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Document 32011R0965

    Regolamento (UE) n. 965/2011 del Consiglio, del 28 settembre 2011 , che modifica il regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

    GU L 253 del 29.9.2011, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/01/2016; abrog. impl. da 32016R0044

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/965/oj

    29.9.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 253/8


    REGOLAMENTO (UE) N. 965/2011 DEL CONSIGLIO

    del 28 settembre 2011

    che modifica il regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

    vista la decisione 2011/625/PESC del Consiglio, del 22 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (1),

    vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 2 marzo 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (2).

    (2)

    A seguito della risoluzione 2009 (2011) del Consiglio di sicurezza dell’ONU, la decisione 2011/625/PESC dispone, in particolare, nuove deroghe all’embargo sulle armi, adeguamenti al congelamento delle attività di determinate entità libiche e la possibilità di mettere a disposizione di tali entità fondi e risorse economiche, e la ripresa di alcuni voli libici onde sostenere la ripresa economica del paese.

    (3)

    Alcune di queste misure rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e la loro attuazione richiede, pertanto, un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

    (4)

    Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente all’atto della pubblicazione per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (UE) n. 204/2011 è così modificato:

    1)

    all’articolo 3 è aggiunto il paragrafo seguente:

    «6.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell’allegato IV, possono autorizzare la fornitura a persone, entità o organismi in Libia di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari, a fini di sicurezza o per un’assistenza alle autorità libiche in vista del disarmo, purché lo Stato membro interessato abbia informato preventivamente il comitato delle sanzioni della sua intenzione di concedere un’autorizzazione e il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni entro cinque giorni lavorativi da tale notifica.»;

    2)

    l’articolo 4 bis è soppresso;

    3)

    all’articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente:

    «4.   Tutti i fondi e le risorse economiche che il 16 settembre 2011 appartenevano a o erano posseduti, detenuti o controllati da:

    a)

    Banca centrale della Libia;

    b)

    Libyan Arab Foreign Bank (alias Lybian Foreign Bank);

    c)

    Libyan Investment Authority; e

    d)

    Libyan Africa Investment Portfolio,

    e che in tale data si trovavano al di fuori della Libia rimangono congelati.»;

    4)

    l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 7

    1.   In deroga all’articolo 5, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell’allegato IV possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che esse ritengono appropriate, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono:

    a)

    necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone di cui agli allegati II e III o di cui all'articolo 5, paragrafo 4, e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;

    b)

    destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni legali;

    c)

    destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale custodia o gestione di fondi o risorse economiche congelati;

    a condizione che, se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato II o di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni di questa decisione e della sua intenzione di concedere un’autorizzazione, e il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla notifica.

    2.   In deroga all’articolo 5, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell’allegato IV possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che:

    a)

    se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato II o di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lo Stato membro interessato abbia comunicato tale decisione al comitato delle sanzioni e quest’ultimo l’abbia approvata, e

    b)

    se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato III, l’autorità competente abbia notificato alle altre autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per i quali essa ritiene che debba essere concessa una specifica autorizzazione.»;

    5)

    l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 8

    In deroga all’articolo 5, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell’allegato IV possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, a condizione che:

    a)

    i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto prima della data in cui la persona, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 5 sono stati inseriti negli allegati II o III o di cui all’articolo 5, paragrafo 4, o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale pronunciata prima di tale data;

    b)

    i fondi o le risorse economiche in questione vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale sentenza, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

    c)

    il vincolo o la decisione non vada a favore di una persona, di un’entità o di un organismo elencati negli allegati II o III o di cui all’articolo 5, paragrafo 4;

    d)

    il riconoscimento del vincolo o della sentenza non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato;

    e)

    se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato II o di cui all’articolo 5, paragrafo 4, lo Stato membro abbia notificato il vincolo o la sentenza al comitato delle sanzioni; e

    f)

    se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato III, lo Stato membro interessato abbia informato gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.»;

    6)

    è inserito l’articolo seguente:

    «Articolo 8 ter

    1.   In deroga all’articolo 5, paragrafo 4, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell’allegato IV, possono autorizzare lo sblocco di alcuni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:

    a)

    i fondi o le risorse economiche siano destinati a uno o più dei seguenti scopi:

    i)

    copertura del fabbisogno umanitario;

    ii)

    fornitura di combustibile, elettricità e acqua per uso strettamente civile;

    iii)

    ripresa della produzione e vendita di idrocarburi in Libia;

    iv)

    creazione, gestione o potenziamento di istituzioni del governo civile e di infrastrutture pubbliche civili; o

    v)

    agevolazione della ripresa delle operazioni del settore bancario, anche per sostenere o agevolare il commercio internazionale con la Libia;

    b)

    lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato delle sanzioni la sua intenzione di autorizzare l’accesso ai fondi o alle risorse economiche e il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni entro cinque giorni lavorativi dalla notifica;

    c)

    lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato delle sanzioni che i fondi o le risorse economiche in questione non saranno messi a disposizione di nessuna delle persone, delle entità o degli organismi di cui agli allegati II o III né utilizzati a loro beneficio;

    d)

    lo Stato membro interessato si sia consultato preventivamente con le autorità libiche circa l’uso dei fondi o delle risorse economiche in questione; e

    e)

    lo Stato membro interessato abbia sottoposto alle autorità libiche le notifiche presentata a norma del presente paragrafo, lettere b) e c), e le autorità libiche non abbiano sollevato, entro cinque giorni lavorativi, obiezioni allo sblocco dei fondi o delle risorse economiche in questione.

    2.   In deroga all’articolo 5, paragrafo 4, e purché un pagamento sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un obbligo sorto per la persona, l’entità o l’organismo in questione prima della data di designazione di tale persona, entità o organismo da parte del Consiglio di sicurezza dell’ONU o del comitato delle sanzioni, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell’allegato IV, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:

    a)

    l’autorità competente interessata abbia stabilito che il pagamento non viola l’articolo 5, paragrafo 2, e non è destinato a una delle persone, entità o organismi di cui all’articolo 5, paragrafo 4, né effettuato a loro beneficio;

    b)

    lo Stato membro interessato abbia informato con dieci giorni lavorativi di anticipo il comitato delle sanzioni della sua intenzione di concedere un’autorizzazione.»

    Articolo 2

    L’allegato II del regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2011

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. DOWGIELEWICZ


    (1)  GU L 246 del 23.9.2011, pag. 30.

    (2)  GU L 58 del 3.3.2011, pag. 1.


    ALLEGATO

    Le persone giuridiche, le entità e gli organismi seguenti sono soppressi dall’elenco di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 204/2011:

    1)

    Banca centrale della Libia

    2)

    Libyan Investment Authority

    3)

    Libyan Foreign Bank

    4)

    Libya Africa Investment Portfolio


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