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Document 32012D0308

    Decisione 2012/308/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2012 , relativa all'adesione dell'Unione europea al trattato di amicizia e cooperazione nel sud-est asiatico

    GU L 154 del 15.6.2012, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/04/2012

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/308/oj

    15.6.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 154/1


    DECISIONE 2012/308/PESC DEL CONSIGLIO

    del 26 aprile 2012

    relativa all'adesione dell'Unione europea al trattato di amicizia e cooperazione nel sud-est asiatico

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37 in combinato disposto con l'articolo 31, paragrafo 1,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 209 e 212 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e paragrafo 8, secondo comma,

    vista la proposta congiunta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

    vista l'approvazione del Parlamento europeo,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il trattato di amicizia e cooperazione nel sud-est asiatico («il trattato») è stato firmato il 24 febbraio 1976 dalla Repubblica di Indonesia, dalla Malaysia, dalla Repubblica delle Filippine, dalla Repubblica di Singapore e dal Regno di Thailandia. Dalla data della firma sono diventati firmatari del trattato anche i seguenti paesi: il Negara Brunei Darussalam, il Regno di Cambogia, la Repubblica democratica popolare del Laos, Birmania/Myanmar, la Repubblica socialista del Vietnam, lo Stato indipendente di Papua Nuova Guinea, la Repubblica popolare cinese, la Repubblica dell'India, il Giappone, la Repubblica islamica del Pakistan, la Repubblica di Corea, la Federazione russa, la Nuova Zelanda, la Mongolia, il Commonwealth dell’Australia, la Repubblica francese, la Repubblica democratica di Timor Leste, la Repubblica popolare del Bangladesh, la Repubblica democratica socialista di Sri Lanka, la Repubblica democratica popolare di Corea, gli Stati Uniti d'America, la Repubblica di Turchia e il Canada.

    (2)

    Scopo del trattato è promuovere la pace, la stabilità e la cooperazione nella regione. A tal fine il trattato prevede la soluzione pacifica delle controversie, il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il potenziamento della sicurezza nel sud-est asiatico. Le norme e i principi previsti dal trattato corrispondono quindi agli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione.

    (3)

    Il trattato mira inoltre a rafforzare la cooperazione economica, commerciale, sociale, tecnica e scientifica e ad accelerare la crescita economica nella regione, valorizzando al massimo l'agricoltura e l'industria delle nazioni del sud-est asiatico, ad espandere gli scambi e a migliorare le infrastrutture economiche. Il trattato promuove pertanto la cooperazione con i paesi in via di sviluppo della regione e la cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi non in via di sviluppo.

    (4)

    Nella riunione del 4 e 5 dicembre 2006 il Consiglio ha autorizzato la presidenza e la Commissione a negoziare l'adesione dell'Unione e della Comunità europea al trattato.

    (5)

    Con lettera datata 7 dicembre 2006, l'Unione e la Comunità europea hanno informato la Cambogia, in qualità di coordinatore dell'ASEAN per le relazioni con l'Unione, della decisione di presentare domanda di adesione al trattato, fermi restando i punti di intesa comune ripresi nella lettera.

    (6)

    Il 28 maggio 2009 la Thailandia, all'epoca presidente di turno dell'ASEAN, ha espresso il consenso unanime degli Stati del sud-est asiatico all'adesione dell'Unione e della Comunità europea al trattato, subordinatamente all'entrata in vigore del terzo protocollo del trattato.

    (7)

    Il terzo protocollo del trattato, firmato il 23 luglio 2010, prevede l'adesione di organizzazioni regionali al trattato.

    (8)

    È quindi opportuno che l'Unione aderisca al trattato successivamente all'entrata in vigore del terzo protocollo del trattato,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'adesione dell'Unione al trattato di amicizia e cooperazione nel sud-est asiatico è approvata a nome dell'Unione.

    I testi del trattato, dei tre protocolli di modifica e dello strumento di adesione dell'Unione al trattato sono acclusi alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il Consiglio autorizza l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a firmare e a depositare lo strumento di adesione al trattato a nome dell'Unione.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Lussemburgo, il 26 aprile 2012

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. BØDSKOV


    TRADUZIONE

    Trattato di amicizia e cooperazione nel sud-est asiatico Indonesia, 24 febbraio 1976

    Le alte parti contraenti:

    CONSAPEVOLI dei legami storici, geografici e culturali che uniscono i rispettivi popoli,

    DESIDEROSE di promuovere la pace e la stabilità regionali nel rispetto della giustizia e dello stato di diritto e rafforzando l'elasticità regionale nelle loro relazioni,

    DESIDEROSE di potenziare la pace, l'amicizia e la reciproca cooperazione su questioni di interesse per il sud-est asiatico, nel rispetto dello spirito e dei principi della Carta delle Nazioni Unite, dei dieci principi adottati dalla conferenza afroasiatica di Bandung del 25 aprile 1955, della dichiarazione dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico firmata a Bangkok l'8 agosto 1967 e della dichiarazione firmata a Kuala Lumpur il 27 novembre 1971,

    CONVINTE che la soluzione delle controversie o delle dispute tra i rispettivi paesi vada regolata con procedure razionali, efficaci e sufficientemente flessibili, evitando comportamenti negativi che possano mettere a repentaglio od ostacolare la cooperazione,

    CONVINTE della necessità di cooperare con tutte le nazioni amanti della pace, sia nel sud-est asiatico che oltre i suoi confini, per far progredire la pace, la stabilità e l'armonia a livello mondiale,

    CONVENGONO SOLENNEMENTE di stringere un trattato di amicizia e cooperazione secondo i seguenti termini:

    1.1.1.1.   CAPO I: FINALITÀ E PRINCIPI

    Articolo 1

    Scopo del presente trattato è promuovere la pace perpetua, l'amicizia duratura e la cooperazione tra i rispettivi popoli per favorirne la forza, la solidarietà e contribuire a rafforzarne le relazioni.

    Articolo 2

    Le relazioni tra le alte parti contraenti sono improntate ai seguenti principi fondamentali:

    a)

    rispetto reciproco per l'indipendenza, la sovranità, l'uguaglianza, l'integrità territoriale e l'identità nazionale di tutte le nazioni;

    b)

    diritto di ciascuno Stato ad un'esistenza nazionale senza interferenze, azioni sovversive o coercitive dall'esterno;

    c)

    non ingerenza negli affari interni di ciascuno;

    d)

    soluzione delle controversie o delle dispute con mezzi pacifici;

    e)

    rinuncia alle minacce o all'uso della forza;

    f)

    cooperazione efficace tra esse.

    1.1.1.2.   CAPO II: AMICIZIA

    Articolo 3

    Per perseguire le finalità del presente trattato, le alte parti contraenti si impegnano a sviluppare e potenziare i legami di amicizia, buon vicinato e cooperazione dai quali sono tradizionalmente, culturalmente e storicamente unite e a rispettare in buona fede gli obblighi ivi sottoscritti. Per promuovere una migliore comprensione reciproca, le alte parti contraenti incoraggiano e facilitano i contatti e gli scambi tra i rispettivi popoli

    1.1.1.3.   CAPO III: COOPERAZIONE

    Articolo 4

    Le alte parti contraenti favoriscono una cooperazione attiva nei campi economici, sociali, tecnici, scientifici e amministrativi, su questioni riguardanti ideali o aspirazioni comuni per la pace e la stabilità internazionali e su qualsiasi altro tema di comune interesse.

    Articolo 5

    Ai fini dell'articolo 4 le alte parti contraenti profondono il massimo sforzo, in ambito multilaterale e bilaterale, nel rispetto dell'uguaglianza, della non discriminazione e del mutuo vantaggio.

    Articolo 6

    Le alte parti contraenti collaborano per accelerare la crescita economica nella regione allo scopo di creare basi solide per una comunità di nazioni prospera e pacifica nel sud-est asiatico. A tal fine esse si propongono di valorizzare al massimo le proprie risorse agricole e industriali, espandere gli scambi e sviluppare le loro infrastrutture economiche nel reciproco interesse dei rispettivi popoli. A questo riguardo esse continuano a esplorare tutte le possibilità di una cooperazione intensa e benefica con altri Stati e organizzazioni internazionali e regionali esterni alla regione.

    Articolo 7

    Per realizzare la giustizia sociale e innalzare il tenore di vita dei popoli della regione, le alte parti contraenti intensificano la cooperazione economica. Esse adottano a questo scopo adeguate strategie regionali di sviluppo economico e assistenza reciproca.

    Articolo 8

    Le alte parti contraenti si impegnano a intensificare e estendere al massimo la cooperazione e a fornirsi reciproca assistenza per quanto riguarda le strutture di formazione e ricerca in ambito sociale, culturale, tecnico, scientifico e amministrativo.

    Articolo 9

    Le alte parti contraenti si adoperano per favorire la cooperazione in modo da sostenere la causa della pace, dell'armonia e della stabilità nella regione. A tal fine esse intrattengono contatti e consultazioni regolari su questioni internazionali e regionali in modo da coordinare le rispettive posizioni, azioni e politiche.

    Articolo 10

    Le alte parti contraenti non partecipano, in alcun modo e in nessuna forma, ad attività che possano minacciare la stabilità politica e economica, la sovranità o l'integrità territoriale di un'altra alta parte contraente.

    Articolo 11

    Le alte parti contraenti si adoperano per rafforzare la propria capacità di resistenza nazionale nei settori politici, economici, socio-culturali e sotto il profilo della sicurezza, conformemente ai propri ideali e alle proprie aspirazioni, senza ingerenze esterne o attività sovversive interne, al fine di preservare le rispettive identità nazionali.

    Articolo 12

    Per realizzare la prosperità e la sicurezza regionali, le alte parti contraenti si impegnano a cooperare in tutti i settori al fine di promuovere la capacità di resistenza regionale, ispirandosi alla fiducia in sé stesse, all'autosufficienza, al rispetto reciproco, alla cooperazione e alla solidarietà quali principi fondatori di una comunità di nazioni forte e durevole nel sud-est asiatico.

    1.1.1.4.   CAPO IV: SOLUZIONE PACIFICA DELLE CONTROVERSIE

    Articolo 13

    Le alte parti contraenti agiscono con determinazione e buona fede per prevenire le controversie. All'insorgere di controversie su questioni che le riguardano direttamente, tali in particolare da perturbare la pace e l'armonia regionali, esse rinunciano alle minacce o all'uso della forza e si impegnano a risolverle in ogni momento tramite negoziati amichevoli.

    Articolo 14

    Per risolvere le controversie attraverso meccanismi regionali, le alte parti contraenti istituiscono un organo permanente, l'alto consiglio, composto da un rappresentante ministeriale di ciascuna parte, che prende conoscenza di controversie o situazioni esistenti tali da compromettere la pace e l'armonia regionali.

    Articolo 15

    Se una controversia o una situazione non trova soluzione tramite negoziati diretti, l'alto consiglio ne prende conoscenza e propone alle parti coinvolte un mezzo di soluzione adeguato, come buoni uffici, mediazione, inchiesta o conciliazione. L'alto consiglio può tuttavia offrire i propri buoni uffici o, previo accordo delle parti della controversia, costituirsi esso stesso comitato di mediazione, inchiesta o conciliazione. Se lo ritiene necessario, l'alto consiglio raccomanda le misure adeguate per prevenire il deteriorarsi di una controversia o di una situazione.

    Articolo 16

    Le precedenti disposizioni del capo IV si applicano solo se tutte le parti della controversia sono d'accordo. Le alte parti contraenti non coinvolte nella controversia possono tuttavia offrire tutta l'assistenza possibile per pervenire a una soluzione. Le parti della controversia si mostrano ben disposte verso queste offerte di assistenza.

    Articolo 17

    Le disposizioni di cui al presente trattato non precludono il ricorso ai mezzi di soluzione pacifica di cui all'articolo 33, paragrafo l, della Carta delle Nazioni Unite. Le alte parti contraenti coinvolte in una controversia sono incoraggiate a prendere iniziative affinché questa sia risolta tramite negoziati amichevoli prima di ricorrere alle altre procedure previste dalla Carta delle Nazioni Unite.

    1.1.1.5.   CAPO V: DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 18

    Il presente trattato è firmato dalla Repubblica di Indonesia, dalla Malaysia, dalla Repubblica delle Filippine, dalla Repubblica di Singapore e dal Regno di Thailandia. Esso è ratificato dagli Stati firmatari secondo le rispettive procedure costituzionali. Al presente trattato possono aderire altri Stati del sud-est asiatico.

    Articolo 19

    Il presente trattato entra in vigore alla data del deposito del quinto strumento di ratifica presso i governi degli Stati firmatari designati quali depositari del trattato e degli strumenti di ratifica o di adesione.

    Articolo 20

    Il presente trattato è redatto nelle lingue ufficiali delle alte parti contraenti, facenti tutte ugualmente fede. È convenuta una traduzione comune dei testi in lingua inglese. Eventuali interpretazioni discordanti del testo comune sono risolte tramite negoziato.

    IN FEDE DI CHE le alte parti contraenti hanno firmato il trattato e vi hanno apposto i loro sigilli.

    Fatto a Denpasar, Bali, il ventiquattro febbraio millenovecentosettantasei.

     

    Protocollo che modifica il trattato di amicizia e cooperazione nel sud-est asiatico Filippine, 15 dicembre 1987

    Il governo di Brunei Darussalam,

    il governo della Repubblica di Indonesia,

    il governo della Malaysia,

    il governo della Repubblica delle Filippine,

    il governo della Repubblica di Singapore,

    il governo del Regno di Thailandia,

    DESIDERANDO intensificare ulteriormente la cooperazione con tutte le nazioni amanti della pace, sia nel sud-est asiatico che oltre i suoi confini, e in particolare con gli Stati vicini alla regione del sud-est asiatico,

    CONSIDERANDO che il quinto capoverso del preambolo del trattato di amicizia e cooperazione nel sud-est asiatico, fatto a Denpasar, Bali, il 24 febbraio 1976 («il trattato di amicizia»), fa riferimento alla necessità di cooperare con tutte le nazioni amanti della pace, sia nel sud-est asiatico che oltre i suoi confini, per far progredire la pace, la stabilità e l'armonia a livello mondiale,

    CONVENGONO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Il testo dell'articolo 18 del trattato di amicizia è così modificato:

    «Il presente trattato è firmato dalla Repubblica di Indonesia, dalla Malaysia, dalla Repubblica delle Filippine, dalla Repubblica di Singapore e dal Regno di Thailandia. Esso è ratificato dagli Stati firmatari in conformità alle rispettive procedure costituzionali.

    Al presente trattato possono aderire altri Stati del sud-est asiatico.

    Gli Stati che non fanno parte del sud-est asiatico possono aderire al trattato previo accordo di tutti gli Stati del sud-est asiatico firmatari del presente trattato e del Brunei Darussalam.»

    Articolo 2

    Il testo dell'articolo 14 del trattato di amicizia è così modificato:

    «Per risolvere le controversie attraverso meccanismi regionali, le alti parti contraenti istituiscono un organo permanente, l'alto consiglio, composto da un rappresentante ministeriale di ciascuna parte, che prende conoscenza di controversie o situazioni esistenti tali da perturbare la pace e l'armonia regionali.

    Per gli Stati non appartenenti al sud-est asiatico che hanno aderito al trattato, il presente articolo si applica solo se essi sono direttamente coinvolti in una controversia da risolvere attraverso meccanismi regionali.»

    Articolo 3

    Il presente protocollo è soggetto a ratifica e entra in vigore alla data in cui le alte parti contraenti hanno depositato l'ultimo strumento di ratifica.

    Fatto a Manila il quindici dicembre millenovecentottantasette.

     

    Secondo protocollo che modifica il trattato di amicizia e cooperazione nel sud-est asiatico

    Manila, Filippine, 25 luglio 1998

    Il governo di Brunei Darussalam,

    il governo del Regno di Cambogia,

    il governo della Repubblica di Indonesia,

    il governo della Repubblica democratica popolare del Laos,

    il governo della Malaysia,

    il governo dell'Unione di Myanmar,

    il governo della Repubblica delle Filippine,

    il governo della Repubblica di Singapore,

    il governo del Regno di Thailandia,

    il governo della Repubblica socialista del Vietnam,

    il governo di Papua Nuova Guinea,

    in appresso «le alte parti contraenti»,

    DESIDERANDO assicurare un adeguato potenziamento della cooperazione con tutte le nazioni amanti della pace, sia nel sud-est asiatico che oltre i suoi confini, e in particolare con gli Stati vicini alla regione del sud-est asiatico,

    CONSIDERANDO che il quinto capoverso del preambolo del trattato di amicizia e cooperazione nel sud-est asiatico, fatto a Denpasar, Bali, il 24 febbraio 1976 («il trattato di amicizia») fa riferimento alla necessità di cooperare con tutte le nazioni amanti della pace, sia nel sud-est asiatico che oltre i suoi confini, per far progredire la pace, la stabilità e l'armonia a livello mondiale,

    CONVENGONO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Il testo dell'articolo 18, terzo comma, del trattato di amicizia è così modificato:

    «Gli Stati che non fanno parte del sud-est asiatico possono aderire al trattato previo accordo di tutti gli Stati del sud-est asiatico, segnatamente il Brunei Darussalam, il Regno di Cambogia, la Repubblica di Indonesia, la Repubblica democratica popolare del Laos, la Malaysia, l'Unione di Myanmar, la Repubblica delle Filippine, la Repubblica di Singapore, il Regno di Thailandia e la Repubblica socialista del Vietnam.»

    Articolo 2

    Il presente protocollo è soggetto a ratifica e entra in vigore alla data in cui le alte parti contraenti depositano l'ultimo strumento di ratifica.

    Fatto a Manila il venticinque luglio millenovecentonovantotto.

     

    Terzo protocollo che modifica il trattato di amicizia e cooperazione nel sud-est asiatico

    Ha Noi, Vietnam, 23 luglio 2010

    Il Brunei Darussalam,

    il Regno di Cambogia,

    la Repubblica di Indonesia,

    la Repubblica democratica popolare del Laos,

    la Malaysia,

    l'Unione di Myanmar,

    la Repubblica delle Filippine,

    la Repubblica di Singapore,

    il Regno di Thailandia,

    la Repubblica socialista del Vietnam,

    il Commonwealth dell'Australia,

    la Repubblica popolare del Bangladesh,

    la Repubblica popolare cinese,

    la Repubblica democratica popolare di Corea,

    la Repubblica francese,

    la Repubblica dell'India,

    il Giappone,

    la Mongolia,

    la Nuova Zelanda,

    la Repubblica islamica del Pakistan,

    Papua Nuova Guinea,

    la Repubblica di Corea,

    la Federazione russa,

    la Repubblica democratica socialista di Sri Lanka,

    la Repubblica democratica di Timor Leste,

    la Repubblica di Turchia,

    gli Stati Uniti d’America,

    in appresso «le alte parti contraenti»,

    DESIDERANDO assicurare un adeguato potenziamento della cooperazione con tutte le nazioni amanti della pace, sia nel sud-est asiatico che oltre, e in particolare con gli Stati vicini alla regione del sud-est asiatico e con le organizzazioni regionali i cui membri sono esclusivamente Stati sovrani,

    CONSIDERANDO che il quinto capoverso del preambolo del trattato di amicizia e cooperazione nel sud-est asiatico, fatto a Denpasar, Bali, il 24 febbraio 1976 («il trattato di amicizia») fa riferimento alla necessità di cooperare con tutte le nazioni amanti della pace, sia nel sud-est asiatico che oltre, per far progredire la pace, la stabilità e l'armonia a livello mondiale,

    CONVENGONO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Il testo dell'articolo 18, terzo comma, del trattato di amicizia è così modificato:

    «Gli Stati che non fanno parte del sud-est asiatico e le organizzazioni regionali i cui membri sono esclusivamente Stati sovrani possono aderire al trattato previo accordo di tutti gli Stati del sud-est asiatico, segnatamente il Brunei Darussalam, il Regno di Cambogia, la Repubblica di Indonesia, la Repubblica democratica popolare del Laos, la Malaysia, l'Unione di Myanmar, la Repubblica delle Filippine, la Repubblica di Singapore, il Regno di Thailandia e la Repubblica socialista del Vietnam.»

    Articolo 2

    Il testo dell'articolo 14, secondo comma, del trattato di amicizia è così modificato:

    «Il presente articolo si applica tuttavia alle alte parti contraenti che hanno aderito al trattato solo se esse sono direttamente coinvolte in una controversia da risolvere attraverso meccanismi regionali.»

    Articolo 3

    Il presente protocollo è soggetto a ratifica e entra in vigore alla data in cui le alte parti contraenti depositano l'ultimo strumento di ratifica.

    Fatto a Hanoi, Vietnam, il ventitré luglio duemiladieci in un unico esemplare, in lingua inglese.

     

    Strumento di adesione dell'Unione europea al trattato di amicizia e cooperazione nel sud-est asiatico

    CONSIDERANDO che il trattato di amicizia e cooperazione nel sud-est asiatico, firmato il 24 febbraio 1976 a Bali, Indonesia, è stato modificato dal primo, dal secondo e dal terzo protocollo che modificano il trattato di amicizia e cooperazione nel sud-est asiatico, firmati rispettivamente il 15 dicembre 1987, il 25 luglio 1998 e il 23 luglio 2010,

    CONSIDERANDO che l'articolo 18, terzo comma, del suddetto trattato, come modificato dall'articolo 1 del citato terzo protocollo, stabilisce che le organizzazioni regionali i cui membri sono esclusivamente Stati sovrani possono aderire al trattato previo accordo di tutti gli Stati del sud-est asiatico, segnatamente il Brunei Darussalam, il Regno di Cambogia, la Repubblica di Indonesia, la Repubblica democratica popolare del Laos, la Malaysia, l'Unione di Myanmar, la Repubblica delle Filippine, la Repubblica di Singapore, il Regno di Thailandia e la Repubblica socialista del Vietnam,

    CONSIDERANDO che, con lettera del 7 dicembre 2006, il ministero finlandese degli Affari esteri e il membro della Commissione europea responsabile delle Relazioni esterne e della politica europea di vicinato hanno presentato domanda di adesione dell'Unione europea al trattato,

    CONSIDERANDO che gli Stati del sud-est asiatico hanno acconsentito all'adesione dell'Unione europea al trattato,

    l'Unione europea aderisce al trattato di amicizia e cooperazione nel sud-est asiatico con effetto dalla data di deposito del presente strumento.

    IN FEDE DI CHE il presente strumento di adesione è firmato dal [TITOLO].

    Fatto a [luogo], [paese], il [giorno] [mese] duemila[anno].

    Per l'Unione europea


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