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Document 32011R0965
Council Regulation (EU) No 965/2011 of 28 September 2011 amending Regulation (EU) No 204/2011 concerning restrictive measures in view of the situation in Libya
Regolamento (UE) n. 965/2011 del Consiglio, del 28 settembre 2011 , che modifica il regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
Regolamento (UE) n. 965/2011 del Consiglio, del 28 settembre 2011 , che modifica il regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
GU L 253 del 29.9.2011, p. 8–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 19/01/2016; abrog. impl. da 32016R0044
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32011R0204 | cancellazione | articolo 4 BI | 29/09/2011 | |
Modifies | 32011R0204 | sostituzione | articolo 7 | 29/09/2011 | |
Modifies | 32011R0204 | aggiunta | articolo 3.6 | 29/09/2011 | |
Modifies | 32011R0204 | aggiunta | articolo 5.4 | 29/09/2011 | |
Modifies | 32011R0204 | aggiunta | articolo 8 TR | 29/09/2011 | |
Modifies | 32011R0204 | modifica | allegato II | 29/09/2011 | |
Modifies | 32011R0204 | sostituzione | articolo 8 | 29/09/2011 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32011R0965R(01) | (EL) | |||
Implicitly repealed by | 32016R0044 | 20/01/2016 |
29.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 253/8 |
REGOLAMENTO (UE) N. 965/2011 DEL CONSIGLIO
del 28 settembre 2011
che modifica il regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione 2011/625/PESC del Consiglio, del 22 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (1),
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 2 marzo 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (2). |
(2) |
A seguito della risoluzione 2009 (2011) del Consiglio di sicurezza dell’ONU, la decisione 2011/625/PESC dispone, in particolare, nuove deroghe all’embargo sulle armi, adeguamenti al congelamento delle attività di determinate entità libiche e la possibilità di mettere a disposizione di tali entità fondi e risorse economiche, e la ripresa di alcuni voli libici onde sostenere la ripresa economica del paese. |
(3) |
Alcune di queste misure rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e la loro attuazione richiede, pertanto, un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. |
(4) |
Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente all’atto della pubblicazione per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 204/2011 è così modificato:
1) |
all’articolo 3 è aggiunto il paragrafo seguente: «6. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell’allegato IV, possono autorizzare la fornitura a persone, entità o organismi in Libia di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari, a fini di sicurezza o per un’assistenza alle autorità libiche in vista del disarmo, purché lo Stato membro interessato abbia informato preventivamente il comitato delle sanzioni della sua intenzione di concedere un’autorizzazione e il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni entro cinque giorni lavorativi da tale notifica.»; |
2) |
l’articolo 4 bis è soppresso; |
3) |
all’articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente: «4. Tutti i fondi e le risorse economiche che il 16 settembre 2011 appartenevano a o erano posseduti, detenuti o controllati da:
e che in tale data si trovavano al di fuori della Libia rimangono congelati.»; |
4) |
l'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 1. In deroga all’articolo 5, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell’allegato IV possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che esse ritengono appropriate, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono:
a condizione che, se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato II o di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni di questa decisione e della sua intenzione di concedere un’autorizzazione, e il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla notifica. 2. In deroga all’articolo 5, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell’allegato IV possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che:
|
5) |
l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 In deroga all’articolo 5, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell’allegato IV possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, a condizione che:
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6) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 8 ter 1. In deroga all’articolo 5, paragrafo 4, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell’allegato IV, possono autorizzare lo sblocco di alcuni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:
2. In deroga all’articolo 5, paragrafo 4, e purché un pagamento sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un obbligo sorto per la persona, l’entità o l’organismo in questione prima della data di designazione di tale persona, entità o organismo da parte del Consiglio di sicurezza dell’ONU o del comitato delle sanzioni, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell’allegato IV, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:
|
Articolo 2
L’allegato II del regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2011
Per il Consiglio
Il presidente
M. DOWGIELEWICZ
(1) GU L 246 del 23.9.2011, pag. 30.
(2) GU L 58 del 3.3.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Le persone giuridiche, le entità e gli organismi seguenti sono soppressi dall’elenco di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 204/2011:
1) |
Banca centrale della Libia |
2) |
Libyan Investment Authority |
3) |
Libyan Foreign Bank |
4) |
Libya Africa Investment Portfolio |