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Document 32012D0371

Decisione 2012/371/PESC del Consiglio, del 10 luglio 2012 , recante modifica della decisione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio

GU L 179 del 11.7.2012, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/06/2016; abrog. impl. da 32016D0917

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/371/oj

11.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/21


DECISIONE 2012/371/PESC DEL CONSIGLIO

del 10 luglio 2012

recante modifica della decisione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/656/PESC, che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio (1).

(2)

Il 26 aprile 2012, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2045 (2012) che ha prorogato le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio fino al 30 aprile 2013 e che ha modificato le misure restrittive sulle armi.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/656/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/656/PESC è così modificata:

1)

all'articolo 1, il paragrafo 2 è soppresso;

2)

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

L'articolo 1 non si applica:

a)

alle forniture destinate unicamente a sostenere l'operazione delle Nazioni Unite in Costa d'Avorio (UNOCI) e le forze francesi che l'appoggiano, oppure a essere da queste utilizzate;

b)

alle seguenti attività, previa notifica al comitato istituito dal punto 14 dell'UNSCR 1572 (2004) (“comitato delle sanzioni”):

i)

alle forniture di materiale militare non letale destinato unicamente all'uso umanitario o protettivo, compreso il materiale destinato alle operazioni di gestione delle crisi da parte dell'Unione, dell'ONU, dell'Unione africana e della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS);

ii)

alle forniture, temporaneamente esportate in Costa d'Avorio per le forze di uno Stato che interviene, in conformità del diritto internazionale, unicamente e direttamente per agevolare l'evacuazione dei propri cittadini e delle persone sulle quali ha responsabilità consolare in Costa d'Avorio;

iii)

alle forniture di materiale militare non letale, relativo all'applicazione della legge, destinato a permettere alle forze di sicurezza ivoriane di fare esclusivamente un uso appropriato e proporzionato della forza nel mantenimento dell'ordine pubblico;

c)

alle forniture di abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Costa d'Avorio da personale delle Nazioni Unite, da personale dell'Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo, e personale associato, per uso esclusivamente personale;

d)

alle forniture di armamenti e altro materiale letale connesso per le forze di sicurezza ivoriane, destinate unicamente al sostegno, o all'uso, nel processo di riforma del settore della sicurezza in Costa d'Avorio, previa approvazione del comitato;

e)

alle forniture di materiale non letale che potrebbe essere impiegato per la repressione interna e destinato a permettere alle forze di sicurezza ivoriane di fare esclusivamente un uso appropriato e proporzionato della forza nel mantenimento dell'ordine pubblico;

f)

alle forniture di materiale che potrebbe essere impiegato per la repressione interna, destinato alle forze di sicurezza ivoriane, unicamente al sostegno o all'uso nel processo di riforma del settore della sicurezza in Costa d'Avorio.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2012

Per il Consiglio

Il presidente

V. SHIARLY


(1)  GU L 285 del 30.10.2010, pag. 28.


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