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Document 32011R0162

Regolamento (UE) n. 162/2011 della Commissione, del 21 febbraio 2011 , recante designazione dei centri d'intervento per il riso

GU L 47 del 22.2.2011, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/04/2014; abrogato da 32014R0340

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/162/oj

22.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 47/11


REGOLAMENTO (UE) N. 162/2011 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2011

recante designazione dei centri d'intervento per il riso

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 41, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1173/2009 della Commissione (2) designa, nell'allegato B, i centri d'intervento per il riso contemplati dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 670/2009 della Commissione (3). L'allegato A di detto regolamento, in cui venivano designati i centri d'intervento per il frumento duro, è stato soppresso dal regolamento (UE) n. 1125/2010 della Commissione, del 3 dicembre 2010, che fissa i centri d'intervento per i cereali e modifica il regolamento (CE) n. 1173/2009 (4).

(2)

Il regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell'11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico (5), stabilisce le condizioni da soddisfare a partire dalla campagna 2010/2011 per la designazione e il riconoscimento dei centri d'intervento per il riso e dei relativi luoghi di ammasso.

(3)

Il regolamento (UE) n. 1272/2009 abroga a decorrere dal 1o settembre 2010 il regolamento (CE) n. 670/2009, relativamente al riso.

(4)

Dal 1o settembre 2010 i centri d'intervento per il riso designati in applicazione dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 1234/2007 devono soddisfare le condizioni stabilite dagli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) n. 1272/2009. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1173/2009.

(5)

In conformità all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1272/2009, gli Stati membri hanno comunicato ai servizi della Commissione l'elenco dei centri d'intervento per il riso ai fini della loro designazione effettiva e l'elenco dei luoghi di ammasso collegati a detti centri, da essi riconosciuti in quanto rispondenti ai requisiti minimi previsti dalla normativa dell'Unione. Alcuni Stati membri non hanno comunicato alcun centro d'intervento per il riso perché la loro produzione risicola è scarsa o perché non ritengono di avere zone risicole eccedentarie e per un periodo di tempo significativo non hanno fatto ricorso all'intervento.

(6)

Per garantire il buon funzionamento del regime d'intervento pubblico è opportuno che la Commissione designi i centri d'intervento sulla base della loro ubicazione geografica e pubblichi l'elenco degli impianti di ammasso ad essi collegati con tutte le informazioni necessarie agli operatori interessati dall'intervento pubblico.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I centri d'intervento per il riso contemplati dall'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1272/2009 sono designati nell'allegato del presente regolamento.

Gli indirizzi dei luoghi di ammasso collegati a ciascun centro d'intervento e le informazioni dettagliate relative ai suddetti luoghi di ammasso e ai centri d'intervento sono pubblicati su Internet (6).

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1173/2009 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 314 dell'1.12.2009, pag. 48.

(3)  GU L 194 del 25.7.2009, pag. 22.

(4)  GU L 318 del 4.12.2010, pag. 10.

(5)  GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1.

(6)  Gli indirizzi dei luoghi di ammasso dei centri d'intervento sono pubblicati sul sito web CIRCA della Commissione europea (http://circa.europa.eu/Public/irc/agri/cereals/library?l=/publicsdomain/cereals/intervention_agencies&vm=detailed&sb=Title).


ALLEGATO

Centri d'intervento per il riso

BULGARIA

Пловдив

SPAGNA

 

Cádiz

 

Córdoba

 

Sevilla

 

Zaragoza

 

Albacete

 

Ciudad Real

 

Cuenca

 

Lérida

 

Badajoz

 

Cáceres

 

Navarra

FRANCIA

 

Bouches-du-Rhône

 

Gard

GRECIA

 

Θεσσαλονίκη

 

Γιαννιτσά

 

Βόλος

 

Λαμία

UNGHERIA

 

Jász-Nagykun-Szolnok

 

Békés

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg

ITALIA

Piemonte

PORTOGALLO

 

Silo de Évora

 

Silo de Cuba

ROMANIA

 

Ianca

 

Braila

 

Faurei

 

Baraganul

 

Palas

 

Cogealac

 

Movila

 

Fetesti

 

Tandarei

 

Bucu

 

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