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Document 32012D0637

2012/637/UE: Decisione della Commissione, del 21 marzo 2012 , relativa all’Aiuto di Stato SA.29864 (C 6/10) (ex NN 1/10) concesso dalla Repubblica ceca a favore della compagnia České aerolinie a.s. (ČSA – České aerolinie a.s. — possibilità che il prestito concesso a favore della società Osinek a.s. si configuri come un Aiuto di Stato) [notificata con il numero C(2012) 1664] Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 289 del 19.10.2012, p. 56–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/637/oj

19.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 289/56


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2012

relativa all’Aiuto di Stato SA.29864 (C 6/10) (ex NN 1/10) concesso dalla Repubblica ceca a favore della compagnia České aerolinie a.s. (ČSA – České aerolinie a.s. — possibilità che il prestito concesso a favore della società Osinek a.s. si configuri come un Aiuto di Stato)

[notificata con il numero C(2012) 1664]

(Il testo in lingua ceca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/637/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

vista la decisione con cui la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE (1) riguardo all’aiuto SA.29864 (C 6/10, ex NN 1/10, CP 371/2009) (2),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma dei suddetti articoli, e tenuto conto di tali osservazioni,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Nel maggio 2009 la Commissione è venuta a conoscenza, tramite informazioni pubblicamente disponibili, del fatto che Osinek a.s. (in appresso: «Osinek»), una società di proprietà statale in liquidazione, aveva acconsentito alla concessione di un prestito dell’importo di 2,5 miliardi di CZK (circa 100 milioni di EUR) a favore della società ČSA – České aerolinie, a.s. (in appresso: «ČSA»). Con lettere del 14 maggio 2009 e del 24 settembre 2009 la Commissione ha chiesto informazioni alle autorità ceche. Con lettera del 10 settembre 2009 e del 25 novembre 2009 la Repubblica ceca ha trasmesso alla Commissione informazioni supplementari.

(2)

Con lettera del 24 febbraio 2010 la Commissione ha informato le autorità ceche di aver deciso di avviare un procedimento di indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE (in appresso «decisione di avviare il procedimento») in relazione alla misura in questione. Con lettera del 26 aprile 2010 le autorità ceche hanno trasmesso le loro osservazioni in merito a tale decisione. Con lettera del 6 luglio 2010 la Commissione ha chiesto informazioni supplementari che le autorità ceche hanno fornito il 15 settembre 2010.

(3)

La decisione di avvio del procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito all’aiuto di cui trattasi.

(4)

La Commissione ha ricevuto osservazioni da quattro parti interessate: il 10 marzo 2011 da Travel Service and Icelandair Group, l’11 marzo da Czech Connect Airlines a.s., il 10 marzo da JOB AIR Technic a.s. e il 14 marzo da ČSA. La Commissione ha trasmesso per conoscenza le osservazioni alle autorità ceche che hanno inviato le loro osservazioni in merito con lettera del 12 maggio 2011.

2.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA

2.1.   Il prestito della società Osinek

(5)

La misura oggetto dell’indagine è il prestito concesso alla compagnia aerea in data 30 aprile 2009 dalla società Osinek. Il prestito è stato erogato in tre rate:

a)

la prima rata, dell’importo di 800 milioni di CZK, è stata erogata l’11 maggio 2009;

b)

la seconda rata, dell’importo di 900 milioni di CZK, è stata erogata il 30 luglio 2009; e

c)

la terza rata, dell’importo di 800 milioni di CZK, è stata erogata il 24 settembre 2009.

(6)

La data prevista per il rimborso era il 30 novembre 2010 con possibilità di proroga. Il prestito è stato concesso con il tasso d’interesse Prague Interbank Offered Rate (in appresso «PRIBOR trimestrale») a 3 mesi maggiorato di 300 punti base come margine di rischio, cioè il 5,51 % alla data in cui è stata firmata la convenzione di prestito. Gli interessi erano dovuti, su una base trimestrale, l’ultimo giorno lavorativo del trimestre civile (periodo d’interesse) ed erano calcolati quotidianamente a partire del giorno precedente il rimborso del prestito concesso da Osinek.

(7)

Secondo le autorità ceche, il margine di rischio di 300 punti basi rispecchia correttamente il margine di rischio corrispondente alla situazione finanziaria della società, classificata nella categoria B dall’agenzia di rating Standard & Poor’s (situazione finanziaria fragile) (in appresso «categoria B») e al livello di copertura del prestito, pari al 110 % dell’importo del prestito.

(8)

Per garantire il prestito sono stati utilizzati degli edifici situati presso l’aeroporto di Praga-Ruzyně, terreni, scorte e pezzi di ricambio. Il valore di mercato della maggior parte delle garanzie è stato stabilito da un esperto indipendente. Alla convenzione di prestito della società Osinek sono state apportate quattro aggiunte per ampliare e modificare l’elenco degli attivi utilizzati a titolo di garanzia (3). Le autorità ceche dichiarano che tutte queste modifiche sono state apportate nel rispetto della condizione stabilita nella convenzione conclusa con Osinek, secondo cui l’importo effettivo del prestito non poteva mai superare il 90 % del valore delle garanzie o l’importo massimo stabilito per il prestito.

(9)

Il prestito effettuato da Osinek non è stato rimborsato come previsto inizialmente. Invece, il 30 giugno 2010 la garanzia è stata liberata e il debito è stato capitalizzato (mediante il conferimento di un credito a favore di ČSA sotto forma di compensazione per il rimborso del credito).

Tabella 1

Quadro delle garanzie fornite per il prestito concesso dalla società Osinek

Garanzie

Valore (in milioni di CZK)

Determinazione del valore della garanzia da parte di

Periodo di garanzia

Edificio operativo – Hangar F (compreso il terreno su cui è costruito l’edificio)

[925 - 990] (4)

YBN Consult – Znalecký ústav s.r.o., parere di esperto del 1o giugno 2009

a partire dall’11.5.2009 (prima rata)

Edificio amministrativo «APC» (compreso il terreno su cui è costruito l’edificio)

[735 - 770]

YBN Consult – Znalecký ústav s.r.o., parere di esperto del 5 luglio 2009

a partire dal 30.7.2009 (seconda rata) fino al 9.12.2009 (annullato dalla terza clausola)

Pezzi di ricambio (pezzi di ricambio rotative e/motori)

[150 - 165]

Valutazione fondata sul valore contabile netto al 30.9.2009

a partire dal 24.9.2009 (terza rata)

Pezzi di ricambio (pezzi di ricambio rotative per tipo A310 (tutti) e Boeing)

[520 - 575]

Valutazione fondata sul valore contabile netto al 30.9.2009

a partire dal 24.9.2009 (terza rata) fino al 25.1.2010 (quarta clausola)

Terreno circostante l’edificio amministrativo «APC»

[60 - 65]

YBN Consult – Znalecký ústav s.r.o., parere di esperto del 5 luglio 2009

a partire dal 23.7.2009 (prima rata) fino al 25.1.2010 (quarta clausola)

Terreno circostante l’hangar F e adiacenze

[105 - 115]

YBN Consult – Znalecký ústav s.r.o., parere di esperto del 5 luglio 2009

a partire dal 23.7.2009 (prima clausola)

Pezzi di ricambio del tipo: A319/320

[265 - 290]

Valutazione fondata sul valore contabile netto

a partire dal 23.7.2009 (prima clausola)

Pezzi di ricambio del tipo: A310, ATR e Boeing

[440 - 485]

Valutazione fondata sul valore contabile netto

a partire dal 22.9.2009 (seconda clausola)

Simulatore di volo

[155 - 170]

YBN Consult – Znalecký ústav s.r.o., parere di esperto del 10 settembre 2009

a partire dal 22.9.2009 (seconda clausola)

1 boeing 737-55 s, numero di immatricolazione OK CGK

[140 - 155]

YBN Consult – Znalecký ústav s.r.o., parere di esperto del 7 dicembre 2009

a partire dal 9 12. 2009 (terza clausola)

2 boeing 737-55 s, numeri di immatricolazione: OK CGH, OK CGJ

[300 - 330]

YBN Consult – Znalecký ústav s.r.o., parere di esperto del 7 dicembre 2010

a partire dal 9.12.2009 (terza rata) fino al 25.1.2010 (quarta clausola)

IT

[80 - 85]

PROSCON Consult – Znalecký ústav s.r.o., parere di esperto del 30 novembre 2009

a partire dal 9.12.2009 (terza clausola)

Marchio commerciale «ČSA ČESKÉ AEROLINIE»

[140 - 155]

Vladimír Čmejla, parere di esperto del 30 novembre 2009

a partire dal 9.12.2009 (terza clausola)

Parte di ČSA in ČSA Support, s.r.o.

[790 - 865]

PROSCON Consult – Znalecký ústav s.r.o., parere di esperto del 20 gennaio 2010

a partire dal 25.1.2010 (quarta clausola)

2.2.   Portata della presente decisione

(10)

La decisione di avvio del procedimento del 24 febbraio 2010 si riferisce al prestito da parte di Osinek dell’importo di 2,5 miliardi di CZK sulla base della convenzione di prestito conclusa il 30 aprile 2009 e prende in considerazione il fatto che la liberazione della garanzia del prestito era già stata effettuata sulla base della risoluzione del governo della Repubblica ceca n. 1343 del 26 ottobre 2009. La liberazione della garanzia del prestito e la sua capitalizzazione (mediante il conferimento di un credito a favore di ČSA sotto forma di compensazione per il rimborso del credito) sono state tuttavia notificate alla Commissione in data 12 maggio 2010 (SA.30908 ČSA – České aerolinie – piano di ristrutturazione) ed effettuate nel giugno 2010. Pertanto, la presente decisione riguarda soltanto il prestito di Osinek di 2,5 miliardi di CZK sulla base della convenzione di prestito conclusa il 30 aprile 2009. La valutazione della liberazione della garanzia del prestito di Osinek e della successiva capitalizzazione saranno oggetto della decisione definitiva SA.30908.

2.3.   La società Osinek

(11)

Osinek era una società finanziaria veicolo fondata con lo scopo di supervisionare la chiusura delle miniere di carbone nella Repubblica ceca e la loro rivitalizzazione. Al momento della concessione del prestito, era controllata al 100 % dallo Stato ceco sotto il controllo del ministero delle Finanze. Il 5 novembre 2008 Osinek è stata messa in liquidazione. Prima della liquidazione Osinek disponeva ancora di risorse di liquidità ed era alla ricerca di diverse possibilità di investimento. La convenzione di prestito di Osinek è stata conclusa e firmata il 30 aprile 2009 dal suo liquidatore, a nome della società. Al fine di individuare gli eventuali rischi correlati al prestito, Osinek ha commissionato un’analisi economica di ČSA a un esperto indipendente, European Business Consulting spol. s.r.o. (in appresso: «EBC») e un parere giuridico allo studio di avvocati JUDr. Jiří Rybář & JUDr. Pavel Štrbík.

(12)

Il 29 settembre 2009 Osinek e il ministero dell’Industria e del Commercio della Repubblica ceca (in appresso: MIC) hanno firmato un accordo in base al quale i crediti di ČSA nei confronti di Osinek derivanti dalla convenzione di prestito sono stati trasferiti da Osinek al MIC a seguito della liquidazione della società. ČSA è stata informata di tale trasferimento il giorno stesso. L’8 marzo 2010 è terminata la procedura di liquidazione di Osinek.

(13)

Il 3 maggio 2010 il governo ceco ha adottato la risoluzione n. 333 sul piano di ristrutturazione di ČSA (in appresso la «risoluzione n. 333») in cui si incarica il MIC di liberare l’ipoteca per alcune garanzie prima dell’aumento del capitale sociale di ČSA. La risoluzione è stata la base giuridica su cui si è fondata la capitalizzazione del prestito (mediante il conferimento di un credito a favore di ČSA sotto forma di compensazione per il rimborso del credito) realizzata il 30 giugno 2010.

2.4.   Il beneficiario: ČSA

(14)

ČSA è la compagnia aerea della Repubblica ceca dal 1923. Ha sede a Praga e amministra il suo gruppo presso l’aeroporto Praga-Ruzyně. ČSA è la più grande compagnia aerea con base all’aeroporto di Praga-Ruzyně e i suoi passeggeri rappresentano il 37 % dei passeggeri aerei che partono o arrivano a Praga. La compagnia è membro dell’alleanza SkyTeam. Prima della ristrutturazione la flotta di ČSA consisteva in 51 aeromobili. ČSA offre servizi regolari di trasporto aereo (104 destinazioni in 44 paesi). Inoltre, propone voli non di linea (charter), servizi cargo, assistenza a terra (si occupa del 60 % di tutti i passeggeri dell’aeroporto Praga-Ruzyně), servizi di manutenzione degli aeromobili, formazione degli equipaggi, catering e gestisce i negozi duty free dell’aeroporto Praga-Ruzyně e le vendite duty free a bordo degli aerei.

2.4.1.   Assetto proprietario

(15)

ČSA è un’impresa pubblica, di cui lo Stato detiene il 95,69 % delle azioni attraverso la mediazione del ministero delle Finanze. Sono azionisti di minoranza Česká pojišťovna, a.s. (2,26 %), la città di Praga (1,53 %) e la città di Bratislava (0,51 %).

(16)

Al termine della ristrutturazione lo Stato intende trovare un partner strategico per ČSA. Nell’ambito della preparazione della prevista privatizzazione il governo ceco ha deciso di creare una nuova struttura d’impresa facente capo a Český Aeroholding, a.s. (in appresso: «ČAH»).

(17)

Il 25 ottobre 2011, l’autorità ceca garante della concorrenza ha approvato la creazione di ČAH comprendente ČSA, l’aeroporto di Praga e le controllate attuali di ČSA, vale a dire: Czech Airlines Handling, Holidays Czech Airlines, Technics e ČSA Services, s.r.o. La gestione e la struttura di ČAH prevedono elementi di una struttura finanziaria holding il cui obiettivo sia la ristrutturazione delle imprese riunite nella holding al fine di agevolare il loro accesso ad un finanziamento commerciale e prepararle alla successiva privatizzazione.

2.4.2.   Situazione finanziaria della società

(18)

ČSA ha attraversato delle difficoltà che sono diventate ancora più gravi nel 2009 quando la crisi economica ha raggiunto il suo apice. Pur non venendosi mai a trovare in una situazione che potesse richiedere una procedura di insolvenza conformemente al diritto ceco, la compagnia ha sperimentato un trend molto negativo per quanto riguarda lo sviluppo degli indicatori finanziari principali.

Tabella 2

Patrimonio netto e capitale sociale di ČSA negli anni 2006-2009 (in migliaia di CZK)

 

2006

2007

2008

2009

Patrimonio netto

938 646

1 238 093

101 686

–2 352 045

Capitale sociale

2 735 510

2 735 510

2 735 510

2 735 510

Fonte: Relazione annuale di ČSA


Tabella 3

Sviluppo dei dati finanziari di ČSA (in migliaia di CZK)

In migliaia di CZK

31.12.2006

31.12.2007

31.3.2008

30.6.2008

31.12.2008

31.3.2009

30.6.2009

30.9.2009

31.12.2009

Profitti/Perdite

– 396 951

206 600

[– 880 000 - – 800 000]

[– 180 000 - – 165 000]

470 057

[– 1 320 000 - – 1 190 000]

[– 1 840 000 - – 1 660 000]

[– 2 625 000 - – 2 365 000]

–3 756 125

Turnover (5)

23 375 950

23 399 853

[4 625 000 - 5 080 000]

[10 175 000 - 11 250 000]

22 581 692

[4 385 000 - 4 820 000]

[9 265 000 - 10 235 000]

[14 300 000 - 15 830 000]

19 789 620

Flusso di cassa netto per attività di esercizio

– 533 192

– 275 234

[– 1 110 000 - – 1 000 000]

[– 640 000 - – 580 000]

–1 762 376

[– 1 230 000 - – 1 115 000]

[– 1 320 000 - – 1 195 000]

–3 066 694

Debito

6 476 911

4 391 070

[4 410 000 - 4 890 000]

[3 665 000 - 4 065 000]

6 494 752

[5 685 000 - 6 285 000]

[5 550 000 - 6 065 000]

[6 290 000 - 6 960 000]

6 581 325

Valore netto degli attivi

11 679 439

10 161 647

[8 945 000 - 9 855 000]

[9 535 000 - 10 065 000]

10 418 871

[8 340 000 - 9 255 000]

[8 990 000 - 9 920 000]

[8 470 000 - 9 390 000]

7 948 571

Fonte: Bilancio di ČSA

(19)

Nel 2007 e 2008 la società era redditizia, ma nel corso del 2009 le sue condizioni sono sensibilmente peggiorate. Il fatturato è calato leggermente negli ultimi quattro anni mentre il flusso di cassa è diminuito considerevolmente. Il livello di indebitamento è rimasto più o meno stabile. La società ha bilanciato le perdite mediante la vendita di beni, soprattutto nell’anno finanziario 2009.

(20)

Nel corso del 2009 le condizioni della società sono peggiorate, soprattutto dopo l’estate, che di solito è un periodo redditizio per la compagnia.

2.5.   La decisione di avviare il procedimento

(21)

Il 24 febbraio 2010, la Commissione ha avviato il procedimento di indagine formale. Nella decisione la Commissione esprimeva dubbi sul fatto che, all’epoca dell’ottenimento del prestito, ČSA fosse già in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (6) (in appresso «orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione»).

(22)

Inoltre, la Commissione ha espresso il dubbio che le condizioni del prestito concesso a ČSA conferissero, considerata la situazione finanziaria della compagnia, un vantaggio economico che la beneficiaria non avrebbe ottenuto a condizioni normali di mercato. La Commissione ha poi messo in dubbio il fatto che, qualora il prestito si configuri come un aiuto di Stato, tale aiuto possa essere considerato compatibile con le norme in materia di aiuti di Stato e segnatamente con la comunicazione della Commissione «Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica» (7) (in appresso: «quadro di riferimento»). Qualora il prestito si configurasse come un aiuto di Stato, la misura avrebbe ripercussioni negative sulla concorrenza, cioè sulle linee aeree concorrenti che gestiscono i voli dall’aeroporto di Praga-Ruzyně o che sono concorrenti di ČSA e delle sue controllate su altri mercati.

3.   OSSERVAZIONI DELLA REPUBBLICA CECA

(23)

In risposta alla decisione di avvio del procedimento la Repubblica ceca ha inviato le proprie osservazioni in cui sosteneva che il prestito di Osinek soddisfaceva il principio di un investitore in condizioni di economia di mercato dal momento che non conferiva a ČSA un indebito vantaggio economico.

(24)

Le autorità ceche ritengono, in particolare, che, al momento della firma della convenzione di prestito, ČSA non fosse in difficoltà e che lo sia diventata solo nell’agosto 2009. Esse sostengono che, nonostante i problemi sempre più gravi, ČSA è sempre stata in grado di essere redditizia. La situazione è sensibilmente cambiata tra la fine del 2008 e l’inizio del 2009 e ha continuato a peggiorare a causa della recessione economica mondiale che ha avuto forti ripercussioni sul mercato dei trasporti a livello mondiale (8). E questo, insieme con la destabilizzazione del mercato del petrolio e le fluttuazioni valutarie, ha contribuito al peggioramento della situazione finanziaria di ČSA.

(25)

Nel 2009 ČSA, basandosi sui risultati degli anni precedenti, si attendeva risultati nettamente migliori per la stagione estiva, Tuttavia, i risultati della prima parte del 2009 - di cui i dirigenti sono venuti a conoscenza in agosto - indicavano un calo sostanziale del profitto medio di ČSA in giugno. Nell’agosto 2009 è diventato chiaro che i dirigenti della compagnia non erano più in grado di portare avanti le attività senza prendere misure per la riduzione dei costi e senza interventi finanziari di fonti esterne.

(26)

Per quanto riguarda l’eventuale elemento di aiuto di Stato del prestito di Osinek, le autorità ceche dichiarano che il tasso d’interesse soddisfa i requisiti stabiliti dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (in appresso: «comunicazione sui tassi di riferimento»). (9) In particolare, le autorità ceche sostengono che era giusto utilizzare il tasso PRIBOR trimestrale come tasso base per determinare l’interesse del prestito in questione considerata la volatilità dei mercati finanziari all’epoca della firma della convenzione di prestito.

(27)

ČSA non è valutata sulla base di sistemi di rating, pertanto, le autorità ceche non possono fornire prove della loro supposizione secondo cui ČSA, all’epoca in cui è stata firmata la convenzione, aveva un rating B. Le autorità ceche fanno tuttavia riferimento a una relazione del 27 aprile 2009 della società di consulenza EBC secondo cui ČSA era solvibile e meritevole di credito.

(28)

Le autorità ceche ribadiscono che per poter ottenere il prestito ČSA doveva fornire garanzie per un importo non inferiore al 110 % del prestito per tutta la durata del prestito. L’importo del prestito concesso a ČSA non poteva superare in nessun momento il 90 % del valore di tutte le garanzie. Le autorità ceche hanno confermato che tale requisito è stato soddisfatto in tutti i casi e hanno presentato i pareri di valutazione degli attivi che sono stati utilizzati come garanzie per il prestito.

(29)

Inoltre, esse sostengono che, dal momento che la società Osinek aveva a disposizione considerevoli risorse finanziarie, il liquidatore aveva cercato opportunità di investimento che fossero redditizie. Prima che Osinek concludesse la convenzione di prestito con ČSA, il liquidatore aveva chiesto alla società EBC e allo studio di avvocati JUDr. Jiří Rybář & JUDr. Pavel Štrbík di fornire un parere dal punto di vista economico e giuridico sull’offerta di prestito. Il parere di EBC ha confermato che ČSA poteva essere considerata solvibile e che il rischio che la concessione di un prestito a ČSA comportasse perdite o rischi per Osinek era minimo. Sulla base di tale parere, il liquidatore ha deciso che il prestito a ČSA sarebbe stato un modo vantaggioso di investire le risorse finanziarie di Osinek.

(30)

Le autorità ceche sostengono inoltre che, anche qualora la Commissione stabilisse che il prestito concesso fosse più favorevole di un prestito concesso a condizioni di economia di mercato, il prestito sarebbe comunque compatibile con le condizioni stabilite dal quadro di riferimento.

4.   OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

(31)

Durante il procedimento di indagine formale la Commissione ha ricevuto osservazioni da tre parti interessate e dal beneficiario della misura in esame, ČSA (cfr. il considerando 4).

(32)

Le osservazioni di ČSA rispecchiano le osservazioni delle autorità ceche sull’avvio del procedimento sopra riportate. ČSA ribadisce che il prestito di Osinek è stato concesso a condizioni di mercato dal momento che Osinek si è comportata come un investitore ragionevole di un’economia di mercato, motivato da obiettivi commerciali e non di politica economica o sociale. Qualora la Commissione dovesse concludere che il prestito di Osinek sia stato concesso a un tasso di interesse vantaggioso e ipotizzi che il rating di ČSA sia peggiore di B e/o che le garanzie non siano «elevate», ČSA ha delle osservazioni da formulare in merito alla quantificazione dell’eventuale aiuto di Stato.

(33)

Tutte le parti interessati sono concorrenti di ČSA e sono rappresentate dallo stesso studio di avvocati per cui le loro osservazioni sono pressoché identiche. Le parti interessate sostengono che il prestito concesso a ČSA costituisce un aiuto di Stato che ha permesso alla compagnia di competere in maniera sleale fissando dei prezzi che i concorrenti, che non avevano ricevuto risorse statali, non potevano offrire senza perdere la capacità di coprire le spese e generare un ragionevole profitto (10).

(34)

Le parti interessate sostengono poi che ČSA era in difficoltà già prima del 1o luglio 2008. Ritengono, inoltre, che il prestito sia stato concesso da Osinek ad un tasso notevolmente inferiore a quello che avrebbe applicato una banca in circostanze simili, considerate le condizioni finanziarie di ČSA, la durata prevista per il rimborso, la qualità delle garanzie e la scarsa probabilità del rimborso stesso. In tal caso, il prestito concesso da Osinek costituirebbe un aiuto di Stato illecito e incompatibile con le norme dell’UE. Secondo le dichiarazioni di un concorrente, ČSA soddisfaceva tale condizione perché aveva perso più della metà del suo capitale sociale negli anni 2007, 2008 e 2009. Inoltre, negli anni 2008 e 2009 ČSA aveva perso più di un quarto del capitale sociale nel periodo degli ultimi 12 mesi. Tale concorrente ritiene inoltre che dalla riduzione del capitale sociale di ČSA nel 2008 si possa dedurre che la compagnia soddisfaceva entrambe le condizioni degli orientamenti al salvataggio e alla ristrutturazione ai sensi del punto 10, lettera a).

(35)

Le parti interessate hanno poi sostenuto che a causa del flusso di cassa operativo negativo, della grande quantità di creditori e dell’esistenza di obblighi finanziari per pagamenti entro 30 giorni, si può presupporre che la compagnia sia stata insolvente dalla fine del 2007 e che quindi possa essere considerata un’impresa in difficoltà dal 2007 [conformemente al punto 10, lettera c) degli orientamenti al salvataggio e alla ristrutturazione].

5.   RISPOSTA DELLA REPUBBLICA CECA ALLE OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

(36)

Le autorità ceche hanno espresso il loro disaccordo con le osservazioni delle terze parti e il loro accordo con quelle di ČSA. Hanno ribadito che il prestito era stato concesso a condizioni di mercato e in conformità della comunicazione sui tassi di riferimento. Inoltre, le autorità ceche hanno affermato che ČSA era in grado di funzionare senza aiuti di Stato fino alla seconda metà del 2009. La situazione degli attivi di ČSA non è gravemente peggiorata neanche nella prima metà del 2009 e il suo valore è aumentato da [8 340 - 9 255] milioni di CZK nel primo trimestre del 2009 a [8 990 - 9 920] milioni di CZK nel secondo trimestre.

(37)

Le autorità ceche osservano che anche se ČSA pubblica i risultati della propria attività elaborati in conformità delle norme contabili ceche (NCC) e dei principi contabili internazionali (IFRS), le terze parti interessate hanno basato le loro osservazioni solo sui risultati presentati sulla base delle NCC, la cui metodologia non fornisce un quadro chiaro delle attività dell’impresa. I bilanci compilati in conformità dei principi contabili internazionali forniscono migliori informazioni sulla situazione finanziaria della compagnia e sono quindi più appropriati. ČSA utilizza le NCC perché è tenuta a farlo in conformità della normativa ceca vigente. Tuttavia, le attività di ČSA non si limitano alla Repubblica ceca ma sono a livello mondiale e per questo la compagnia utilizza anche gli IFRS. Le autorità ceche ricordano che gli IFRS sono utilizzati dalle banche per prendere decisioni sui prestiti perché sono considerati più precisi delle NCC.

(38)

Infine, le autorità ceche hanno fornito prove del fatto che ČSA all’epoca del prestito non soddisfaceva le condizioni di insolvenza in conformità della legge ceca in materia di insolvenza (11).

6.   ESISTENZA DI UN AIUTO DI STATO

(39)

Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o che minaccino di falsare la concorrenza.

(40)

I criteri stabiliti all’articolo 107, paragrafo 1 del trattato CE sono cumulativi. Pertanto, per stabilire se la misura in questione costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, devono configurarsi tutte le seguenti condizioni. In particolare il sostegno finanziario deve:

essere concesso dallo Stato, ovvero mediante risorse statali;

conferire al beneficiario un vantaggio economico;

favorire talune imprese o talune produzioni;

falsare o minacciare di falsare la concorrenza, e

incidere sugli scambi tra Stati membri.

6.1.   Risorse statali e imputabilità

(41)

Per aiuto di Stato si intende qualsiasi vantaggio diretto o indiretto, finanziato con risorse pubbliche o concesso direttamente dallo Stato o da organismi di intermediazione che agiscono nell’esercizio di competenze attribuite loro dallo Stato.

(42)

Pertanto, occorre innanzitutto stabilire se il prestito di Osinek possa essere considerato come imputabile a risorse statali. Come si è detto, all’epoca in cui ha concesso il prestito, Osinek era controllata al 100 % dal ministero delle Finanze della Repubblica ceca ed è quindi, indipendentemente dalla sua situazione finanziaria e status giuridico, un’impresa pubblica ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 2006/111/CE della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all’interno di talune imprese (12). La Commissione ritiene, pertanto, che il prestito di Osinek sia stato finanziato con risorse statali.

(43)

Tuttavia, la Corte ha stabilito che, anche nel caso in cui lo Stato sia in grado di controllare un’impresa pubblica e di esercitare un’influenza dominante sulle operazioni di quest’ultima, l’esercizio effettivo di tale controllo nel caso concreto non può essere automaticamente presunto. Un’impresa pubblica può agire con maggiore o minore indipendenza, a seconda del grado di autonomia ad essa concesso dallo Stato. Pertanto, il solo fatto che un’impresa pubblica sia sotto il controllo dello Stato non è sufficiente perché le misure prese dall’impresa, come il prestito in esame, siano automaticamente considerate imputabili allo Stato. Resta così da verificare se le autorità pubbliche debbano ritenersi aver avuto un qualche ruolo nell’adozione di tale misura. La Corte ha stabilito in proposito che l’imputabilità allo Stato di un provvedimento di aiuto adottato da un’impresa pubblica può essere ricavata da una serie di indizi legati alle circostanze del caso e al contesto in cui la misura è stata presa (13).

(44)

Tali indizi possono essere l’integrazione di tale impresa nelle strutture dell’amministrazione pubblica, la natura delle sue attività e l’esercizio di queste sul mercato in normali condizioni di concorrenza con gli operatori privati, lo status giuridico dell’impresa, ossia il fatto che questa sia soggetta al diritto pubblico ovvero al diritto comune delle società, l’intensità della tutela esercitata dalle autorità pubbliche sulla gestione dell’impresa, ovvero qualsiasi altro indizio che indichi, nel caso concreto, un coinvolgimento delle autorità pubbliche ovvero l’improbabilità di una mancanza di coinvolgimento nell’adozione di un provvedimento, tenuto conto anche dell’ampiezza di tale provvedimento, del suo contenuto ovvero delle condizioni che esso comporta.

(45)

La Commissione osserva che la maggior parte dei membri del Consiglio di amministrazione di Osinek è costituita da rappresentanti di autorità pubbliche (come il ministero delle Finanze).

(46)

La società Osinek è entrata in liquidazione il 5 novembre 2008 in virtù della decisione presa dal suo unico azionario quel giorno. Conformemente al diritto ceco, il liquidatore è tenuto ad agire autonomamente e senza istruzioni da parte degli organi della società durante il processo di liquidazione. La Commissione prende atto del fatto che il liquidatore è stato nominato dal ministero delle Finanze della Repubblica ceca che era l’unico azionario della società Osinek.

(47)

Le autorità ceche hanno fornito alla Commissione i pareri degli esperti del JUDr. Jiří Rybář & JUDr. Pavel Štrbík in cui si raccomandava al liquidatore di Osinek di consultare l’azionario di Osinek, vale a dire la Repubblica ceca, prima di decidere in merito alla concessione del prestito a ČSA.

(48)

Per quanto riguarda la supervisione delle attività di Osinek da parte dello Stato, la Commissione constata che il governo ceco successivamente ha anche preso la decisione di liberare la garanzia sul prestito di Osinek e di conferire un credito a favore di ČSA sotto forma di compensazione per il rimborso del credito sulla base della risoluzione n. 333.

(49)

Pertanto, la Commissione conclude che la decisione di concedere il prestito di Osinek è imputabile allo Stato ceco. Il prestito di Osinek deve quindi essere considerato come finanziato da risorse statali.

6.2.   Vantaggio economico

(50)

La Commissione osserva che, in conformità dei principi consolidati del diritto dell’Unione, qualora uno Stato metta a disposizione di un’impresa risorse supplementari a condizioni migliori di quelle normali di mercato, ciò rientra nel campo di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’UE dal momento che tale comportamento può favorire una particolare impresa ai sensi di detto articolo. Al fine di stabilire se è stato concesso un vantaggio ad un’impresa da parte dello Stato a condizioni più favorevoli delle normali condizioni di mercato, la Commissione applica il principio dell’investitore in un’economia di mercato (14).

(51)

Conformemente a tale principio, se, in circostanze analoghe, un investitore privato, di dimensioni analoghe a quelle degli organismi del settore pubblico, operante in normali condizioni di mercato avrebbe potuto essere motivato ad effettuare l’apporto di capitali non vi è stato un aiuto di Stato. La Commissione pertanto deve valutare se un investitore privato avrebbe concluso tale operazione alle stesse condizioni. L’ipotesi su cui ci si basa è la previsione che un investitore privato si comporti in maniera prudente e che il suo obiettivo sia di ottenere il massimo dei profitti con un livello accettabile di rischio per un determinato tasso di rendimento. In conformità di tale principio, il capitale messo a disposizione di una società dallo Stato, in maniera diretta o indiretta, in circostanze che corrispondono a condizioni normali di mercato, non si configura come un aiuto di Stato (15).

(52)

Conformemente alla giurisprudenza consolidata, il principio dell’investitore in condizioni di economia di mercato si applica anche ai prestiti. Nel caso in cui si applichi ai prestiti, sulla base di questo principio occorre chiedersi se un investitore privato avrebbe concesso al beneficiario tale prestito alle condizioni alle quali esso è stato concesso (16). A tal fine, la Commissione esamina se il prestito è stato concesso a normali condizioni commerciali e se prestiti di questo tipo erano disponibili presso banche commerciali. Per quanto riguarda le condizioni di tali prestiti, la Commissione tiene conto in particolare del tasso di interesse e delle garanzie chieste per il prestito. La Commissione valuta se le garanzie date siano sufficienti per il rimborso dell’intero importo del prestito in caso di fallimento e la posizione finanziaria della società all’epoca in cui il prestito è stato concesso (17).

(53)

La Commissione constata che ČSA è una persona giuridica che svolge attività economiche ed è pertanto considerata un’impresa ai sensi dell’articolo 107 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Al fine di stabilire se il prestito di Osinek è stato concesso a condizioni di mercato oppure a condizioni favorevoli, la Commissione ha verificato la conformità del tasso di interesse per il prestito in questione rispetto al quadro di riferimento fissato dalla Commissione nella comunicazione sui tassi di riferimento che si applica come parametro di valutazione per i tassi di mercato.

(54)

Per quanto riguarda la data di cui tener conto per raffrontare il tasso di interesse del prestito in questione con il tasso di riferimento, nella decisione di avviare il procedimento la Commissione ha già espresso il parere secondo cui debba essere la data dell’atto giuridicamente vincolante in base al quale è stato concesso il prestito, vale a dire il 30 aprile 2009 (data della conclusione della convenzione di prestito tra Osinek e ČSA).

(55)

La Repubblica ceca sostiene che all’epoca ČSA aveva ancora accesso a finanziamenti esterni di banche private ed è diventata un’impresa in difficoltà soltanto nell’agosto 2009. All’inizio del 2009 il rating di ČSA per quanto riguarda la capacità di credito era B.

(56)

Al fine di verificare le dichiarazioni delle autorità ceche la Commissione ha consultato alcune banche private che hanno avuto relazioni commerciali con ČSA informandosi sul loro rating interno per ČSA nei primi sei mesi del 2009, sui cambiamenti del loro rating interno per ČSA tra il luglio 2008 e il luglio 2009, sulle condizioni di prestito concesse a ČSA nei primi sei mesi del 2009 e ha chiesto il loro parere sulla solvibilità di ČSA nei primi mesi del 2009. Tre banche private hanno fornito informazioni a condizione che esse rimanessero riservate e fossero utilizzate solo per la valutazione interna della Commissione senza essere divulgate a nessun terzo interessato, ivi compresa ČSA e le autorità ceche.

(57)

Esse hanno tutte dichiarato che la situazione finanziaria di ČSA era peggiorata all’inizio del 2009. Ciononostante, la compagnia ha ottenuto prestiti di capitale circolante e agevolazioni di credito nella prima metà del 2009. Il rating interno per ČSA delle tre banche private è B.

(58)

La Commissione ritiene coerenti e valide le risposte delle banche. Nonostante il rating interno della società fosse peggiorato, ciò non è stato sufficiente a giustificare un margine di rischio più alto.

(59)

Inoltre, la Commissione osserva che, come già indicato nella decisione di avviare il procedimento e sulla base delle informazioni fornite dalla Repubblica ceca, la banca UniCredit ha concesso nel settembre 2008 un prestito a medio termine (4 anni) di capitale circolante dell’importo di 200 milioni di CZK garantito da un simulatore di volo. Il 25 giugno 2009 la banca UniCredit, a causa della deviazione dagli indicatori finanziari concordati nella convenzione di prestito, ha aumentato il margine di rischio per il prestito di ČSA che è passato dai 160 punti base (concordato nel settembre 2008) a 325 punti base al di sopra del tasso PRIBOR a un mese (vale a dire un tasso di interesse del 5,10 p.a. il 25 giugno 2009). La Commissione osserva che tale tasso di interesse, che rispecchiava il recente peggioramento della situazione finanziaria di ČSA, è inferiore al tasso di interesse del prestito di Osinek (5,51 % p.a.) e corrisponde all’incirca ad un tasso di riferimento per una società il cui rating sia B (con elevate garanzie).

(60)

Sulla base di quanto precede si può giungere alla conclusione che ČSA aveva accesso a finanziamenti esterni all’epoca in cui le è stato concesso il prestito da Osinek e che la solvibilità di ČSA nella prima metà del 2009 corrispondeva a un rating B.

(61)

Per garantire il prestito sono stati utilizzati degli edifici situati presso l’aeroporto di Praga-Ruzyně, terreni, scorte e pezzi di ricambio. Il valore di mercato delle garanzie è stato fissato da esperti indipendenti della Repubblica ceca, iscritti all’albo degli esperti qualificati o al registro centrale degli esperti autorizzati del ministero della Giustizia della Repubblica ceca e hanno esperienza nel settore della valutazione degli attivi (18).

(62)

La Commissione osserva che la data della relazione di valutazione dell’hangar F fornito come garanzia (cfr. la tabella 1) è il 1o giugno 2009 mentre la prima rata del prestito di Osinek è stata pagata l’11 maggio 2009. Le autorità ceche hanno presentato una dichiarazione di YBN Consult del 6 maggio 2009 che conferma il valore della garanzia utilizzata. Tale dichiarazione è conforme al paragrafo 5.9.11 della convenzione di prestito della società Osinek che prevede che un parere di valutazione sia fornito entro un mese dalla data del versamento della prima rata. La Commissione osserva che tale condizione è stata rispettata.

(63)

La Commissione ha poi esaminato i pareri di valutazione presentati. Le valutazioni non danno adito a preoccupazioni dal momento che non vi sono errori evidenti, sono applicate metodologie accettate e le valutazioni si basano su presupposti verosimili. Pertanto, la Commissione ritiene che i risultati delle relazioni di valutazione disponibili corrispondano approssimativamente a realistici prezzi di mercato degli attivi utilizzati come garanzie per il prestito di Osinek. Per un altro tipo di garanzie – i pezzi di ricambio – il valore si basava sul loro valore netto contabile. La Commissione ritiene che tale metodo di valutazione sia appropriato per questo tipo di attivi dal momento che le parti di ricambio possono essere facilmente vendute e che il loro valore doveva pertanto corrispondere al loro costo originario di acquisizione meno l’ammortamento accumulato.

(64)

La convenzione di prestito stabiliva che l’importo effettivo del prestito non poteva mai superare il 90 % del valore delle garanzie e cioè che il valore delle garanzie doveva essere almeno pari al 110 % dell’importo del prestito. Sulla base delle informazioni fornite, all’epoca della concessione della prima rata del prestito nel maggio 2009 il valore della garanzia originaria stabilito nella convenzione di prestito del 30 aprile 2009 ammontava al [110-117] %. Quando è stata pagata la seconda rata del prestito (luglio 2009) il valore era del [120-132] % e quando è stata erogata la terza rata (settembre 2009) del [128-141] %. Inoltre, mediante diverse aggiunte alla convenzione di prestito di Osinek (cfr. il considerando 8) alcuni attivi sono stati aggiunti e altri liberati.

Tabella 4

Quadro delle garanzie fornite in diversi periodi per il prestito concesso dalla società Osinek

Data del cambiamento

Importo erogato

(in milioni di CZK)

Valore della garanzia (in milioni di CZK)

% del valore della garanzia

11 maggio 2009

800

[880-935]

[110-117] %

23 luglio 2009

800

[1 350-1 485]

[169-186] %

30 luglio 2009

1 700

[2 040–2 240]

[120-132] %

22 settembre 2009

1 700

[2 485-2 760]

[146-162] %

24 settembre 2009

2 500

[3 190-3 535]

[128-141] %

9 dicembre 2009

2 500

[3 275-3 615]

[131-145] %

25 gennaio 2010

2 500

[3 310-3 640]

[132-146] %

(65)

La comunicazione sui tassi di riferimento prevede che delle garanzie «elevate» implichino una perdita in caso di inadempimento inferiore o pari al 30 % che corrisponde a un valore di garanzie pari almeno il 70 % del valore del prestito. La Commissione ritiene che le garanzie fornite per il prestito siano sensibilmente superiori e ciò crea un considerevole margine di sicurezza per quanto riguarda ogni possibile allontanamento dalle stime del valore delle garanzie.

(66)

Sulla base della comunicazione sui tassi di riferimento il tasso di interesse corretto era all’epoca del 5,16 % p.a. (tasso di base 2,96 % + 220 punti base = 5,16 % p.a.). Il margine di 220 punti base rispecchia il rating B confermato dalle banche provate e il livello alto delle garanzie di cui sopra.

(67)

Il tasso è inferiore al tasso di interesse applicato per il prestito concesso da Osinek (PRIBOR trimestrale (19) + 300 punti base) che il 30 aprile 2009 era del 5,51 % p.a.

(68)

Un’analisi del tasso applicato (PRIBOR trimestrale + 300 punti base) e del tasso di riferimento più il margine di 220 punti base indica che tali tassi sono comparabili, in termini di metodologia di base e di livello complessivo dei tassi applicati compreso il margine di rischio correlato.

(69)

PRIBOR, il valore di riferimento dei tassi di interesse nel mercato dei depositi interbancari, è calcolato (fissato) in base alle quotazioni delle banche di riferimento per la vendita dei depositi (cioè delle offerte) dal funzionario addetto al calcolo della Banca nazionale ceca e del Czech Forex Club (Financial Markets Association of the Czech Republic – A.C.I.) (20).

(70)

Il tasso per il prestito di Osinek si è basato sul tasso PRIBOR calcolato su base trimestrale. Il tasso di riferimento è basato sui tassi a un anno del mercato monetario. La Commissione si riserva il diritto di utilizzare durate più brevi o più lunghe adattate ai casi specifici.

(71)

L’analisi dello sviluppo dei due tassi nel corso della durata del prestito di Osinek (aprile 2009 - giugno 2010) mostra che i due tassi sono effettivamente comparabili. I tassi medi (21) per il periodo aprile 2009 - giugno 2010 sono quasi gli stessi (il 4,77 % per il tasso PRIBOR + 300 punti base; il 4,79 % per il tasso di riferimento in cui rientra un margine di rischio di 220 punti base). La lieve differenza tra i punti base si spiega con i diversi metodi applicati per l’adeguamento: il tasso PRIBOR viene adeguato ogni giorno e il tasso di riferimento una volta ogni due mesi.

(72)

In considerazione di quanto precede, il tasso di interesse applicato può essere accettato come un parametro corrispondente al tasso di mercato. Sulla base della comunicazione sui tassi di riferimento la misura è conforme al mercato e non implica un vantaggio economico per ČSA.

(73)

Infine, la Commissione osserva che ČSA ha effettuato il pagamento degli interessi in piena conformità con le condizioni stabilite nella convenzione di prestito di Osinek (22).

6.3.   Selettività

(74)

Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1 del TFUE sono considerate aiuti di Stato le misure che favoriscono «talune imprese o talune produzioni». Nel caso in esame la Commissione constata che la società Osinek ha concesso un prestito solo a ČSA. Si tratta quindi di una misura selettiva ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1 del TFUE.

6.4.   Distorsione della concorrenza e ripercussioni sugli scambi

(75)

Per quanto riguarda i criteri cumulativi dell’aiuto di Stato, nel caso in esame non vi sono dubbi sul fatto che vi siano ripercussioni sugli scambi tra paesi dell’UE e che vi sia distorsione della concorrenza. La circostanza non è stata contestata neanche dalle autorità ceche. ČSA compete con altre compagnie aeree dell’Unione, in particolare a partire dall’entrata in vigore della terza fase di liberalizzazione del trasporto aereo («terzo pacchetto») il 1o gennaio 1993. Le misure in questione hanno permesso a ČSA di continuare le proprie attività e di non trovarsi a dover far fronte, come gli altri concorrenti, alle conseguenze normalmente derivanti da risultati finanziari scarsi.

6.5.   Conclusione

(76)

Sulla base di quanto precede la Commissione ritiene che la misura non si configuri come un aiuto di Stato a favore di ČSA, dal momento che il prestito di Osinek è stato concesso alle condizioni che avrebbe richiesto un investitore in un’economia di mercato. In particolare, il tasso di interesse a cui è stato concesso il prestito da Osinek è conforme al tasso di riferimento determinato sulla base della comunicazione sui tassi di riferimento dal momento che all’epoca in cui è stato concesso il prestito ČSA aveva un rating di categoria B, circostanza che è stata confermata da banche private, e il prestito era garantito per l’intero periodo da garanzie considerevolmente più alte del 70 % dell’importo del prestito, come richiesto dalla comunicazione di cui sopra.

7.   COMPATIBILITÀ DELL’AIUTO CON IL MERCATO INTERNO

(77)

La Commissione ha inoltre analizzato se, qualora si ritenesse che il prestito di Osinek si configuri come un aiuto di Stato, tale misura sarebbe compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del TFUE.

(78)

Il prestito della società Osinek è stato concesso nel 2009. L’obiettivo della misura è di agevolare l’accesso dell’impresa a finanziamenti esterni in un momento in cui il funzionamento normale dei crediti di mercato è notevolmente perturbato a causa della crisi finanziaria e in cui la crisi finanziaria («il congelamento del mercato creditizio») si ripercuote sull’economia in generale e comporta considerevoli disfunzioni dell’economia degli Stati membri.

(79)

Il 17 dicembre 2008 la Commissione ha reagito alla crisi adottando il quadro di riferimento temporaneo in cui ha riconosciuto la gravità dell’attuale crisi finanziaria e le sue ripercussioni sulle economie complessive degli Stati membri. Successivamente, la Commissione è giunta alla conclusione che alcune categorie di aiuti di Stato sono giustificate, per un periodo di tempo limitato, al fine di porre rimedio a tali difficoltà e possono essere dichiarate compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE.

7.1.   Compatibilità con il punto 4.4.2 del quadro temporaneo di riferimento

(80)

La misura deve essere valutata sulla base dei criteri di cui al punto 4.4.2 del quadro di riferimento temporaneo («Aiuti sotto forma di tasso d’interesse agevolato»).

(81)

Conformemente al quadro di riferimento temporaneo il tasso di interesse applicato deve essere per lo meno uguale al tasso overnight della banca centrale, maggiorato di un premio uguale alla differenza tra il tasso interbancario a 1 anno medio e la media del tasso overnight della banca centrale sul periodo 1 gennaio 2007 – 30 giugno 2008, più il premio per il rischio di credito corrispondente al profilo di rischio del destinatario, come indicato dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.

(82)

Il 30 aprile 2009 il tasso overnight per la Repubblica ceca era dell’1,45 % (23). La differenza tra la media del tasso annuo interbancario e la media del tasso overnight della banca centrale nel periodo tra il 1o gennaio 2007 e il 30 giugno 2008 era di 68 punti base.

(83)

Il premio per il rischio di credito corrispondente al profilo di rischio del destinatario era di 220 punti base. Tale premio è basato sul rating B (cfr. il considerando 57) e sulle garanzie elevate offerte (crf. i considerando 64 e 65).

(84)

Pertanto, conformemente al quadro di riferimento temporaneo il tasso minimo sarebbe del 4,33 % (1,45 % + 0,68 % + 2,20 %). Il tasso effettivo del prestito di Osinek è stato del 5,51 %. Pertanto, il prestito è stato concesso da Osinek ad un tasso più elevato del tasso minimo autorizzato dal quadro di riferimento temporaneo.

(85)

Inoltre, il punto 4.4 del quadro di riferimento prevede che un aiuto, per essere considerato compatibile soddisfi le due condizioni aggiuntive che seguono.

(86)

In primo luogo, la convenzione deve essere stata stipulata prima del 31 dicembre 2010. Il tasso di interesse ridotto può essere applicato ai pagamenti anteriori al 31 dicembre 2012.

(87)

La convenzione di prestito di Osinek è stata conclusa il 30 aprile 2009 e il prestito doveva essere pagato in unica volta il 30 novembre 2010. La convenzione di prestito soddisfa quindi la prima condizione.

(88)

In secondo luogo, il beneficiario non era un’impresa in difficoltà alla data del 1o giugno 2008.

(89)

Il punto 9 degli orientamenti sugli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione afferma che non esiste una definizione comunitaria di impresa in difficoltà e aggiunge che la Commissione ritiene che un’impresa sia in difficoltà quando essa non sia in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo.

(90)

Il punto 10, lettera b) di tali orientamenti spiega che un’impresa è considerata in difficoltà nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi.

(91)

Nel 2008 il capitale sociale di ČSA ammontava a 2 735 milioni di CZK. Sulla base delle NNC nello stesso anno il patrimonio netto della compagnia si è ridotto a 101 milioni di CZK.

Tabella 5

Patrimonio netto e capitale sociale di ČSA negli anni 2007 e 2008 (in migliaia di CZK)

Fonte: Bilancio di ČSA

2007

6/07

7/07

8/07

9/07

10/07

11/07

12/07

Patrimonio netto

[1 035 000 - 1 140 000]

[1 415 000 - 1 555 000]

[1 450 000 - 1 595 000]

[1 410 000 - 1 565 000]

[1 950 000 - 2 145 000]

[1 260 000 - 1 390 000]

1 238 093

Capitale sociale

2 735 510

2 735 510

2 735 510

2 735 510

2 735 510

2 735 510

2 735 510


2008

1/08

2/08

3/08

4/08

5/08

6/08

Patrimonio netto

[585 000 - 645 000]

[385 000 - 420 000]

[110 000 - 120 000]

[690 000 - 755 000]

[860 000 - 950 000]

[965 000 - 1 065 000]

Capitale sociale

2 735 510

2 735 510

2 735 510

2 735 510

2 735 510

2 735 510


 

7/08

8/08

9/08

10/08

11/08

12/08

Patrimonio netto

[945 000 - 1 030 000]

[1 220 000 - 1 340 000]

[1 270 000 - 1 410 000]

[1 295 000 - 1 430 000]

[610 000 - 670 000]

101 686

Capitale sociale

2 735 510

2 735 510

2 735 510

2 735 510

2 735 510

2 735 510

(92)

Benché il 1o luglio 2008 la compagnia avesse già perso più della metà del capitale sociale, la seconda condizione di cui al punto 10, lettera a), degli orientamenti sugli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione, in base alla quale non deve essere andato perduto più di un quarto del capitale nei 12 mesi precedenti, non è soddisfatta. La perdita di patrimonio netto ([31 570 000 - 34 875 000] CZK) intervenuta tra il giugno 2007 e il luglio 2008 corrisponde solo allo [0,8 - 1,5] % del capitale sociale.

(93)

Inoltre, in base al punto 10, lettera c) degli orientamenti sugli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione, un’impresa è in difficoltà quando soddisfa i criteri stabiliti dal diritto nazionale per quanto riguarda l’avvio della procedura collettiva di insolvenza. Le autorità ceche hanno confermato che ČSA non era ammissibile a una procedura d’insolvenza in conformità del paragrafo 3 della legge ceca in materia di insolvenza.

(94)

Gli orientamenti sugli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione stabiliscono, al punto 11, che anche qualora non ricorra alcuna delle condizioni di cui al punto 10, un’impresa può comunque essere considerata in difficoltà in particolare quando siano presenti i sintomi caratteristici di un’impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l’aumento delle scorte, la sovraccapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l’aumento dell’indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l’azzeramento del valore netto delle attività.

(95)

L’evoluzione dei risultati finanziari di ČSA nel corso del periodo in esame non ha indicato una tendenza decisamente negativa (cfr. la tabella 3). La compagnia ha rilevato delle perdite alla fine del 2006, ma si è ripresa e nel 2007 ha avuto risultati positivi. Alla fine del primo trimestre del 2008 è stata registrata una perdita pari a [800-880] milioni di CZK. La situazione è tuttavia migliorata nel secondo trimestre, fino al 30 giugno 2008. Analoga è la situazione per quanto riguarda l’evoluzione del flusso di cassa. Il fatturato di ČSA si è lievemente ridotto ogni anno nel periodo in esame, tuttavia, non si può concludere che il fatturato sia sensibilmente diminuito prima del 30 giugno 2008.

(96)

Il debito della compagnia si è ridotto tra il marzo 2008 e il giugno 2008 per poi aumentare nei successivi sei mesi. Il valore degli attivi è fluttuato nel periodo in esame senza alcun indirizzo evidente.

(97)

In conclusione, si può affermare che dall’esame dei criteri finanziari, secondo quanto stabilito dal punto 11 degli orientamenti sugli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione, per quanto riguarda il periodo anteriore al 30 giugno 2008, non risultano i sintomi caratteristici di un’impresa in difficoltà. Inoltre, ČSA all’epoca aveva ancora accesso a finanziamenti, come dimostra il fatto che fosse stata in grado di ottenere un prestito da una banca privata nel settembre 2008 (cfr. il considerando 59).

(98)

La Commissione fa presente che possono essere concessi aiuti compatibili ai sensi del punto 4.4 alle imprese che il primo giugno 2008 non erano in difficoltà ma lo sono diventate a seguito della crisi economica e finanziaria mondiale. Il fatto che ČSA sia diventata un’impresa in difficoltà successivamente non pregiudica la compatibilità dell’aiuto con il quadro di riferimento.

(99)

Pertanto, la Commissione ritiene che ČSA non fosse un’impresa in difficoltà il 1o giugno 2008 e fosse pertanto ammissibile ai fini dell’applicazione del quadro di riferimento.

7.2.   Conclusione

(100)

In considerazione di quanto precede, il prestito effettuato dalla società Osinek soddisfa le condizioni di cui al punto 4.4 del quadro di riferimento. Pertanto, anche qualora si ritenesse che il prestito di Osinek si configuri come un aiuto di Stato, tale misura sarebbe compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del TFUE.

8.   CONCLUSIONE

(101)

Pertanto, la Commissione conclude che il prestito di Osinek non si configura come un aiuto di Stato. Tuttavia, anche qualora si ritenesse che il prestito di Osinek si configuri come un aiuto di Stato, tale misura sarebbe compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del TFUE.

(102)

La presente decisione non riguarda la liberazione delle garanzie sul prestito di Osinek e la capitalizzazione del prestito del 30 giugno 2010. che saranno oggetto di una decisione definitiva nel caso SA.30908.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’aiuto cui la Repubblica ceca ha dato esecuzione a favore della compagnia České aerolinie, sotto forma di un prestito dell’importo di 2,5 miliardi di CZK concesso dalla società Osinek sulla base della convenzione di prestito del 30 aprile 2009, non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea oppure è compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b) di tale trattato.

Articolo 2

La Repubblica ceca è destinataria della presente decisione.

Bruxelles, 21 marzo 2012

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Vicepresidente


(1)  A partire dal 1o dicembre 2009, gli articoli 87 e 88 del trattato CE sono divenuti rispettivamente gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE»). ma non cambiano nella sostanza. Ai fini della presente decisione, i riferimenti fatti agli articoli 107 e 108 del TFUE si intendono eventualmente anche fatti rispettivamente agli articoli 87 e 88 del trattato CE. Il trattato sul funzionamento dell’Unione europea introduce anche alcuni cambiamenti per quanto riguarda la terminologia; ad esempio il termine «Comunità» è sostituito da «Unione» e il termine «mercato comune» da «mercato unico». Nella presente decisione viene utilizzata la terminologia del TFUE.

(2)  Decisione C(2010) 987 definitiva della Commissione del 24 febbraio 2010 (GU C 43 dell’11.2.2011, pag. 6).

(3)  La prima aggiunta è stata inserita il 23 luglio 2009, la seconda il 22 settembre 2009, la terza il 9 dicembre 2009 e la quarta il 25 gennaio 2010.

(4)  Informazione coperta dall’obbligo del segreto aziendale.

(5)  È opportuno ricordare che i dati relativi al turnover nell’ambito di un anno finanziario sono cumulativi.

(6)  GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2.

(7)  GU C 83 del 7.4.2009, pag. 1.

(8)  Nel mercato ceco nel 2009 si è riscontrato un calo del traffico di passeggeri all’aeroporto di Praga-Ruzyně del 6 %.

(9)  GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.

(10)  Le ulteriori osservazioni delle parti interessate concernono: a) la capitalizzazione del prestito della società Osinek (mediante il conferimento di un credito a favore di ČSA sotto forma di compensazione per il rimborso del credito); b) il presunto pagamento della retribuzione del direttore del Consiglio dei direttori di ČSA e del presidente di ČSA da parte dell’aeroporto di Praga controllato dallo Stato; c) il trasferimento della proprietà di ČSA all’aeroporto, controllato dallo Stato, di Praga con il successivo leasing di ritorno di ČSA, non riguardano questo caso e saranno analizzate nella decisione finale del caso SA.30908 ČSA – České aerolinie – piano di ristrutturazione.

(11)  Legge n. 182/2006.

(12)  GU L 318 del 17.11.2006, pag. 17.

(13)  Sentenza della Corte del 16 maggio 2002, C-482/99, Francia/Commissione (in appresso «sentenza Stardust Marine»), Racc. 2002, pag. I-4397, punti 52-57.

(14)  Cause riunite T-228/99 e T-233/99, Westdeutsche Landesbank/Commissione, Racc. 2003, pag. II-435 e ss., punto 251.

(15)  Comunicazione della Commissione agli Stati membri: applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CE e dell’articolo 5 della direttiva 80/723/CEE della Commissione alle imprese pubbliche dell’industria manifatturiera, GU C 307 del 13.11.1993, pag. 3, punto 11. La comunicazione tratta del settore manifatturiero ma è applicabile anche ad altri settori economici. Cfr. anche il caso T-16/96, Cityflyer, Racc. 1998, pag. II-757, punto 51.

(16)  Cfr. anche il caso T-16/96, Cityflyer Express Ltd contro Commissione, Racc. 1998, pag. II-757, punti 45 e 46.

(17)  Cfr. la comunicazione relativa all’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CE e dell’articolo 61 dell’accordo SEE agli aiuti di Stato nel settore dell’aviazione, GU C 350 del 10.12.1994, pag. 5.

(18)  YBN Consult – Znalecký ústav s.r.o. è un istituto di esperti qualificato per fornire consulenza in materia di economia ed edilizia. PROSCON s.r.o. è un istituto di esperti qualificato per fornire consulenza in materia di economia. L’ing. Vladimír Čmejla è un esperto nel settore dell’economia, dei brevetti e delle invenzioni.

(19)  Per il tasso PRIBOR quotidiano cfr.: http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/penezni_trh/pribor/denni.jsp?date=DD.MM.RRRR

(20)  Per il metodo utilizzato per il tasso cfr.: http://www.cnb.cz/docs/ARADY/MET_LIST/prib_cs.pdf

(21)  I tassi medi sono ricavati dalla media aritmetica delle medie mensili dei tassi trimestrali PRIBOR + 300 punti base secondo i tassi ČNB e i tassi di riferimento corrispondenti + 220 punti base nel periodo tra aprile 2009 e giugno 2010 (si vedano le tabelle sulle seguenti pagine Internet: http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/penezni_trh/pribor/prumerne_form.jsp e http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html).

(22)  L’interesse è stato pagato regolarmente per cinque trimestri consecutivi di calendario e in una occasione è stata calcolata una sanzione contrattuale per il ritardo di due giorni nel pagamento.

(23)  CZEONIA (Czech Over Night Index Average) è definito come la media ponderata dei tassi di interesse di tutti i depositi non garantiti O/N collocati dalle banche di riferimento sul mercato interbancario. Esso è calcolato e pubblicato da ČNB (http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/penezni_trh/czeonia/denni.jsp).


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