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Document 32012D0649

    2012/649/UE: Decisione del Consiglio, del 15 ottobre 2012 , concernente la firma, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell’Unione europea

    GU L 288 del 19.10.2012, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/649/oj

    Related international agreement

    19.10.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 288/1


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 15 ottobre 2012

    concernente la firma, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell’Unione europea

    (2012/649/UE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 4 giugno 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica del Capo Verde per la facilitazione del rilascio di visti per soggiorni di breve durata. I negoziati sono stati condotti a buon fine e l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell’Unione europea («accordo») è stato siglato il 24 aprile 2012.

    (2)

    È opportuno firmare l’accordo a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione.

    (3)

    La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (1); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

    (4)

    La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (2); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

    (5)

    A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La firma dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell’Unione europea è autorizzata a nome dell’Unione, con riserva della conclusione di tale accordo (3).

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Lussemburgo, il 15 ottobre 2012

    Per il Consiglio

    Il presidente

    C. ASHTON


    (1)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

    (2)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

    (3)  Il testo dell’accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.


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