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Document 32012D0225(01)

    Decisione n. U4, del 13 dicembre 2011 , relativa alle procedure di rimborso di cui all'articolo 65, paragrafi 6 e 7, del regolamento (CE) n. 883/2004 e all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 987/2009 Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera

    GU C 57 del 25.2.2012, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    25.2.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 57/4


    DECISIONE N. U4

    del 13 dicembre 2011

    relativa alle procedure di rimborso di cui all'articolo 65, paragrafi 6 e 7, del regolamento (CE) n. 883/2004 e all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 987/2009

    (Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)

    2012/C 57/04

    LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE,

    visto l'articolo 72, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, ai sensi del quale la commissione amministrativa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009,

    visto l'articolo 65, paragrafi 6 e 7, del regolamento (CE) n. 883/2004,

    visto l'articolo 70 del regolamento (CE) n. 987/2009,

    deliberando secondo le modalità stabilite all'articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 883/2004,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 883/2004 introduce, all'articolo 65, un meccanismo di rimborso inteso a garantire un più giusto equilibrio finanziario tra Stati membri nei casi relativi a disoccupati che risiedono in uno Stato membro diverso dallo Stato competente. I rimborsi devono compensare l'onere finanziario supplementare a carico dello Stato membro di residenza, che eroga prestazioni di disoccupazione a norma dell'articolo 65, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 ma non ha ricevuto alcun contributo dagli interessati nel corso dell'ultima attività da essi svolta in un altro Stato membro.

    (2)

    Le prestazioni di disoccupazione erogate, a norma dell'articolo 65, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004, dallo Stato membro di residenza nel periodo prescritto, sono rimborsate dallo Stato alla cui legislazione il disoccupato è stato da ultimo assoggettato a prescindere dalle condizioni di ammissibilità alle prestazioni di disoccupazione previste dalla legislazione di detto Stato.

    (3)

    Benché l'articolo 65, paragrafo 6, quarta frase, del regolamento (CE) n. 883/2004 consenta la detrazione dal periodo di rimborso del periodo di esportazione delle prestazioni di cui al paragrafo 5, lettera b) di tale articolo, gli altri periodi di erogazione di prestazioni di disoccupazione da parte dello Stato in cui l'interessato ha esercitato la sua ultima attività [in particolare a norma dell'articolo 65, paragrafo 1, o dell'articolo 65, paragrafo 2, ultima frase, del regolamento (CE) n. 883/2004] non sono detratti.

    (4)

    L'applicazione di buone pratiche, determinate di comune accordo, contribuisce ad un regolamento rapido ed efficiente dei rimborsi fra le istituzioni.

    (5)

    Occorrono trasparenza e linee-guida affinché le istituzioni garantiscano un'applicazione uniforme e coerente delle disposizioni dell'UE relative alle procedure di rimborso di cui all'articolo 65, paragrafi 6 e 7, del regolamento (CE) n. 883/2004 e all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 987/2009,

    DECIDE:

    I.   PRINCIPI GENERALI DELLA PROCEDURA DI RIMBORSO

    1.

    Nei casi in cui le prestazioni di disoccupazione sono state erogate all'interessato dal suo Stato di residenza a norma dell'articolo 65, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 (di seguito «regolamento di base»), le disposizioni in materia di rimborso di cui ai paragrafi 6 e 7 di detto articolo prevedono che l'onere finanziario sia ripartito tra lo Stato di residenza (di seguito «Stato creditore») e lo Stato alla cui legislazione il disoccupato era da ultimo assoggettato (di seguito «Stato debitore»).

    2.

    Una richiesta di rimborso non può essere respinta per il fatto che l'interessato non sarebbe ammesso a beneficiare delle prestazioni di disoccupazione a norma della legislazione nazionale dello Stato debitore.

    3.

    Lo Stato creditore può chiedere il rimborso solo se l'interessato, prima di diventare disoccupato, ha maturato periodi di occupazione o di attività lavorativa autonoma nello Stato debitore e se tali periodi sono riconosciuti ai fini delle prestazioni di disoccupazione in quest'ultimo Stato.

    II.   DETERMINAZIONE DEL PERIODO DI RIMBORSO

    1.

    Il periodo di 3 o 5 mesi per il quale può essere chiesto un rimborso, previsto all'articolo 65, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base (di seguito «periodo di rimborso»), decorre dal primo giorno per cui le prestazioni di disoccupazione sono effettivamente dovute. Il periodo di rimborso si conclude allo scadere del termine di cui all'articolo 65, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base (tre o cinque mesi), indipendentemente da qualsiasi riduzione, sospensione o soppressione del diritto alle prestazioni o del versamento delle stesse nel corso di tale periodo a norma della legislazione dello Stato creditore.

    2.

    Una nuova richiesta di rimborso può essere presentata solo quando l'interessato soddisfa le condizioni previste dalla legislazione dello Stato creditore a norma dell'articolo 65, paragrafo 5, lettera a), del regolamento di base per un nuovo diritto alle prestazioni nel caso in cui tale diritto non sia la continuazione di una precedente decisione di concessione di prestazioni di disoccupazione.

    3.

    Fatto salvo l'articolo 65, paragrafo 6, quarta frase, del regolamento di base, nessun altro periodo di erogazione di prestazioni di disoccupazione in applicazione della legislazione dello Stato debitore è detratto dal periodo di rimborso.

    III.   PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI RIMBORSO DI CUI ALL'ARTICOLO 65, PARAGRAFO 7, DEL REGOLAMENTO DI BASE

    1.

    Il periodo di rimborso è prolungato a cinque mesi a norma dell'articolo 65, paragrafo 7, del regolamento di base purché l'interessato abbia maturato periodi di occupazione o di attività autonoma pari ad almeno 12 mesi, riconosciuti ai fini delle prestazioni di disoccupazione, nei 24 mesi precedenti il giorno in cui le prestazioni di disoccupazione sono effettivamente dovute.

    2.

    Il prolungamento del periodo di rimborso di cui all'articolo 65, paragrafo 7, del regolamento di base non può essere rifiutato per il fatto che l'interessato non sarebbe ammesso a beneficiare delle prestazioni di disoccupazione a norma della legislazione nazionale dello Stato debitore.

    IV.   DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO MASSIMO DEL RIMBORSO A NORMA DELL'ARTICOLO 70 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 987/2009 (DI SEGUITO «REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE»)

    1.

    L'importo massimo del rimborso applicabile tra gli Stati membri elencati nell'allegato 5 del regolamento di applicazione e di cui all'articolo 70, ultima frase, di detto regolamento è notificato alla commissione amministrativa entro sei mesi dalla fine dell'anno civile in questione. La notifica è effettuata da ciascuno degli Stati membri elencati nell'allegato 5 e comprende l'indicazione dell'importo massimo valido per l'anno civile in questione nonché una descrizione del metodo utilizzato per calcolare tale importo.

    V.   DISPOSIZIONI VARIE

    1.

    Qualora una richiesta di rimborso sia stata notificata allo Stato debitore, ogni successiva modifica dell'importo delle prestazioni di disoccupazione oggetto di rimborso che avvenga retroattivamente in conformità della legislazione dello Stato creditore non ha alcun effetto sulla richiesta notificata dallo Stato creditore.

    2.

    «L'intero importo» delle prestazioni erogate dall'istituzione del luogo di residenza (articolo 65, paragrafo 6, seconda frase, del regolamento di base) comprende il costo totale delle prestazioni di disoccupazione sostenuto dallo Stato creditore prima di qualsiasi detrazione («importo lordo»).

    VI.   DISPOSIZIONI FINALI

    1.

    Le disposizioni in materia di rimborso di cui all'articolo 65, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base riguardano esclusivamente le prestazioni concesse sulla base dell'articolo 65, paragrafo 5, lettera a), del regolamento di base.

    2.

    Nell'applicazione delle procedure di rimborso, i principi cui ispirarsi sono la buona collaborazione tra istituzioni, il pragmatismo e la flessibilità.

    3.

    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    4.

    La presente decisione si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione per tutte le richieste di rimborso che non siano ancora state saldate prima di tale data.

    La presidente della commissione amministrativa

    Elżbieta ROŻEK


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