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Document 32012D0054
2012/54/EU: Council Decision of 23 January 2012 on the position to be taken by the European Union in the EEA Joint Committee concerning an amendment to Annex XIII (Transport) to the EEA Agreement
2012/54/UE: Decisione del Consiglio, del 23 gennaio 2012 , relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE
2012/54/UE: Decisione del Consiglio, del 23 gennaio 2012 , relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE
GU L 29 del 1.2.2012, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
1.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 29/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 23 gennaio 2012
relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE
(2012/54/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, e l’articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato XIII dell’accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») contiene disposizioni e norme specifiche in materia di trasporti. |
(2) |
È opportuno integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo (3). |
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XIII dell’accordo SEE. |
(4) |
La posizione che l’Unione deve adottare in sede di Comitato misto SEE dovrebbe essere basata sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che l’Unione deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica proposta dell’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE è basata sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2012
Per il Consiglio
La presidente
M. GJERSKOV
(1) GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.
(2) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
(3) GU L 80 del 26.3.2010, pag. 10.
PROGETTO DI
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. …
del …
che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato da ultimo dalla decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … (1). |
(2) |
È opportuno integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo (2), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 66wh [regolamento (CE) n. 262/2009 della Commissione] dell’allegato XIII dell’accordo è aggiunto il punto seguente:
«66wi. |
32010 R 0255: Regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo (GU L 80 del 26.3.2010, pag. 10). Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso: il presente regolamento non si applica al Liechtenstein.». |
Articolo 2
Il testo del regolamento (UE) n. 255/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il …, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il …
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
I segretari del Comitato misto SEE
(1) GU L …
(2) GU L 80 del 26.3.2010, pag. 10.
(3) [Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.]