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Document 32011D0448

    Decisione n. 448/2011/UE del Consiglio, del 19 luglio 2011 , recante modifica della decisione 2004/162/CE per quanto riguarda i prodotti che possono beneficiare di un’esenzione totale o parziale dai «dazi di mare»

    GU L 193 del 23.7.2011, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/448/oj

    23.7.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 193/1


    DECISIONEN. 448/2011/UE DEL CONSIGLIO

    del 19 luglio 2011

    recante modifica della decisione 2004/162/CE per quanto riguarda i prodotti che possono beneficiare di un’esenzione totale o parziale dai «dazi di mare»

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 349,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 2004/162/CE del Consiglio, del 10 febbraio 2004, relativa al regime dei «dazi di mare» nei dipartimenti francesi d’oltremare e che proroga la decisione 89/688/CEE (2), autorizza le autorità francesi ad applicare esenzioni totali o parziali dai «dazi di mare» per i prodotti elencati nel relativo allegato. È autorizzata una differenza massima di imposizione di 10, 20 o 30 punti percentuali, a seconda dei prodotti e del dipartimento d’oltremare interessati.

    (2)

    In conformità all’articolo 4, secondo comma, della decisione 2004/162/CE, il 31 luglio 2008 le autorità francesi hanno presentato alla Commissione una relazione relativa all’applicazione del regime di imposizione previsto dalla suddetta decisione. Un complemento alla relazione è stato trasmesso il 22 dicembre 2008 e nuove informazioni, chieste dalla Commissione il 15 aprile 2009, sono state inviate il 16 aprile 2010. La relazione presentata dalle autorità francesi comprendeva una domanda intesa ad adeguare, per la Guyana francese, l’elenco dei prodotti cui può essere applicata un’imposizione differenziata.

    (3)

    Sulla base della relazione delle autorità francesi, la Commissione ha presentato al Consiglio la relazionedi cui all’articolo 4, terzo comma, della decisione 2004/162/CE, nonché una proposta intesa ad adeguare la suddetta decisione. Tali adeguamenti riguardano i quattro DOM o sono specifici per la Guyana francese.

    (4)

    In primo luogo è opportuno constatare che per alcuni prodotti non esiste più una produzione locale nel DOM in questione, mentre per altri prodotti le autorità francesi non applicano più un’imposizione differenziata in quanto la produzione locale ha attualmente un prezzo equivalente a quello della produzione proveniente dall’esterno. È pertanto opportuno eliminare tali prodotti dagli elenchi figuranti nell’allegato della decisione 2004/162/CE. Per la Guadalupa si tratta della margarina [prodotto 1517 10 (3)] e di sassi, ghiaia, ecc. (prodotto 2517 10). Per la Martinica sono interessati le preparazioni antigelo e i liquidi preparati per lo sbrinamento (prodotto 3820), la margarina (prodotto 1517 10) e alcuni acidi (prodotto 2811). Infine, per la Riunione si tratta degli oli di soia (prodotto 1507 90), di alcuni oli di oliva (prodotto 1510 00 90), di alcuni prodotti chimici (prodotti 2828 10 00 e 2828 90 00) e di certi materiali fotografici (prodotto 3705 10 00).

    (5)

    In secondo luogo, per un numero limitato di prodotti la differenza di tassazione effettivamente applicata è sensibilmente inferiore alla differenza massima di tassazione autorizzata. È pertanto opportuno diminuire la differenza massima autorizzata per questi prodotti ove non esistano motivi concreti di ritenere che un aumento della differenza di tassazione esistente potrebbe rivelarsi necessario in un prossimo futuro. Per la Guadalupa i prodotti interessati sono alcune carni (prodotto 0210), alcuni ortaggi (prodotti 0702, 0705, 0706 10 00, 0707 00, 0709 60 e 0709 90), taluni alimenti per animali (prodotto 2309), alcune pitture (prodotti 3208, 3209 e 3210), alcuni abrasivi (prodotto 6805) e alcuni vetri per occhiali correttori (prodotto 7015 10 00). Per la Guyana francese i prodotti interessati sono taluni tipi di riso (prodotto 1006 20). Per la Martinica si tratta di alcuni cereali (prodotto 1008 90 90), di alcune farine (prodotto 1102) e di sassi, ghiaia, ecc. (prodotto 2517 10).

    (6)

    In terzo luogo, in alcuni casi i prodotti fabbricati localmente non sembrano meno competitivi di quelli provenienti dall’esterno dei DOM. Si tratta dei prodotti attualmente compresi nella parte A dell’allegato della decisione 2004/162/CE; il loro volume di produzione nel DOM interessato è infatti significativo e, nonostante la differenza di tassazione applicata sia modesta, nessuna importazione di prodotti equivalenti è stata riscontrata in tale DOM negli ultimi tre anni considerati. È pertanto opportuno ritirare i prodotti di cui trattasi dagli elenchi figuranti nell’allegato della decisione 2004/162/CE. Per la Guadalupa sono interessati taluni residui delle produzioni alimentari (prodotto 2302). Per la Riunione si tratta di alcuni residui della fabbricazione delle paste di cellulosa (prodotto 3804 00).

    (7)

    Gli adeguamenti che riguardano specificamente la Guyana francese, ossia l’inserimento di prodotti nuovi e l’aumento della differenza autorizzata per altri, sono giustificati in ciascun caso dal costo supplementare dei prodotti fabbricati localmente rispetto ai prodotti equivalenti importati fabbricati sul territorio europeo dell’Unione.

    (8)

    Gli adeguamenti che occorre apportare a tale riguardo per la Guyana francese consistono principalmente nell’inserimento negli elenchi figuranti nell’allegato della decisione 2004/162/CE dei prodotti per i quali esisteva già una produzione locale nel 2004 e per i quali in tale anno non era stata presentata alcuna domanda di inserimento negli elenchi di prodotti cui poteva essere applicata un’imposizione differenziata.

    (9)

    Per quanto riguarda il settore dell’agricoltura, della pesca e delle industrie agroalimentari, i prodotti che è opportuno inserire negli elenchi figuranti nell’allegato della decisione 2004/162/CE sono alcune carni (prodotti 0201, 0202, 0203, 0204, 0208 e 0210), alcune specie di pesci (prodotti 0304 e 0305), talune preparazioni di carni (prodotti 1601 e 1602), alcuni zuccheri (prodotto 1702), i prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria (prodotto 1905), talune conserve di ortaggi o di frutta (prodotti 2001 e 2006), le confetture (prodotto 2007), alcune salse (prodotto 2103), i gelati (prodotto 2105), alcune preparazioni alimentari diverse (prodotto 2106) e taluni liquori e altre bevande a base di rum (prodotti 2208 70 e 2208 90).

    (10)

    Nel settore dell’edilizia abitativa e della costruzione sono interessati alcuni prodotti in materie plastiche (prodotti 3919 e 3926), alcuni articoli di cemento o di pietra artificiale (prodotto 6810 19) e alcuni prodotti di ferro (prodotti 7210, 7214 20, 7216, 7217 90 90, 7309, 7310 e 7314).

    (11)

    Nel settore forestale e dei prodotti diversi sono interessati vari tipi di legno e i prodotti della falegnameria [prodotti 4403 99 95, 4407 22, 4407 99 96, 4409 29 91, 4409 29 99, 4418 (tranne le sottovoci 4418 10 50, 4418 20 50, 4418 71, 4418 72 e 4418 79)], alcuni mobili (prodotti 9403 40 10 e 9406 tranne la sottovoce 9406 00 31), taluni prodotti stampati (prodotti 4910 e 4911) e alcuni articoli di abbigliamento (prodotti 6109, 6205 e 6206).

    (12)

    Per alcuni prodotti già inseriti negli elenchi figuranti nell’allegato della decisione 2004/162/CE è opportuno, sempre con riguardo alla Guyana francese, estendere la differenza massima di tassazione interessata a sottovoci della nomenclatura combinata alle quali essa non si applica attualmente e/o aumentare detta differenza massima di tassazione.

    (13)

    È pertanto opportuno inserire tutti i succhi di frutta (prodotto 2009), tutte le acque minerali con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti (prodotto 2202) e gli articoli per il trasporto o l’imballaggio, di materie plastiche (prodotto 3923), nell’elenco C dei prodotti cui può essere applicata una differenza di tassazione di 30 punti percentuali e ritirare i succhi di frutta della voce 2009 80, le acque minerali della voce 2202 10 e gli articoli per il trasporto o l’imballaggio, di materie plastiche (prodotto 3923), dall’elenco B, per i quali è attualmente autorizzata una differenza di tassazione di 20 punti percentuali.

    (14)

    Per quanto riguarda i cementi, è opportuno sostituire il cemento bianco (prodotto 2523 21 00) con altri cementi Portland (prodotto 2523 29) nell’elenco B dei prodotti cui può essere applicata una differenza di tassazione di 20 punti percentuali. Per le costruzioni e parti di costruzioni di ghisa, ferro o acciaio si dovrebbe applicare la differenza di tassazione autorizzata di 20 punti percentuali a tutti i prodotti della voce 7308, e non più ai soli prodotti della sottovoce 7308 90. Infine, per quanto riguarda i lavori di alluminio, è opportuno applicare una differenza di tassazione di 20 punti percentuali a tutti i prodotti della voce 7610, e non più ai soli prodotti della sottovoce 7610 90. In tal modo si potrebbe applicare tale differenza di tassazione anche a porte, finestre, stipiti e soglie della voce 7610 10.

    (15)

    Infine, sempre per quanto riguarda la Guyana francese, è necessario inserire negli elenchi dei prodotti cui può essere applicata un’imposizione differenziata tre prodotti per i quali non esiste ancora una produzione locale, ma esistono progetti concreti di avvio di un’attività di produzione a breve scadenza. I prodotti in questione sono il latte (prodotto 0401), le acque minerali (prodotto 2201) e alcuni lavori in pietra o di altre materie minerali (prodotto 6815).

    (16)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2004/162/CE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’allegato della decisione 2004/162/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Essa si applica a decorrere dal 1o febbraio 2012.

    Articolo 3

    La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 2011.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. SAWICKI


    (1)  Parere del 5 giugno 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2)  GU L 52 del 21.2.2004, pag. 64.

    (3)  In base alla classificazione della nomenclatura della tariffa doganale comune.


    ALLEGATO

    L’allegato della decisione 2004/162/CE è così modificato:

    1)

    la parte A è così modificata:

    a)

    al punto 1 sono inseriti i prodotti seguenti: «0210, 0702, 0705, 0706 10 00, 0707 00, 0709 60, 0709 90, 2309, 6805» e il prodotto «2302» è soppresso;

    b)

    al punto 2 sono inseriti i seguenti prodotti: «1006 20, 2201»;

    c)

    al punto 3 sono inseriti i prodotti seguenti: «1008 90 90, 1102, 2517 10» e il prodotto «2811» è soppresso;

    d)

    al punto 4 sono soppressi i prodotti seguenti: «3705 10 00, 3804 00»;

    2)

    la parte B è così modificata:

    a)

    al punto 1 sono inseriti i prodotti seguenti: «3208, 3209, 3210, 7015 10 00» e sono soppressi i seguenti prodotti: «0210, 0702, 0705, 0706 10 00, 0707 00, 0709 60, 0709 90, 2309, 6805»;

    b)

    al punto 2 sono inseriti i prodotti seguenti: «0201, 0202, 0203, 0204, 0208, 0210, 0304, 0305, 0401, 1905, 2105, 2523 29, 3919, 3926, 4910, 4911, 6109, 6205, 6206, 6810 19, 6815, 7210, 7214 20, 7216, 7217 90 90, 7308, 7309, 7310, 7314, 7610» e sono soppressi i seguenti prodotti: «1006 20, 2009 80, 2202 10, 2523 21 00, 3923, 7308 90, 7610 90»;

    c)

    al punto 3 sono soppressi i prodotti seguenti: «1008 90 90, 1102, 3820 tranne 3820 00 00»;

    d)

    al punto 4 sono soppressi i prodotti seguenti: «1507 90, 1510 00 90, 2828 10 00, 2828 90 00»;

    3)

    la parte C è così modificata:

    a)

    al punto 1 sono soppressi i prodotti seguenti: «1517 10, 2517 10, 3208, 3209, 3210, 7015 10 00»;

    b)

    al punto 2 sono inseriti i prodotti seguenti: «1601, 1602, 1702, 2001, 2006, 2007, 2009, 2103, 2106, 2202, 2208 70 (1), 2208 90 (1), 3923, 4403 99 95, 4407 22, 4407 99 96, 4409 29 91, 4409 29 99, 4418 tranne 4418 10 50, 4418 20 50, 4418 71, 4418 72 e 4418 79, 9403 40 10, 9406 tranne 9406 00 31»;

    c)

    al punto 3 sono soppressi i prodotti seguenti: «1517 10, 2517 10».


    (1)  Riguarda soltanto i prodotti a base di rum della voce 2208 40.


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