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Document 32011R0675
Commission Implementing Regulation (EU) No 675/2011 of 13 July 2011 fixing the allocation coefficient to be applied to applications for import licences lodged from 1 July 2011 to 8 July 2011 under subquota III in the context of the tariff quota opened by Regulation (EC) No 1067/2008 for common wheat of a quality other than high quality
Regolamento di esecuzione (UE) n. 675/2011 della Commissione, del 13 luglio 2011 , recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate dal 1 °luglio 2011 all’ 8 luglio 2011 nell’ambito del sottocontingente III del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1067/2008 per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta
Regolamento di esecuzione (UE) n. 675/2011 della Commissione, del 13 luglio 2011 , recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate dal 1 °luglio 2011 all’ 8 luglio 2011 nell’ambito del sottocontingente III del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1067/2008 per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta
GU L 184 del 14.7.2011, p. 5–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 184/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 675/2011 DELLA COMMISSIONE
del 13 luglio 2011
recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate dal 1o luglio 2011 all’8 luglio 2011 nell’ambito del sottocontingente III del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1067/2008 per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1067/2008 della Commissione (3) ha aperto un contingente tariffario annuo globale per l’importazione di 2 989 240 tonnellate di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta. Detto contingente è suddiviso in tre sottocontingenti. |
(2) |
L’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1067/2008 ha suddiviso il sottocontingente III (numero d’ordine 09.4125) in quattro sottoperiodi trimestrali e ha fissato in 594 597 tonnellate il quantitativo per il sottoperiodo n. 3, per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 2011. |
(3) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 632/2011 della Commissione (4) ha derogato all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1067/2008 per l’anno 2011 fondendo i sottoperiodi n. 3 e n. 4 del sottocontingente III (numero d’ordine 09.4125) e ha fissato in 1 189 193 tonnellate il quantitativo per il sottoperiodo n. 3, cha va dal 1o luglio al 31 dicembre 2011. |
(4) |
Dalla comunicazione effettuata a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1067/2008, risulta che le domande presentate dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 1o luglio 2011 alle ore 13 (ora di Bruxelles) dell’8 luglio 2011, secondo il disposto dell’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dello stesso regolamento, superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti. |
(5) |
È inoltre opportuno che non siano più rilasciati titoli di importazione nell’ambito del sottocontingente III di cui al regolamento (CE) n. 1067/2008 per il periodo contingentale in corso. |
(6) |
Ai fini di un’efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli di importazione, il presente regolamento deve entrare in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Ogni domanda di titolo d’importazione nell’ambito del sottocontingente III di cui al regolamento (CE) n. 1067/2008, presentata dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 1o luglio 2011 alle ore 13 (ora di Bruxelles) dell’8 luglio 2011, dà luogo al rilascio di un titolo per i quantitativi richiesti previa applicazione di un coefficiente di attribuzione del 50,926778 %.
2. È sospeso, per il periodo contingentale in corso, il rilascio di titoli per i quantitativi richiesti a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles) dell’8 luglio 2011 nell’ambito del sottocontingente III di cui al regolamento (CE) n. 1067/2008.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.
(3) GU L 290 del 31.10.2008, pag. 3.
(4) GU L 170 del 30.6.2011, pag. 18.