2012

relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare nell’ambito del comitato di cooperazione istituito dall’accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di San Marino, dall’altro, per quanto riguarda l’adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

(2012/775/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 79, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 22 dell’accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di San Marino, dall’altro (1) («accordo») prevede che il comitato di cooperazione debba adottare le disposizioni per l’applicazione dei principi sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale di cui all’articolo 21 dell’accordo.

(2)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, tali Stati membri non partecipano all’adozione della presente decisione e non sono vincolati da essa, né sono soggetti alla sua applicazione.

(3)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione.

(4)

L’Unione dovrebbe determinare la posizione che deve essere adottata in sede di comitato di cooperazione con riguardo all’adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

(5)

La posizione dell’Unione in sede di comitato di cooperazione dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l’Unione europea deve adottare nell’ambito del comitato di cooperazione istituito dall’accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di San Marino, dall’altro, con riguardo all’adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, si basa sul progetto di decisione del comitato di cooperazione accluso alla presente decisione.

I rappresentanti dell’Unione nel comitato di cooperazione possono concordare lievi modifiche di detto progetto di decisione senza la necessità di adottare un’ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

S. CHARALAMBOUS


(1)  GU L 84 del 28.3.2002, pag. 43.


PROGETTO

DECISIONE N. …/… DEL COMITATO DI COOPERAZIONE UE-SAN MARINO

del …

con riguardo all’adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

IL COMITATO DI COOPERAZIONE,

visto l’accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di San Marino, dall’altro (1), in particolare l’articolo 22,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 21 dell’accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di San Marino dall’altro («accordo») fissa i principi per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale di San Marino e degli Stati membri.

(2)

L’articolo 22 dell’accordo prevede che il comitato di cooperazione debba adottare le disposizioni per l’applicazione di tali principi.

(3)

Per quanto riguarda l’applicazione del principio di non discriminazione, la presente decisione non dovrebbe conferire diritti supplementari derivanti da taluni fatti o eventi avvenuti nel territorio dell’altra parte contraente, qualora tali fatti o eventi non siano presi in considerazione a norma della legislazione della prima parte contraente, diversi dal diritto di esportazione di determinate prestazioni.

(4)

Nell’applicazione della presente decisione il diritto dei lavoratori di San Marino a prestazioni familiari dovrebbe essere subordinato alla condizione che i propri familiari siano legalmente residenti con loro nello Stato membro in cui questi esercitano la loro attività lavorativa. Qualora i propri familiari siano legalmente residenti in un altro Stato membro, si applica il regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (2). La presente decisione non dovrebbe conferire alcun diritto a prestazioni familiari per i familiari di un lavoratore che risiedono in un paese diverso da uno Stato membro, ad esempio a San Marino.

(5)

Il regolamento (UE) n. 1231/2010 estende l’applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (3), e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (4), ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della cittadinanza. Il regolamento (UE) n. 1231/2010 comprende già il principio del cumulo dei periodi di assicurazione acquisiti dai lavoratori cittadini di San Marino nei vari Stati membri per quanto riguarda il diritto a determinate prestazioni, come stabilito all’articolo 21, paragrafo 2, dell’accordo.

(6)

Per facilitare l’applicazione delle norme di coordinamento può risultare necessario fissare disposizioni specifiche che rispondano alle caratteristiche proprie della legislazione di San Marino.

(7)

Al fine di assicurare il corretto funzionamento del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri e di San Marino, è necessario stabilire disposizioni specifiche sulla cooperazione tra gli Stati membri e San Marino nonché tra la persona interessata e l’istituzione dello Stato competente.

(8)

È opportuno adottare disposizioni transitorie volte a proteggere le persone cui si applica la presente decisione e a evitare che esse perdano diritti a causa della sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1.   Ai fini della presente decisione, s’intende per

a)   «accordo»: l’accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di San Marino, dall’altro;

b)   «regolamento»: il regolamento (CE) n. 883/2004 quale si applica negli Stati membri dell’Unione europea;

c)   «regolamento di applicazione»: il regolamento (CE) n. 987/2009;

d)   «Stato membro»: uno Stato membro dell’Unione europea;

e)   «lavoratore»:

i)

ai fini della legislazione di uno Stato membro, una persona che esercita un’attività lavorativa subordinata ai sensi dell’articolo 1, lettera a), del regolamento;

ii)

ai fini della legislazione di San Marino, una persona che esercita un’attività lavorativa subordinata ai sensi di tale legislazione;

f)   «familiare»:

i)

ai fini della legislazione di uno Stato membro, un familiare ai sensi dell’articolo 1, lettera i), del regolamento;

ii)

ai fini della legislazione di San Marino, un familiare ai sensi di tale legislazione;

g)   «legislazione»:

i)

per quanto riguarda gli Stati membri, la legislazione ai sensi dell’articolo 1, lettera l), del regolamento applicabile alle prestazioni oggetto della presente decisione;

ii)

per quanto riguarda San Marino, la legislazione applicabile a San Marino relativa alle prestazioni oggetto della presente decisione;

h)   «prestazioni»:

i)

per quanto riguarda gli Stati membri, le prestazioni ai sensi dell’articolo 3 del regolamento;

ii)

per quanto riguarda San Marino, le prestazioni corrispondenti applicabili all’interno di San Marino;

i)   «prestazioni esportabili»:

i)

per quanto riguarda gli Stati membri:

pensioni di vecchiaia,

pensioni ai superstiti,

pensioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali;

pensioni d’invalidità per infortuni sul lavoro e malattie professionali;

ai sensi del regolamento, ad eccezione delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all’allegato X del regolamento;

ii)

per quanto riguarda San Marino, le corrispondenti prestazioni previste dalla legislazione di San Marino, ad eccezione delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all’allegato I della presente decisione;

2.   Gli altri termini impiegati nella presente decisione hanno il significato a essi attribuito:

a)

per quanto riguarda gli Stati membri, nel regolamento e nel regolamento di applicazione;

b)

per quanto riguarda San Marino, nella legislazione pertinente applicabile a San Marino.

Articolo 2

Persone interessate

La presente decisione si applica ai:

a)

lavoratori cittadini di San Marino e che lavorano o hanno lavorato legalmente nel territorio di uno Stato membro e sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e ai loro superstiti;

b)

familiari dei lavoratori di cui alla lettera a), purché tali familiari risiedano o abbiano risieduto legalmente con il lavoratore in questione mentre questi esercita la sua attività lavorativa in uno Stato membro;

c)

lavoratori cittadini di uno Stato membro, che lavorano o hanno lavorato legalmente nel territorio di San Marino e sono o sono stati soggetti alla legislazione di San Marino, nonché ai loro superstiti; e

d)

familiari dei lavoratori di cui alla lettera c), purché tali familiari risiedano o abbiano risieduto legalmente con il lavoratore in questione mentre questi esercita la sua attività lavorativa a San Marino.

Articolo 3

Parità di trattamento

1.   I lavoratori cittadini di San Marino legalmente occupati in uno Stato membro e i familiari legalmente residenti con loro beneficiano, per quanto riguarda le prestazioni ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera h), di un trattamento esente da qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri in cui tali lavoratori sono occupati.

2.   I lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati a San Marino e i familiari legalmente residenti con loro beneficiano, per quanto riguarda le prestazioni ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera h), di un trattamento esente da qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini di San Marino.

PARTE II

RELAZIONI TRA GLI STATI MEMBRI E SAN MARINO

Articolo 4

Revoca delle clausole di residenza

1.   Le prestazioni esportabili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera i), alle quali hanno diritto le persone di cui all’articolo 2, lettere a) e c), non sono soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario risieda:

i)

ai fini di una prestazione secondo la legislazione di uno Stato membro, nel territorio di San Marino, o

ii)

ai fini di una prestazione secondo la legislazione di San Marino, nel territorio di uno Stato membro.

2.   I familiari di un lavoratore di cui all’articolo 2, lettera b), hanno diritto alle prestazioni esportabili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera i), punto i), allo stesso modo dei familiari di un lavoratore che è cittadino dello Stato membro in questione, quando tali familiari risiedono nel territorio di San Marino.

3.   I familiari di un lavoratore di cui all’articolo 2, lettera d), hanno diritto alle prestazioni esportabili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera i), punto ii), allo stesso modo dei familiari di un lavoratore che è un cittadino di San Marino, quando tali familiari risiedono nel territorio di uno Stato membro.

PARTE III

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 5

Cooperazione

1.   Gli Stati membri e San Marino si comunicano tutte le informazioni concernenti le modifiche della loro legislazione che possano influire sull’applicazione della presente decisione.

2.   Ai fini della presente decisione, le autorità e le istituzioni degli Stati membri e di San Marino si prestano assistenza come se si trattasse dell’applicazione della propria legislazione. L’assistenza amministrativa fornita da tali autorità e istituzioni è, di norma, gratuita. Tuttavia, le autorità competenti degli Stati membri e di San Marino possono concordare il rimborso di alcune spese.

3.   Ai fini della presente decisione, le autorità e le istituzioni degli Stati membri e di San Marino possono comunicare direttamente tra loro e con le persone interessate o i loro rappresentanti.

4.   Le istituzioni e le persone cui si applica la presente decisione sono tenute all’informazione reciproca e alla cooperazione per garantire la corretta applicazione della presente decisione.

5.   Le persone cui si applica la presente decisione informano quanto prima le istituzioni dello Stato membro competente o di San Marino, ove quest’ultimo sia lo Stato competente, e dello Stato membro di residenza o di San Marino, ove quest’ultimo sia lo Stato di residenza, in merito a qualunque cambiamento della loro situazione personale o familiare che incida sul loro diritto alle prestazioni a norma della presente decisione.

6.   La mancata osservanza dell’obbligo di informazione di cui al paragrafo 5 può determinare l’applicazione di misure proporzionate conformemente al diritto interno. Tuttavia, tali misure devono essere equivalenti a quelle applicabili a situazioni analoghe disciplinate dal diritto interno e non devono nella pratica rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti agli interessati dalla presente decisione.

7.   Gli Stati membri e San Marino possono prevedere disposizioni nazionali che stabiliscono condizioni per la verifica del diritto alle prestazioni per tener conto del fatto che i beneficiari dimorano o risiedono al di fuori del territorio dello Stato in cui si trova l’istituzione debitrice. Tali disposizioni sono proporzionate, esenti da qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza e conformi ai principi di cui alla presente decisione. Tali disposizioni sono notificate al comitato di cooperazione.

Articolo 6

Controlli amministrativi e visite mediche

1.   Il presente articolo si applica alle persone di cui all’articolo 2 beneficiarie delle prestazioni esportabili di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera i), nonché alle istituzioni incaricate dell’attuazione della presente decisione.

2.   Se un beneficiario o un richiedente di prestazioni, o un suo familiare, dimora o risiede nel territorio di uno Stato membro e l’istituzione debitrice si trova a San Marino, o dimora o risiede nel territorio di San Marino e l’istituzione debitrice si trova in uno Stato membro, la visita medica è effettuata, su richiesta di tale istituzione, dall’istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario secondo le procedure stabilite dalla legislazione applicata da tale istituzione.

L’istituzione debitrice informa l’istituzione del luogo di dimora o di residenza di eventuali condizioni speciali, se necessario, che devono essere soddisfatte e dei punti che devono essere esaminati nella visita medica.

L’istituzione del luogo di dimora o di residenza trasmette una relazione all’istituzione debitrice che ha chiesto la visita medica.

L’istituzione debitrice conserva la facoltà di far esaminare il beneficiario da un medico di sua scelta, nel territorio in cui dimora o risiede il beneficiario o richiedente delle prestazioni o nel paese in cui si trova l’istituzione debitrice. Tuttavia, al beneficiario può essere chiesto di recarsi nello Stato dell’istituzione debitrice unicamente nel caso in cui sia in grado di effettuare il viaggio senza che ciò pregiudichi la sua salute e le spese di viaggio e di soggiorno siano a carico dell’istituzione debitrice.

3.   Se un beneficiario o richiedente di prestazioni, o un suo familiare, dimora o risiede nel territorio di uno Stato membro e l’istituzione debitrice si trova a San Marino, o dimora o risiede a San Marino e l’istituzione debitrice si trova in uno Stato membro, il controllo amministrativo è effettuato, su richiesta dell’istituzione debitrice, dall’istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario.

L’istituzione del luogo di dimora o di residenza trasmette una relazione all’istituzione debitrice che ha chiesto il controllo amministrativo.

L’istituzione debitrice conserva la facoltà di far esaminare la situazione del beneficiario da un professionista di sua scelta. Tuttavia, al beneficiario può essere chiesto di recarsi nello Stato dell’istituzione debitrice unicamente nel caso in cui sia in grado di effettuare il viaggio senza che ciò pregiudichi la sua salute e le spese di viaggio e di soggiorno siano sostenute dall’istituzione debitrice.

4.   Uno o più Stati membri e San Marino possono concordare altre disposizioni amministrative, a condizione che ne informino il comitato di cooperazione.

5.   In deroga al principio della reciproca assistenza amministrativa gratuita di cui all’articolo 5, paragrafo 2, della presente decisione, l’importo effettivo delle spese dei controlli di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo è rimborsato all’istituzione cui è stato chiesto di eseguirli dall’istituzione debitrice che li ha chiesti.

Articolo 7

Applicazione dell’articolo 24 dell’accordo

L’articolo 24 dell’accordo si applica nel caso in cui una delle parti ritenga che l’altra parte non abbia ottemperato agli obblighi di cui agli articoli 5 e 6.

Articolo 8

Disposizioni speciali per l’applicazione della legislazione di San Marino

Il comitato di cooperazione può, se necessario, fissare disposizioni speciali per l’applicazione della legislazione di San Marino nell’allegato II della presente decisione.

Articolo 9

Procedure amministrative contenute negli accordi bilaterali esistenti

Le procedure amministrative contenute negli accordi bilaterali esistenti tra uno Stato membro e San Marino possono continuare a essere applicate, a condizione che non ledano i diritti o gli obblighi delle persone interessate, come stabilito nella presente decisione.

Articolo 10

Accordi che completano le procedure amministrative per l’applicazione della presente decisione

Uno o più Stati membri e San Marino possono concludere accordi destinati a integrare le procedure amministrative per l’applicazione della presente decisione, in particolare per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro frodi ed errori.

PARTE IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 11

Disposizioni transitorie

1.   La presente decisione non conferisce alcun diritto per il periodo che precede la sua data di entrata in vigore.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, un diritto è acquisito a norma della presente decisione anche se si riferisce a un evento verificatosi prima della sua data di entrata in vigore.

3.   Le prestazioni che non sono state liquidate o che sono state sospese a causa della cittadinanza o del luogo di residenza dell’interessato sono liquidate o ripristinate, su richiesta dello stesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, a condizione che i diritti sulla base dei quali erano state precedentemente liquidate le prestazioni non abbiano dato luogo a prestazioni in capitale.

4.   Se la domanda di cui al paragrafo 3 è presentata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione, i diritti acquisiti a norma della stessa hanno effetto a decorrere da tale data e agli interessati non possono essere opposte le disposizioni previste dalla legislazione di qualunque Stato membro o di San Marino concernenti la decadenza o la prescrizione dei diritti.

5.   Se la domanda di cui al paragrafo 3 è presentata dopo la scadenza del termine di due anni di cui al paragrafo 4, i diritti non decaduti o prescritti hanno effetto a decorrere dalla data di presentazione della domanda, fatte salve le disposizioni più favorevoli della legislazione di qualunque Stato membro o di San Marino.

Articolo 12

Allegati della presente decisione

1.   Gli allegati della presente decisione ne costituiscono parte integrante.

2.   Su richiesta di San Marino o dell’Unione europea, gli allegati possono essere modificati mediante una decisione del comitato di cooperazione.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a …,

Per il comitato di cooperazione

Il presidente


(1)  GU L 84 del 28.3.2002, pag. 43.

(2)  GU L 344 del 29.12.2010, pag. 1.

(3)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

(4)  GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

ALLEGATO I

ELENCO DELLE PRESTAZIONI SPECIALI IN DENARO NON CONTRIBUTIVE DI SAN MARINO

ALLEGATO II

DISPOSIZIONI SPECIALI PER L’APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE DI SAN MARINO


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