Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0120

    Regolamento (UE) n. 120/2011 della Commissione, dell’ 11 febbraio 2011 , che fissa i prezzi di riferimento di alcuni prodotti della pesca per la campagna di pesca 2011

    GU L 38 del 12.2.2011, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/120/oj

    12.2.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 38/1


    REGOLAMENTO (UE) N. 120/2011 DELLA COMMISSIONE

    dell’11 febbraio 2011

    che fissa i prezzi di riferimento di alcuni prodotti della pesca per la campagna di pesca 2011

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (1), in particolare l’articolo 29, paragrafi 1 e 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 104/2000 prevede la possibilità di fissare annualmente, per categoria di prodotto, prezzi di riferimento validi nell’Unione per i prodotti per i quali sono stati sospesi i dazi doganali, secondo quanto previsto all’articolo 28, paragrafo 1, del medesimo regolamento. La stessa possibilità è prevista per i prodotti che a titolo di un regime di riduzione tariffaria consolidato nell’ambito dell’OMC o di un altro regime preferenziale devono rispettare un prezzo di riferimento.

    (2)

    A norma dell’articolo 29, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 104/2000, il prezzo di riferimento dei prodotti di cui all’allegato I, parti A e B dello stesso, deve essere pari al prezzo di ritiro fissato a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, di detto regolamento.

    (3)

    I prezzi unionali di ritiro dei prodotti in oggetto sono stati fissati, per la campagna di pesca 2011, dal regolamento (UE) n. 122/2011 della Commissione (2).

    (4)

    A norma dell’articolo 29, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 104/2000, il prezzo di riferimento per i prodotti diversi da quelli elencati negli allegati I e II di tale regolamento è determinato, in particolare, sulla base della media ponderata dei valori in dogana rilevati sui mercati o nei porti d’importazione degli Stati membri nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento.

    (5)

    Non è necessario fissare prezzi di riferimento per i prodotti che rientrano nei criteri previsti all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000, importati da paesi terzi in volumi non significativi.

    (6)

    Per permettere una rapida applicazione dei prezzi di riferimento nel 2011, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    (7)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per la campagna di pesca 2011, i prezzi di riferimento dei prodotti della pesca di cui all’articolo 29 del regolamento (CE) n. 104/2000 figurano nell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l’11 febbraio 2011.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

    (2)  Cfr. pag. 9 della presente Gazzetta ufficiale.


    ALLEGATO

    1.   Prezzi di riferimento dei prodotti della pesca di cui all’articolo 29, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 104/2000

    Specie

    Dimensioni (1)

    Prezzi di riferimento (EUR/t)

    Pesce eviscerato con testa (1)

    Pesce intero (1)

    Codice aggiuntivo TARIC

    Extra, A (1)

    Codice aggiuntivo TARIC

    Extra, A (1)

    Aringhe della specie

    Clupea harengus

    ex 0302 40 00

    1

     

    F011

    129

    2

    F012

    197

    3

    F013

    186

    4a

    F016

    118

    4b

    F017

    118

    4c

    F018

    247

    5

    F015

    219

    6

    F019

    110

    7a

    F025

    110

    7b

    F026

    99

    8

    F027

    82

    Scorfani

    (Sebastes spp.)

    ex 0302 69 31 e ex 0302 69 33

    1

     

    F067

    982

    2

    F068

    982

    3

    F069

    824

    Merluzzi della specie

    Gadus morhua

    ex 0302 50 10

    1

    F073

    1 144

    F083

    826

    2

    F074

    1 144

    F084

    826

    3

    F075

    1 081

    F085

    636

    4

    F076

    858

    F086

    477

    5

    F077

    604

    F087

    350

     

     

    Cotti in acqua

    Freschi o refrigerati

    Codice aggiuntivo TARIC

    Extra, A (1)

    Codice aggiuntivo TARIC

    Extra, A (1)

    Gamberelli boreali

    (Pandalus borealis)

    ex 0306 23 10

    1

    F317

    5 134

    F321

    1 098

    2

    F318

    1 800


    2.   Prezzi di riferimento dei prodotti della pesca di cui all’articolo 29, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 104/2000

    Prodotto

    Codice aggiuntivo TARIC

    Presentazione

    Prezzi di riferimento

    (EUR/t)

    1.   

    Scorfani

     

     

    Interi:

     

    ex 0303 79 35

    ex 0303 79 37

    F411

    con o senza testa

    969

    ex 0304 29 35

    ex 0304 29 39

     

    Filetti:

     

    F412

    con lische (standard)

    1 952

    F413

    senza lische

    2 094

    F414

    blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg

    2 239

    2.   

    Merluzzi

    ex 0303 52 10, ex 0303 52 30, ex 0303 52 90, ex 0303 79 41

    F416

    Interi, con o senza testa

    1 095

    ex 0304 29 29

     

    Filetti:

     

    F417

    filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische (standard)

    2 451

    F418

    filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische

    2 663

    F419

    filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») con pelle

    2 499

    F420

    filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») senza pelle

    2 972

    F421

    blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg

    2 990

    ex 0304 99 33

    F422

    Pezzi e altre carni, esclusa la carne tritata in blocchi

    1 448

    3.   

    Merluzzi carbonari

    ex 0304 29 31

     

    Filetti:

     

    F424

    filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische (standard)

    1 564

    F425

    filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische

    1 688

    F426

    filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») con pelle

    1 476

    F427

    filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») senza pelle

    1 663

    F428

    blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg

    1 840

    ex 0304 99 41

    F429

    Pezzi e altre carni, esclusa la carne tritata in blocchi

    966

    4.   

    Eglefino

    ex 0304 29 33

     

    Filetti:

     

    F431

    filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische (standard)

    2 241

    F432

    filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische

    2 580

    F433

    filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») con pelle

    2 537

    F434

    filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») senza pelle

    2 737

    F435

    blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg

    2 901

    5.   

    Merluzzo dell’Alaska

     

     

    Filetti:

     

    ex 0304 29 85

    F441

    filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische (standard)

    1 170

    F442

    filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische

    1 311

    6.   

    Aringa

     

     

    Filetti doppi di aringa

     

    ex 0304 19 97

    ex 0304 99 23

    F450

    di peso superiore a 80 g al pezzo

    510

    F450

    di peso superiore a 80 g al pezzo

    464


    (1)  Le categorie di freschezza, di dimensioni e di presentazione sono quelle definite in applicazione dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.


    Top