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Document 32011R1090

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 1090/2011 della Commissione, del 27 ottobre 2011 , relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti per il sottoperiodo di ottobre 2011 dal regolamento (CE) n. 327/98

    GU L 281 del 28.10.2011, p. 20–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1090/oj

    28.10.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 281/20


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1090/2011 DELLA COMMISSIONE

    del 27 ottobre 2011

    relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti per il sottoperiodo di ottobre 2011 dal regolamento (CE) n. 327/98

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli («regolamento unico OCM») (1),

    visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso (3), ha aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi, a norma dell'allegato IX del medesimo regolamento.

    (2)

    Per il contingente recante il numero d'ordine 09.4138, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98, il sottoperiodo unico è il mese di ottobre. Tale contingente comprende il saldo dei quantitativi non utilizzati dei contingenti recanti i numeri 09.4127-09.4128-09.4129-09.4130 del sottoperiodo precedente. Il mese di ottobre è l'ultimo sottoperiodo per i contingenti recanti i numeri 09.4148 e 09.4168, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b) ed e), del regolamento (CE) n. 327/98, che comprendono il saldo dei quantitativi non utilizzati del sottoperiodo precedente.

    (3)

    Dalla comunicazione effettuata a norma dell'articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98, risulta che, per il contingente recante il numero d'ordine 09.4138 le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di ottobre 2011, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del suddetto regolamento, riguardano un quantitativo superiore a quello disponibile. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli d'importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per il contingente in questione.

    (4)

    Occorre inoltre comunicare la percentuale finale di utilizzazione di ciascun contingente di cui al regolamento (CE) n. 327/98 nel corso dell'anno 2011.

    (5)

    Ai fini di un'efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli di importazione, il presente regolamento deve entrare in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   Le domande di titoli di importazione per il riso di cui il contingente recante il numero d'ordine 09.4138 contemplato dal regolamento (CE) n. 327/98, presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di ottobre 2011, danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione del coefficiente di attribuzione stabilito nell'allegato del presente regolamento.

    2.   La percentuale finale di utilizzazione, nel corso dell'anno 2011, di ciascun contingente contemplato dal regolamento (CE) n. 327/98 figura nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2011

    Per la Commissione, a nome del presidente

    José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

    (3)  GU L 37 dell'11.2.1998, pag. 5.


    ALLEGATO

    Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo del mese di ottobre 2011 in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98 e percentuali finali di utilizzazione per l'anno 2011:

    a)

    Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98:

    Origine

    Numero d'ordine

    Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di ottobre 2011

    Percentuale finale di utilizzazione del contingente per l'anno 2011

    Stati Uniti d'America

    09.4127

     

    99,45 %

    Thailandia

    09.4128

     

    99,25 %

    Australia

    09.4129

     

    99,97 %

    Altre origini

    09.4130

     

    100 %

    Tutti i paesi

    09.4138

    1,265432 %

    100 %

    b)

    Contingente di riso semigreggio del codice NC 1006 20 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 327/98:

    Origine

    Numero d'ordine

    Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di ottobre 2011

    Percentuale finale di utilizzazione del contingente per l'anno 2011

    Tutti i paesi

    09.4148

     (1)

    6 %

    c)

    Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 327/98:

    Origine

    Numero d'ordine

    Percentuale finale di utilizzazione del contingente per l'anno 2011

    Thailandia

    09.4149

    35,38 %

    Australia

    09.4150

    0 %

    Guyana

    09.4152

    0 %

    Stati Uniti d'America

    09.4153

    100 %

    Altre origini

    09.4154

    100 %

    d)

    Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 327/98:

    Origine

    Numero d'ordine

    Percentuale finale di utilizzazione del contingente per l'anno 2011

    Thailandia

    09.4112

    100 %

    Stati Uniti d'America

    09.4116

    100 %

    India

    09.4117

    100 %

    Pakistan

    09.4118

    100 %

    Altre origini

    09.4119

    100 %

    Tutti i paesi

    09.4166

    100 %

    e)

    Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 327/98:

    Origine

    Numero d'ordine

    Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di ottobre 2011

    Percentuale finale di utilizzazione del contingente per l'anno 2011

    Tutti i paesi

    09.4168

     (2)

    100 %


    (1)  Per questo sottoperiodo non viene applicato il coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata comunicata alcuna domanda di titolo.

    (2)  Per questo sottoperiodo non sono disponibili quantitativi.


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