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Document 32012D0420

    Decisione 2012/420/PESC del Consiglio, del 23 luglio 2012 , che modifica la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

    GU L 196 del 24.7.2012, p. 59–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/11/2012; abrogato da 32012D0739

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/420/oj

    24.7.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 196/59


    DECISIONE 2012/420/PESC DEL CONSIGLIO

    del 23 luglio 2012

    che modifica la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 1o dicembre 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/782/PESC (1).

    (2)

    Al fine di rafforzare ulteriormente l'applicazione delle misure di cui alla decisione 2011/782/PESC, gli Stati membri dovrebbero ispezionare tutte le navi e gli aeromobili diretti in Siria, nei loro porti e aeroporti, e nelle loro acque territoriali, con il consenso, se necessario conformemente al diritto internazionale, dello Stato di bandiera, qualora lo Stato membro interessato abbia fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispone, che il carico di tali navi e aeromobili contenga armi o apparecchiature, beni o tecnologie che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna e la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati o soggetti ad autorizzazione ai sensi della decisione 2011/782/PESC.

    (3)

    Inoltre, dovrebbe essere inserita una deroga al congelamento di fondi e risorse economiche in relazione ad un trasferimento di fondi dovuto in relazione alla fornitura di sostegno finanziario ai cittadini siriani che seguono un corso di studio o una formazione professionale o sono impegnati nella ricerca accademica nell'Unione.

    (4)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/782/PESC,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2011/782/PESC è così modificata:

    1)

    è inserito l’articolo seguente:

    «Articolo 17 ter

    1.   Se gli Stati membri hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico di navi e aeromobili diretti in Siria contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi dell'articolo 1 o soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 1 bis, essi ispezionano, conformemente alla loro legislazione nazionale e nel rispetto del diritto internazionale, in particolare al diritto del mare e ai pertinenti accordi per l'aviazione civile internazionale e agli accordi in materia di trasporto marittimo, tali navi e aeromobili nei loro porti e aeroporti, nonché nelle loro acque territoriali, conformemente alle decisioni e capacità delle loro autorità competenti e con il consenso, se necessario conformemente al diritto internazionale per le acque territoriali, dello Stato di bandiera.

    2.   Gli Stati membri, conformemente alla loro legislazione nazionale e nel rispetto del diritto internazionale, informati della scoperta, sequestrano e smaltiscono i prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati a norma dell'articolo 1 o 1 bis.

    3.   Gli Stati membri cooperano, conformemente alle loro legislazioni nazionali, alle ispezioni e alle operazioni di smaltimento effettuate a norma dei paragrafi 1 e 2.

    4.   Le aeromobili e le navi che trasportano carichi diretti in Siria hanno l'obbligo di fornire, prima dell'arrivo o della partenza, informazioni aggiuntive su tutti i beni importati in uno Stato membro o da esso esportati.»;

    2)

    all'articolo 19 è aggiunto il seguente paragrafo:

    «10.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano ad un trasferimento da parte di un'entità finanziaria elencata nell'allegato I o nell'allegato II, o mediante la stessa, di fondi o risorse congelati, laddove il trasferimento riguardi un pagamento da parte di una persona o entità non elencata nell'allegato I o nell'allegato II in relazione alla fornitura di sostegno finanziario a cittadini siriani che seguono un corso di studio o una formazione professionale o sono impegnati nella ricerca accademica nell'Unione, purché lo Stato membro pertinente abbia determinato, caso per caso, che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1.».

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2012

    Per il Consiglio

    La presidente

    C. ASHTON


    (1)  GU L 319 del 2.12.2011, pag. 56.


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