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Document 32012D0371
Council Decision 2012/371/CFSP of 10 July 2012 amending Decision 2010/656/CFSP renewing the restrictive measures against Côte d’Ivoire
Decisione 2012/371/PESC del Consiglio, del 10 luglio 2012 , recante modifica della decisione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio
Decisione 2012/371/PESC del Consiglio, del 10 luglio 2012 , recante modifica della decisione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio
GU L 179 del 11.7.2012, p. 21–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 10/06/2016; abrog. impl. da 32016D0917
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32010D0656 | cancellazione | articolo 1 P.2 | 11/07/2012 | |
Replacement | 32010D0656 | TXT | articolo 2 | 11/07/2012 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32016D0917 | 11/06/2016 |
11.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 179/21 |
DECISIONE 2012/371/PESC DEL CONSIGLIO
del 10 luglio 2012
recante modifica della decisione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 29 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/656/PESC, che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio (1). |
(2) |
Il 26 aprile 2012, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2045 (2012) che ha prorogato le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio fino al 30 aprile 2013 e che ha modificato le misure restrittive sulle armi. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/656/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2010/656/PESC è così modificata:
1) |
all'articolo 1, il paragrafo 2 è soppresso; |
2) |
l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 L'articolo 1 non si applica:
|
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2012
Per il Consiglio
Il presidente
V. SHIARLY
(1) GU L 285 del 30.10.2010, pag. 28.