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Document 32012D0319

    2012/319/UE: Decisione del Consiglio, del 7 giugno 2012 , relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 (sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà) e del protocollo 37 (che contiene l’elenco di cui all’articolo 101) dell’accordo SEE

    GU L 164 del 23.6.2012, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/319/oj

    23.6.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 164/2


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 7 giugno 2012

    relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 (sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà) e del protocollo 37 (che contiene l’elenco di cui all’articolo 101) dell’accordo SEE

    (2012/319/UE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 172, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

    visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il protocollo 31 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») contiene disposizioni e norme sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.

    (2)

    È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell’accordo SEE al fine di integrare il regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, che istituisce l’Agenzia del GNSS europeo (3).

    (3)

    Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell’accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare. Per quanto riguarda la partecipazione della Norvegia, occorre tener conto anche dell’accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l’Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia (4), in particolare del suo articolo 6 sulla sicurezza. A causa di problemi economici, la partecipazione dell’Islanda ai programmi GNSS dovrebbe essere temporaneamente sospesa.

    (4)

    Per il buon funzionamento dell’accordo SEE, è opportuno estendere il suo protocollo 37, in modo tale che comprenda il consiglio di accreditamento di sicurezza dei sistemi GNSS europei e il consiglio di amministrazione istituiti dal regolamento (UE) n. 912/2010, e modificare il protocollo 31 al fine di precisare le procedure di partecipazione.

    (5)

    La posizione dell’Unione nel Comitato misto SEE dovrebbe basarsi sul progetto di decisione allegato,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione che l’Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito alle modifiche proposte del protocollo 31 e del protocollo 37 dell’accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Lussemburgo, il 7 giugno 2012

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. BØDSKOV


    (1)  GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

    (2)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

    (3)  GU L 276 del 20.10.2010, pag. 11.

    (4)  GU L 283 del 29.10.2010, pag. 12.


    PROGETTO DI

    DECISIONE N. …/2012 DEL COMITATO MISTO SEE

    del

    che modifica il protocollo 31 (sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà) e il protocollo 37 (che contiene l’elenco di cui all’articolo 101) dell’accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86, 98 e 101,

    considerando quanto segue:

    (1)

    È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell’accordo SEE al fine di integrare il regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, che istituisce l’Agenzia del GNSS europeo (1).

    (2)

    Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell’accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare. Per quanto riguarda la partecipazione della Norvegia, occorre tener conto anche dell’accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l’Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia (2), in particolare del suo articolo 6 sulla sicurezza. A causa di problemi economici, tuttavia, la partecipazione dell’Islanda ai programmi GNSS dovrebbe essere temporaneamente sospesa.

    (3)

    Per il buon funzionamento dell’accordo SEE, è opportuno estendere il suo protocollo 37, in modo tale che comprenda il consiglio di accreditamento di sicurezza dei sistemi GNSS europei e il consiglio di amministrazione istituiti dal regolamento (UE) n. 912/2010, e modificare il protocollo 31 al fine di precisare le procedure di partecipazione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’articolo 1 (Ricerca e sviluppo tecnologico) del protocollo 31 dell’accordo SEE è così modificato:

    1)

    il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

    «8.

    a)

    Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo all’Agenzia del GNSS europeo, di seguito: «l’Agenzia», istituita dal seguente atto dell’Unione:

    32010 R 0912: Regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, che istituisce l’Agenzia del GNSS europeo, abroga il regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite e modifica il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 11).

    b)

    Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività dell’Agenzia di cui alla lettera a), conformemente all’articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell’accordo.

    c)

    Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, al consiglio di amministrazione e al consiglio di accreditamento di sicurezza dell’Agenzia.

    d)

    L’Agenzia ha personalità giuridica. Essa gode in tutti gli Stati delle parti contraenti della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni.

    e)

    Gli Stati EFTA applicano all’Agenzia il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea.

    f)

    In deroga all’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, i cittadini degli Stati EFTA che godono di pieni diritti possono essere assunti mediante contratto dal direttore esecutivo dell’Agenzia.

    g)

    A norma dell’articolo 79, paragrafo 3, dell’accordo, la parte VII (Disposizioni istituzionali) dell’accordo, tranne il capo 3, sezioni 1 e 2, dell’accordo, si applica al presente paragrafo.

    h)

    Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, si applica, ai fini dell’attuazione di tale regolamento, a qualsiasi documento dell’Agenzia, compresi quelli riguardanti gli Stati EFTA.

    i)

    Per quanto riguarda l’Islanda, il presente paragrafo è sospeso fino a decisione contraria del Comitato misto SEE.

    j)

    Il presente paragrafo non si applica al Liechtenstein.»;

    2)

    al paragrafo 8 bis, lettera a), è aggiunto quanto segue:

    «, modificata da:

    32010 R 0912: Regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010 (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 11).»

    Articolo 2

    Il protocollo 37 dell’accordo SEE è così modificato:

    1)

    i punti 30 e 31 sono soppressi;

    2)

    sono inseriti i punti seguenti:

    «34.

    Consiglio di accreditamento di sicurezza dei sistemi GNSS europei [regolamento (UE) n. 912/2010].

    35.

    Consiglio di amministrazione [regolamento (UE) n. 912/2010].»

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il …, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

    Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a, … …

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    I segretari del Comitato misto SEE


    (1)  GU L 276 del 20.10.2010, pag. 11.

    (2)  GU L 283 del 29.10.2010, pag. 12.

    (3)  [Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.]


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