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Document 32011D0418

    2011/418/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 14 luglio 2011 , che modifica la decisione 2005/7/CE relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino a Cipro [notificata con il numero C(2011) 4996]

    GU L 187 del 16.7.2011, p. 29–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/418/oj

    16.7.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 187/29


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 14 luglio 2011

    che modifica la decisione 2005/7/CE relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino a Cipro

    [notificata con il numero C(2011) 4996]

    (Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

    (2011/418/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento «unico OCM») (1), in particolare l’articolo 43, lettera m), in combinato disposto con l’articolo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Con la decisione 2005/7/CE della Commissione (2), è stato autorizzato un metodo di classificazione delle carcasse di suino a Cipro.

    (2)

    A quasi cinque anni dalla sua approvazione, si ritiene necessario aggiornare la formula del metodo, pertanto Cipro ha deciso di sottoporre a una nuova prova due strumenti, HGP-4 e Ultra FOM 300.

    (3)

    Cipro ha chiesto alla Commissione di autorizzare la sostituzione delle formula adottata nel metodo di classificazione delle carcasse di suino «Hennessy Grading Probe (HGP 4)», nonché di autorizzare un nuovo metodo non invasivo (Ultra FOM 300) di classificazione delle carcasse di suino sul proprio territorio e ha presentato una descrizione dettagliata delle prove di dissezione, indicando i principi alla base di tale metodo, i risultati delle prove di dissezione e le equazioni applicate per quantificare la percentuale di massa magra nel protocollo di cui all’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento della Commissione (CE) n. 1249/2008, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime (3).

    (4)

    Dall’esame della domanda presentata risultano soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione di questi metodi di classificazione. Occorre pertanto autorizzare tale metodo di classificazione delle carcasse di suino a Cipro.

    (5)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2005/7/CE.

    (6)

    Le modifiche agli apparecchi o ai metodi di classificazione sono consentite soltanto se esplicitamente autorizzate con decisione della Commissione.

    (7)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2005/7/CE è modificata come segue:

    1)

    l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 1

    Per la classificazione delle carcasse di suino, in conformità dell’allegato V, sezione B.IV, punto 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (4), a Cipro è autorizzato l’impiego dei seguenti metodi:

    l’apparecchio denominato “Hennessy Grading Probe (HGP 4)” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte I dell’allegato,

    l’apparecchio denominato “Ultra FOM 300” e i relativi metodi di stima, descritti nella parte II dell’allegato.

    Per quanto riguarda l’apparecchio “Ultra FOM 300”, di cui al secondo trattino del primo comma, al termine della procedura di misurazione deve essere possibile verificare sulla carcassa che l’apparecchio ha rilevato i valori delle misure X1 e X2 nel punto indicato nella parte II, punto 3, dell’allegato. Il marchio corrispondente nel punto di misurazione deve essere eseguito contemporaneamente alla procedura di misurazione.

    2)

    l’allegato è sostituito dal testo dell’allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione si applica a decorrere dal 5 settembre 2011.

    Articolo 3

    La Repubblica di Cipro è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2011.

    Per la Commissione

    Dacian CIOLOŞ

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 2 del 5.1.2005, pag. 19.

    (3)  GU L 337 del 16.12.2008, pag. 3.

    (4)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.»;


    ALLEGATO

    «ALLEGATO

    METODO DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI SUINO A CIPRO

    PARTE I

    Hennessy Grading probe (HPG 4)

    1.

    Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell’apparecchio denominato “Hennessy Grading Probe (HGP 4)”.

    2.

    L’apparecchio comprende una sonda del diametro di 5,95 mm (6,3 mm per quanto riguarda la lama all’estremità della sonda) avente un fotodiodo (LED Siemens del tipo LYU 260-EO) e un fotodetettore del tipo 58 MR, di distanza operativa compresa tra 0 e 120 mm. I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra dallo stesso HGP 4 oppure da un computer ad esso collegato.

    3.

    Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

    Formula

    laddove:

    Ŷ

    =

    percentuale stimata di carne magra della carcassa;

    X1

    =

    spessore in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 6 centimetri lateralmente alla linea mediana della carcassa, tra la terzultima e la quartultima costola;

    X2

    =

    spessore in mm del muscolo dorsale, misurato allo stesso tempo e nello stesso punto di X1.

    La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 55 e 120 kg.

    PARTE II

    Ultra FOM 300

    1.

    Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell’apparecchio denominato “Ultra FOM 300”.

    2.

    L’apparecchio è dotato di una sonda ad ultrasuoni di 3,5 MHz, di una lunghezza di 5 cm, con 64 trasduttori ad ultrasuoni. Il segnale ad ultrasuoni è digitalizzato, registrato e analizzato da un microprocessore (di tipo SHARC ADSP-21060L).

    I risultati della misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra dallo stesso apparecchio Ultra FOM 300.

    3.

    Il tenore di carne magra delle carcasse è calcolato secondo la seguente formula:

    Formula

    laddove:

    Ŷ

    =

    percentuale stimata di carne magra della carcassa;

    X1

    =

    spessore in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 6 centimetri lateralmente alla linea mediana della carcassa, tra la terzultima e la quartultima costola;

    X2

    =

    spessore in mm del muscolo dorsale, misurato allo stesso tempo e nello stesso punto di X1.

    La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 55 e 120 kg.»


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