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Document 32011R0555

    Regolamento (UE) n. 555/2011 del Consiglio, del 6 giugno 2011 , che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

    GU L 150 del 9.6.2011, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/555/oj

    9.6.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 150/3


    REGOLAMENTO (UE) N. 555/2011 DEL CONSIGLIO

    del 6 giugno 2011

    che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 179/2009 del Consiglio, del 5 marzo 2009, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1) ha sospeso completamente, per un periodo di due anni, le aliquote dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni monitor in bianco e nero o in altre monocromie a cristalli liquidi di cui ai codici della nomenclatura combinata (NC) 8528 59 10 e 8528 59 90.

    (2)

    Per ragioni di politica economica e industriale, è nell’interesse dell’Unione prorogare la sospensione dei dazi autonomi di cui al regolamento (CE) n. 179/2009 per un periodo di sei mesi a decorrere dal 1o gennaio 2011.

    (3)

    A seguito di una ristrutturazione della voce NC 8528, i monitor in questione sono ora ripresi dai codici NC 8528 59 10 e 8528 59 40. Le sospensioni tariffarie di cui al presente regolamento riguarderanno pertanto i suddetti codici.

    (4)

    Il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2) dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

    (5)

    Le sospensioni previste dal presente regolamento prorogano le sospensioni di cui al regolamento (CE) n. 179/2009, scaduto il 31 dicembre 2010. Poiché è nell’interesse dell’Unione che non vi siano interruzioni nel trattamento tariffario dei monitor interessati da tale sospensione, il presente regolamento si dovrebbe applicare a partire dal 1o gennaio 2011,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La parte seconda, sezione XVI, capitolo 85, dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificata come segue:

    1)

    il testo della colonna 3, relativo al codice NC 8528 59 10, è sostituito dal seguente:

    «14 (3)

    2)

    il testo della colonna 3, relativo al codice NC 8528 59 40, è sostituito dal seguente:

    «14 (4)

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 6 giugno 2011.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    RÉTHELYI M.


    (1)  GU L 63 del 7.3.2009, pag. 1.

    (2)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

    (3)  Dazi doganali sospesi, a titolo autonomo, fino al 30 giugno 2011, per monitor in bianco e nero o in altre monocromie, a cristalli liquidi, dotati di interfaccia DVI (Digital Visual Interface), connettore VGA (Video Graphics Array) o entrambi, con diagonale dello schermo non superiore a 77,5 cm (30,5 pollici), di formato 1:1, 4:3, 5:4 o 16:10, con risoluzione pixel superiore a 1,92 megapixel, e con una dimensione del punto non superiore a 0,3 mm (codice TARIC 8528591010).»;

    (4)  Dazi doganali sospesi, a titolo autonomo, fino al 30 giugno 2011, per monitor a colori, a cristalli liquidi, con diagonale dello schermo non superiore a 55,9 cm (22 pollici), di formato 1:1, 4:3, 5:4 o 16:10 (codice TARIC 8528594040).»


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