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Document 32012D0474

2012/474/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 13 agosto 2012 , sull’approvazione da parte della Commissione dei piani di campionamento per la pesatura dei prodotti della pesca a norma dell’articolo 60, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, nonché dei piani di controllo per la pesatura dei prodotti della pesca a norma dell’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 [notificata con il numero C(2012) 5568]

GU L 218 del 15.8.2012, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/474/oj

15.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 218/17


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 agosto 2012

sull’approvazione da parte della Commissione dei piani di campionamento per la pesatura dei prodotti della pesca a norma dell’articolo 60, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, nonché dei piani di controllo per la pesatura dei prodotti della pesca a norma dell’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009

[notificata con il numero C(2012) 5568]

(I testi in lingua estone, finlandese, inglese, lituana, neerlandese, polacca, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

(2012/474/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 60, paragrafi 1 e 3, e l’articolo 61, paragrafo 1,

vista la presentazione dei piani di campionamento e dei piani di controllo da parte degli Stati membri,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 60, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, uno Stato membro è tenuto ad assicurare che tutti i prodotti della pesca siano pesati allo sbarco prima di essere immagazzinati, trasportati o venduti, con sistemi approvati dalle autorità di controllo, a meno che non abbia adottato un piano di campionamento approvato dalla Commissione e basato sulla metodologia fondata sul rischio di cui all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell’8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (2) in combinato disposto con l’allegato XIX del medesimo regolamento di esecuzione.

(2)

A norma dell’articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri possono autorizzare la pesatura dei prodotti della pesca a bordo del peschereccio, in deroga all’obbligo generale di pesatura di cui all’articolo 60, paragrafo 1, del medesimo regolamento, purché lo Stato membro abbia adottato un piano di campionamento di cui all’articolo 60, paragrafo 1, dello stesso regolamento, approvato dalla Commissione e basato sulla metodologia fondata sul rischio di cui all’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 in combinato disposto con l’allegato XX del medesimo regolamento di esecuzione.

(3)

A norma dell’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri possono autorizzare la pesatura dei prodotti della pesca dopo il trasporto dal luogo di sbarco, a condizione che siano destinati a una località situata sul territorio dello Stato membro interessato e che tale Stato membro abbia adottato un piano di controllo approvato dalla Commissione e basato sulla metodologia fondata sul rischio di cui all’articolo 77, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 in combinato disposto con l’allegato XXI del medesimo regolamento di esecuzione.

(4)

I piani di campionamento di Germania (14.11.2011), Irlanda (7.11.2011), Lituania (11.1.2012), Paesi Bassi (18.1.2012), Polonia (5.3.2012), Finlandia (7.11.2011) e Regno Unito (15.12.2011) e i piani di controllo di Germania (14.11.2011), Estonia (15.12.2011), Irlanda (7.11.2011), Polonia (5.3.2012), Finlandia (7.11.2011) e Regno Unito (15.12.2011) sono stati presentati alla Commissione per approvazione. Tali piani sono conformi alla pertinente metodologia fondata sul rischio. Essi devono pertanto essere approvati.

(5)

La presente decisione costituisce la decisione di approvazione ai sensi dell’articolo 60, paragrafi 1 e 3, e dell’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(6)

La Commissione è tenuta a monitorare l’applicazione dei piani di campionamento e dei piani di controllo, sia per quanto riguarda il corretto funzionamento dei piani medesimi, sia per quanto riguarda l’esecuzione dell’esame periodico da parte dello Stato membro interessato. Gli Stati membri devono pertanto riferire alla Commissione in merito all’applicazione di tali piani,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Sono approvati i piani di campionamento di cui all’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, presentati da Germania, Irlanda, Lituania, Polonia, Finlandia e Regno Unito per la pesatura dei prodotti della pesca.

2.   Sono approvati i piani di campionamento di cui all’articolo 60, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, presentati da Germania, Irlanda, Lituania, Paesi Bassi e Regno Unito per la pesatura dei prodotti della pesca a bordo del peschereccio.

3.   Sono approvati i piani di controllo di cui all’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, presentati da Germania, Estonia, Irlanda, Polonia, Finlandia e Regno Unito per la pesatura dei prodotti della pesca dopo il trasporto in una destinazione situata sul territorio dello Stato membro interessato.

Articolo 2

Anteriormente al 1o aprile 2014, gli Stati membri di cui all’articolo 1 presentano alla Commissione una relazione sull’applicazione dei piani di campionamento e dei piani di controllo di cui all’articolo 1.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica di Lituania, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Finlandia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2012

Per la Commissione

Maria DAMANAKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1.


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