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Document 32011R0157
Commission Regulation (EU) No 157/2011 of 21 February 2011 amending Regulation (EC) No 884/2006 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1290/2005, as regards the financing of intervention expenditure incurred in the context of public storage operations
Regolamento (UE) n. 157/2011 della Commissione, del 21 febbraio 2011 , recante modifica del regolamento (CE) n. 884/2006 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio in ordine al finanziamento delle spese di intervento sostenute nell’ambito delle operazioni di ammasso pubblico
Regolamento (UE) n. 157/2011 della Commissione, del 21 febbraio 2011 , recante modifica del regolamento (CE) n. 884/2006 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio in ordine al finanziamento delle spese di intervento sostenute nell’ambito delle operazioni di ammasso pubblico
GU L 47 del 22.2.2011, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 03/09/2014; abrogato da 32014R0907
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32006R0884 | aggiunta | articolo 4.1 C)BIS | 25/02/2011 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repealed by | 32014R0907 |
22.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 47/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 157/2011 DELLA COMMISSIONE
del 21 febbraio 2011
recante modifica del regolamento (CE) n. 884/2006 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio in ordine al finanziamento delle spese di intervento sostenute nell’ambito delle operazioni di ammasso pubblico
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l’articolo 42,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione (2) prevede che le spese per le operazioni materiali connesse all’acquisto, alla vendita o a qualsiasi altro tipo di cessione di prodotti siano finanziate dal Fondo europeo di garanzia agricola (FEAGA) in base ad importi forfettari uniformi. L’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del suddetto regolamento prevede inoltre che le spese per le operazioni materiali non necessariamente connesse all’acquisto, alla vendita o a qualsiasi altro tipo di cessione di prodotti siano finanziate dal FEAGA in base ad importi forfettari o non forfettari. |
(2) |
A fini di chiarezza è opportuno specificare all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 884/2006 che le spese finanziate dal FEAGA possono includere, a determinate condizioni, le spese di trasporto all’interno o all’esterno del territorio dello Stato membro o le spese di esportazione. Il finanziamento di tali spese dovrà essere soggetto ad approvazione, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (3). |
(3) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 884/2006. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 884/2006 è aggiunta la seguente lettera c bis):
«c bis) |
le spese di trasporto, all’interno o all’esterno del territorio dello Stato membro, o le spese di esportazione, in base ad importi forfettari o non forfettari, da approvare secondo la procedura stabilita dall’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.
(2) GU L 171 del 23.6.2006, pag. 35.
(3) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.