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Document 32012D0044

2012/44/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 25 gennaio 2012 , sulle norme applicabili ai controlli veterinari da effettuare sugli animali vivi e sui prodotti di origine animale introdotti in determinati dipartimenti francesi d’oltremare e provenienti da paesi terzi [notificata con il numero C(2012) 222] Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 24 del 27.1.2012, p. 14–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrogato da 32019R2126

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/44/oj

27.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 24/14


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 2012

sulle norme applicabili ai controlli veterinari da effettuare sugli animali vivi e sui prodotti di origine animale introdotti in determinati dipartimenti francesi d’oltremare e provenienti da paesi terzi

[notificata con il numero C(2012) 222]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/44/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l’articolo 13,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l’articolo 18,

considerando quanto segue:

(1)

Le direttive 91/496/CEE e 97/78/CE stabiliscono i requisiti specifici dei controlli veterinari da effettuare su ciascuna partita di animali vivi e di prodotti di origine animale proveniente da un paese terzo e destinata all’Unione in un posto di ispezione frontaliero (PIF) da essa approvato.

(2)

L’articolo 13 della direttiva 91/496/CEE consente di applicare norme speciali ai controlli da effettuare alle importazioni in territori lontani, facenti parte degli Stati membri, di animali vivi destinati al macello e al consumo locale, nonché alle importazioni di animali da allevamento o da produzione. Queste norme prevedono l’invio alla Commissione di programmi che illustrano le modalità di esecuzione dei controlli. Tali programmi devono precisare quali controlli vengono eseguiti per far sì che in nessun caso gli animali introdotti nelle regioni lontane in questione, o i prodotti ricavati da detti animali, vengano spediti in altre parti del territorio dell’Unione.

(3)

L’articolo 18 della direttiva 97/78/CE consente l’applicazione di norme speciali ai controlli effettuati sui prodotti di origine animale importati per il consumo locale in zone lontane, fra cui le zone appartenenti alla Repubblica francese. Queste norme prevedono l’invio alla Commissione di programmi che illustrano le modalità di esecuzione dei controlli. Tali programmi devono precisare quali controlli vengono eseguiti per far sì che in nessun caso prodotti di origine animale introdotti nelle regioni lontane in questione vengano spediti in altre parti del territorio dell’Unione.

(4)

Il regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d’ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi (3) e il regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione, del 18 febbraio 2004, che adotta un documento per la dichiarazione ed il controllo veterinario degli animali che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nella Comunità (4) illustrano i controlli veterinari, e le relative procedure di notifica, effettuati sui prodotti di origine animale e sugli animali vivi, nonché i documenti veterinari comuni di entrata (DVCE) necessari per documentare i risultati dei controlli veterinari effettuati sulle partite in questione.

(5)

Le autorità francesi hanno inviato alla Commissione i programmi relativi a determinati punti di entrata situati nei dipartimenti francesi d’oltremare Guadalupa, Martinica e Guyana francese.

(6)

I programmi inviati dalla Francia dimostrano che tutte le partite di animali vivi o di prodotti di origine animale devono essere presentate per l’importazione presso i punti di entrata designati nei dipartimenti, per essere sottoposte ai controlli veterinari. Detti programmi dimostrano, inoltre, che l’invio in altre parti dei territori dell’Unione di partite non conformi ai requisiti della normativa pertinente dell’Unione è effettivamente impedito. Ciò avviene grazie ad una stampigliatura apposta sui DVCE degli animali vivi o dei prodotti di origine animale dei quali è approvata l’importazione nei dipartimenti, indicante che il loro uso è limitato al territorio del dipartimento in questione. Gli importatori sono informati che non è possibile spedire questi animali vivi, i prodotti da essi derivati, o i prodotti di origine animale in altre parti del territorio dell’Unione e, nell’autorizzare i certificati per gli scambi intra-UE, le autorità competenti dei dipartimenti francesi d’oltremare vigilano affinché questo requisito sia rispettato.

(7)

I programmi inviati dalla Francia descrivono inoltre le infrastrutture degli impianti, dotati di locali sufficientemente grandi da consentire il campionamento nel rispetto delle norme d’igiene e la presenza di attrezzature necessarie allo svolgimento dei controlli veterinari richiesti per verificare la conformità degli animali vivi e dei prodotti di origine animale ai requisiti sanitari e di polizia sanitaria dell’Unione. Vi sono inoltre locali e depositi frigoriferi per il deposito di partite sottoposte a campionamento, detenzione o ispezione sul posto nonché impianti adeguati per accogliere gli animali vivi in attesa del risultato dei controlli.

(8)

I programmi inviati dalla Francia indicano che un numero sufficiente di veterinari e di personale tecnico è a disposizione per effettuare i controlli veterinari a norma dell'articolo 4 delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE e conformemente alle disposizioni di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 136/2004 e del regolamento (CE) n. 282/2004.

(9)

Nonostante, in linea generale, i controlli veterinari siano obbligatori per tutte le partite di prodotti di origine animale, l’articolo 10 della direttiva 97/78/CE consente di ridurre la frequenza dei controlli materiali su certi prodotti di origine animale elencati negli allegati I e II della decisione 94/360/CE della Commissione, del 20 maggio 1994, relativa alla riduzione di frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da paesi terzi, in forza della direttiva 90/675/CEE del Consiglio (5), insieme alla rispettiva frequenza dei relativi controlli materiali. Per coerenza con i controlli veterinari effettuati alle frontiere dell’Unione, detta riduzione di frequenza può essere applicata alle partite d’interesse veterinario destinate ai tre dipartimenti francesi d’oltremare.

(10)

Il sistema europeo Traces (Trade Control and Expert System) istituito dalla decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all’applicazione del sistema Traces (6), dispone che gli Stati membri introducano il sistema ed inizino ad utilizzarlo soprattutto per le partite di animali vivi e di prodotti di origine animale provenienti da paesi non appartenenti all’Unione.

(11)

L’utilizzo del sistema Traces per le importazioni di animali vivi e di prodotti di origine animale richiede l’emissione di un DVCE per ciascuna partita che si desidera introdurre. Detti documenti devono essere utilizzati per garantire che le partite importate di animali vivi o di prodotti di origine animale non siano spedite in altre parti del territorio dell’Unione e vengano effettivamente destinate al consumo locale.

(12)

È pertanto necessario, nella presente decisione, individuare i punti di entrata dei dipartimenti francesi d’oltremare Guadalupa, Martinica e Guyana francese e definire i requisiti relativi al loro funzionamento.

(13)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell’articolo 13 della direttiva 91/496/CEE e dell’articolo 18 della direttiva 97/78/CE, i punti di entrata autorizzati nei dipartimenti francesi d’oltremare Guadalupa, Martinica e Guyana francese sono elencati nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

1.   Ciascun punto di entrata figurante nell’allegato rientra sotto la responsabilità di un’autorità competente che dispone, se necessario, di veterinari ufficiali e tecnici designati.

2.   Ciascun punto di entrata è dotato di tutti gli impianti, le attrezzature e il personale necessario ad effettuare i controlli veterinari sulle partite di animali vivi o di prodotti di origine animale di cui si prevede la ricezione.

Articolo 3

L’importatore o il suo rappresentante devono:

1)

informare l’autorità competente responsabile per il punto di entrata prima dell’arrivo fisico della partita di prodotti, utilizzando la prima parte del DVCE in conformità all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 136/2004 e tramite il sistema Traces in conformità all’articolo 3 della decisione 2004/292/CE;

2)

informare l’autorità competente con un preavviso di un giorno lavorativo circa il luogo in cui gli animali devono essere presentati, specificando il numero, la natura e l’ora di arrivo prevista, utilizzando la prima parte del DVCE in conformità all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 282/2004 e tramite il sistema Traces in conformità all’articolo 3 della decisione 2004/292/CE;

3)

mantenere un registro approvato dall’autorità competente che indica le quantità di prodotti o di animali importate nonché il nome e l’indirizzo degli acquirenti;

4)

informare gli acquirenti che i prodotti derivati dagli animali o i prodotti di origine animale importati sono destinati unicamente al consumo locale e che gli animali da allevamento o da produzione non possono in nessun caso essere spediti in altri territori dell’Unione;

5)

informare gli acquirenti che, in caso di rivendita, essi sono tenuti ad informare i nuovi acquirenti, se si tratta di operatori economici, che i prodotti sono destinati unicamente al consumo locale e che gli animali da allevamento o da produzione non possono in nessun caso essere spediti in altre parti del territorio dell’Unione.

Articolo 4

1.   Il veterinario ufficiale, assistito dai tecnici designati, effettua i controlli presso i punti di entrata elencati nell’allegato della presente decisione in conformità agli articoli 4 delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE e in conformità alle disposizioni di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 136/2004 e del regolamento (CE) n. 282/2004.

2.   Su determinati prodotti di origine animale i controlli materiali possono essere effettuati alle frequenze indicate negli allegati I e II della decisione 94/360/CE.

3.   I veterinari ufficiali si assicurano che tutti i dati contenuti nel DVCE per gli animali vivi e i prodotti di origine animale presentati per l’importazione siano inseriti nel sistema Traces conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2004/292/CE.

4.   I veterinari ufficiali si assicurano che, in seguito ai controlli veterinari, venga apposta la stampigliatura sul DVCE pertinente, al fine di indicare che gli animali o i prodotti di origine animale possono essere destinati unicamente al consumo locale e non possono in nessun caso essere spediti in altre parti del territorio dell’Unione.

5.   Il veterinario ufficiale effettua ispezioni regolari dei luoghi adibiti all’accoglienza/al deposito degli animali importati o dei prodotti di origine animale, al fine di verificare che i requisiti per la salute umana o di polizia sanitaria siano rispettati e che le partite non vengano spedite in altre parti del territorio dell’Unione.

Articolo 5

Le disposizioni definite nella direttiva 91/496/CEE, ad eccezione di quelle dell’articolo 6, e nella direttiva 97/78/CE, ad eccezione di quelle dell’articolo 6, continuano ad applicarsi.

Articolo 6

Le autorità francesi adottano le adeguate misure amministrative o penali per prevenire qualunque infrazione della presente decisione da parte di persone fisiche o giuridiche.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il 1o marzo 2012.

Articolo 8

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2012

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(2)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(3)  GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11.

(4)  GU L 49 del 19.2.2004, pag. 11.

(5)  GU L 158 del 25.6.1994, pag. 41.

(6)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63.


ALLEGATO

ELENCO DEI PUNTI DI ENTRATA AUTORIZZATI

1

2

3

4

5

Guadalupa — porto di Baie-Mahault

FR09600

P

HC, NHC

 

Guadalupa — aeroporto di Les Abymes

FR09600

A

HC, NHC-NT

 

Martinica — porto di Fort-de-France

FR09700

P

HC, NHC-T(CH), NHC-NT

 

Martinica — aeroporto Aimé Césaire

FR09700

A

HC-T(CH), HC-NT, NHC-T(CH), NHC-NT

O, E

Guyana francese — St Georges de l’Oyapock

FR09800

R

HC, NHC

O

Note ed abbreviazioni:

1

=

Nome

2

=

Codice Traces dell’unità veterinaria locale

3

=

Tipo: A = Aeroporto, P = Porto, R = Strada

4

=

Prodotti:

HC

=

Prodotti per il consumo umano

NHC

=

Altri prodotti non destinati al consumo umano

NT

=

che non richiedono temperature specifiche

T

=

Prodotti congelati/refrigerati

T(FR)

=

Prodotti congelati

T(CH)

=

Prodotti refrigerati

5

=

Animali vivi:

E

=

Equidi registrati ai sensi della direttiva 90/426/CEE del Consiglio (1)

O

=

Altri animali (compresi gli animali dei giardini zoologici) diversi da quelli della categorie E e U (ungulati quali bovini, suini, ovini, caprini e solipedi domestici o selvatici)


(1)  Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42).


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