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Document 32011D0337
2011/337/EU: Commission Decision of 9 June 2011 on establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for personal computers (notified under document C(2011) 3737) Text with EEA relevance
2011/337/UE: Decisione della Commissione, del 9 giugno 2011 , che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai personal computer [notificata con il numero C(2011) 3737] Testo rilevante ai fini del SEE
2011/337/UE: Decisione della Commissione, del 9 giugno 2011 , che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai personal computer [notificata con il numero C(2011) 3737] Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 151 del 10.6.2011, p. 5–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 11/08/2016; abrogato da 32016D1371 La data di fine validità si basa sulla data di pubblicazione dell'atto abrogativo che ha effetto dalla data in cui viene notificato. L'atto abrogativo è stato notificato ma la data di notifica non è disponibile su EUR-Lex: si utilizza allora la data di pubblicazione.
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 32005D0341 | ||||
Implicit repeal | 32008D0962 | 10/06/2011 | |||
Modifies | 32008D0962 | abrogazione parziale | |||
Modifies | 32009D0888 | abrogazione parziale | |||
Modifies | 32011D0081 | abrogazione parziale |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 32014D0336 | sostituzione | articolo 4 | 06/06/2014 | |
Validity extended by | 32014D0336 | 06/06/2014 | 31/12/2015 | ||
Modified by | 32015D2056 | sostituzione | articolo 4 | ||
Validity extended by | 32015D2056 | 31/12/2016 | |||
Repealed by | 32016D1371 |
10.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 151/5 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 9 giugno 2011
che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai personal computer
[notificata con il numero C(2011) 3737]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2011/337/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,
previa consultazione del Comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica (Eco-labelling Board),
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, il marchio di qualità ecologica è concesso ai prodotti che esercitano un minore impatto sull’ambiente durante l’intero ciclo di vita. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 66/2010 dispone che i criteri specifici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica siano stabiliti per gruppi di prodotti. |
(3) |
La decisione 2001/686/CE della Commissione (2) ha fissato i criteri ecologici e le relative prescrizioni in materia di valutazione e verifica per i personal computer. In seguito al riesame dei criteri fissati dalla predetta decisione, la decisione 2005/341/CE della Commissione (3) ha stabilito criteri aggiornati validi fino al 30 giugno 2011. |
(4) |
Tali criteri sono stati ulteriormente sottoposti a revisione alla luce degli sviluppi tecnologici. Nel 2006 è stato inoltre siglato l’accordo fra il governo degli Stati Uniti d’America e la Comunità europea (in appresso «l’accordo»), approvato con decisione 2006/1005/CE del Consiglio (4), quale modificata dalla decisione 2010/C 186/1 del 12 agosto 2009 degli enti di gestione, in applicazione dell’accordo fra il governo degli Stati Uniti d’America e la Comunità europea sul coordinamento dei programmi di etichettatura in materia di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio, concernente la revisione delle specifiche applicabili ai computer di cui all’allegato C, parte VIII, dell’accordo (in appresso «ENERGY STAR v5.0») (5), che stabilisce i criteri Energy Star. |
(5) |
Questi nuovi criteri e le relative prescrizioni in materia di valutazione e verifica devono essere validi per tre anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione. |
(6) |
Per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire la direttiva 2005/341/CE. |
(7) |
Occorre istituire un periodo transitorio per i produttori ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica per i personal computer sulla base dei criteri fissati nella decisione 2005/341/CE, affinché dispongano del tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti e conformarsi ai criteri e ai requisiti rivisti. Fino al termine di validità della decisione 2005/341/CE i produttori devono inoltre poter presentare le domande in base ai criteri istituiti dalla suddetta decisione o in base ai criteri istituiti dalla presente decisione. |
(8) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il gruppo di prodotti «personal computer» comprende: i computer «da scrivania», i computer «da scrivania» integrati, i terminal leggeri (thin client), i monitor e le tastiere (quali elementi a sé stanti), secondo la definizione di cui all’articolo 2.
Ai fini della presente decisione i computer portatili, i server di piccole dimensioni, le stazioni di lavoro (workstation), le console di gioco e le cornici fotografiche elettroniche non sono considerati personal computer.
Articolo 2
Ai fini della presente decisione si intende per:
1) Computer– un apparecchio che esegue operazioni logiche ed elabora dati, avvalendosi di dispositivi per l’immissione dei dati e di schermo e comprende un’unità di elaborazione centrale (CPU) per eseguire tali operazioni. Ai fini della presente decisione, i computer comprendono le sole unità fisse, compresi i computer «da scrivania», i computer «da scrivania» integrati e i terminal leggeri.
Se un computer è commercializzato con un monitor, una tastiera o qualsivoglia altro dispositivo di immissione, anche tali dispositivi devono soddisfare i requisiti. È possibile presentare domanda per le tastiere e i monitor quali elementi a sé stanti.
2) Monitor del computer– uno schermo e i relativi componenti elettronici contenuti in un unico alloggiamento, o integrati nel computer (ad esempio, computer desktop integrato), in grado di visualizzare i dati in uscita da un computer attraverso uno o più ingressi, quali le schede VGA, DVI, Display Port e/o IEEE 1394. Esempi di tecnologie di visualizzazione sono il tubo catodico (CRT) e lo schermo a cristalli liquidi (LCD).
3) Tastiera– un dispositivo per l’immissione dei dati costituita da una serie di tasti a pressione per inserire dati discreti nel computer.
4) Alimentatore elettrico esterno– un componente separato esterno all’alloggiamento del computer progettato per convertire la tensione di rete alternata (CA) in ingresso in tensione continua (CC) a basso voltaggio ai fini dell’alimentazione del computer. Un alimentatore esterno deve essere collegato al computer mediante connessioni, cavi o altri cablaggi amovibili o connettori di tipo maschio/femmina.
5) Alimentatore elettrico interno– un componente interno all’alloggiamento del computer progettato per convertire la tensione alternata in ingresso in tensione continua ai fini dell’alimentazione dei componenti del computer. Ai fini di tale definizione, un alimentatore interno deve trovarsi all’interno dell’alloggiamento del computer, ma essere separato dalla scheda madre del computer. L’alimentatore deve essere collegato alla rete elettrica attraverso un singolo cavo senza circuiti intermedi fra l’alimentatore e la rete elettrica. Tutte le connessioni elettriche dall’alimentatore ai componenti del computer, fatta eccezione per una connessione a corrente continua per uno schermo da computer in un computer «da scrivania» integrato, devono inoltre trovarsi all’interno dell’alloggiamento del computer (ossia non devono essere presenti cavi esterni tra l’alimentatore e il computer o singoli componenti). I convertitori interni CC-CC utilizzati per convertire una singola tensione continua da un alimentatore esterno in tensioni multiple da utilizzare nel computer non sono considerati alimentatori interni.
6) Computer da scrivania– un computer la cui unità principale è progettata per essere collocata in una postazione fissa, spesso su un tavolo o sul pavimento. I computer «da scrivania» non sono progettati per essere trasportati e utilizzano uno schermo, una tastiera e un mouse esterni. I computer «da scrivania» sono progettati per un’ampia gamma di applicazioni in ambiente domestico e professionale.
7) Computer– «da scrivania»integrato – un sistema «da scrivania» nel quale il computer e lo schermo funzionano come unità singola che riceve l’alimentazione CA tramite un unico cavo. Esistono due forme di computer «da scrivania» integrati: 1) un sistema dove lo schermo e il computer sono fisicamente combinati in una singola unità; oppure 2) un sistema che si presenta come un sistema unico nel quale lo schermo è separato, ma collegato alla struttura principale con un cavo di alimentazione CC e sia il computer, sia lo schermo sono collegati a un’unica fonte di alimentazione. In quanto sottoinsieme dei «da scrivania», i sistemi «da scrivania» integrati sono in genere progettati per svolgere funzioni analoghe ai computer «da scrivania».
8) Terminal leggero– un computer con alimentazione indipendente che dipende da una connessione a distanza con risorse informatiche per ottenere le funzioni primarie. Le principali operazioni informatiche (per esempio l’esecuzione di programmi, lo stoccaggio di dati, l’interazione con altre risorse internet, ecc.) sono eseguite utilizzando risorse remote. I terminal leggeri oggetto della presente definizione si limitano ai dispositivi non dotati di supporti di stoccaggio a rotazione integrati. Ai fini della presente definizione l’unità principale di un terminale leggero deve essere progettata per essere collocata in una posizione permanente (per esempio su una scrivania) e non per essere trasportata.
9) Unità di elaborazione grafica discreta (GPU)– un processore grafico con un’interfaccia di controllo di memoria locale e una memoria locale specifica per la grafica.
Articolo 3
Al fine di conseguire l’Ecolabel UE ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, un articolo deve rientrare nel gruppo di prodotti «personal computer» secondo la definizione di cui all’articolo 1 della presente decisione e deve soddisfare i criteri ecologici nonché le relative prescrizioni in materia di valutazione e verifica fissate nell’allegato della presente decisione.
Articolo 4
I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «personal computer» e le relative prescrizioni in materia di valutazione e verifica sono validi per tre anni dalla data di adozione della presente decisione.
Articolo 5
A fini amministrativi, al gruppo di prodotti «personal computer» è assegnato il numero di codice «013».
Articolo 6
La decisione 2005/341/CE è abrogata.
Articolo 7
1. In deroga all’articolo 6, le domande relative all’Ecolabel UE per il gruppo di prodotti «personal computer» presentate prima della data di adozione della presente decisione sono valutate in base ai criteri fissati dalla decisione 2005/341/CE.
2. Le domande per l’assegnazione dell’Ecolabel UE ai prodotti appartenenti al gruppo «personal computer» presentate a partire dalla data di adozione della presente decisione ed entro e non oltre il 30 giugno 2011 possono basarsi sui criteri di cui alla decisione 2005/341/CE o sui criteri stabiliti dalla presente decisione.
Queste domande sono valutate conformemente ai criteri su cui si basano.
3. Se l’Ecolabel UE è assegnato in base a una domanda valutata secondo i criteri fissati dalla decisione 2005/341/CE, tale marchio può essere utilizzato per dodici mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Articolo 8
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2011.
Per la Commissione
Janez POTOČNIK
Membro della Commissione
(1) GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.
(2) GU L 242 del 12.9.2001, pag. 4.
(3) GU L 115 del 4.5.2005, pag. 1.
(4) GU L 381 del 28.12.2006, pag. 24.
(5) GU C 186 del 9.7.2010, pag. 1.
ALLEGATO
QUADRO DI RIFERIMENTO
Finalità dei criteri
I criteri mirano a promuovere la riduzione dei danni ambientali o dei rischi connessi all’uso dell’energia (surriscaldamento del pianeta, acidificazione, esaurimento delle fonti di energia non rinnovabili), limitando il consumo energetico, riducendo i danni ecologici connessi all’uso di risorse naturali e i danni ambientali connessi all’uso di sostanze pericolose, con la limitazione dell’uso di tali sostanze.
CRITERI
Ai fini dell’articolo 3 si stabiliscono criteri per gli aspetti in appresso:
|
Schermo |
Tastiera |
Personal computer |
Risparmio energetico: computer |
|
|
X |
Risparmio energetico: monitor |
X |
|
X |
Requisiti per la gestione dell’energia |
X |
|
X |
Alimentazione: interna |
|
|
X |
Assenza di mercurio nella retroilluminazione dello schermo |
X |
|
X |
Sostanze, miscele e parti in plastica pericolose |
X |
X |
X |
Rumore |
|
|
X |
Contenuto di materiali riciclati |
X |
X |
X |
Istruzioni per l’uso |
X |
X |
X |
Facilità di smontaggio |
X |
X |
X |
Riparabilità |
X |
|
X |
Prolungamento della durata di vita |
|
|
X |
Imballaggio |
X |
X |
X |
Requisiti di valutazione e verifica
Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di valutazione e verifica.
Nel caso in cui il richiedente sia tenuto a fornire dichiarazioni, documenti, analisi, rapporti di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, tale documentazione può a seconda dei casi, provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori e/o dai fornitori di questi ultimi e così via.
Ove possibile, le prove devono essere effettuate da laboratori che soddisfino i requisiti generali stabiliti dalla norma EN ISO 17025 o da norme equivalenti. Se del caso, possono essere utilizzati metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio se l’organismo competente che esamina la domanda li ritiene equivalenti.
CRITERI DEL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA DELL’UNIONE EUROPEA
Criterio 1 — Risparmio energetico
a) Risparmio energetico per i computer «da scrivania», i computer «da scrivania» integrati e i terminal leggeri
Le prestazioni dei computer «da scrivania» e dei computer «da scrivania» integrati in termini di efficienza energetica devono essere superiori alle pertinenti prescrizioni per categoria di efficienza energetica fissate nell’accordo quale modificato da ENERGY STAR v5.0 almeno di quanto segue:
— |
categoria A: 40 %, |
— |
categoria B: 25 %, |
— |
categoria C: 25 %, |
— |
categoria D: 30 %. |
Le prestazioni dei terminal leggeri in termini di efficienza energetica devono essere almeno pari alle prescrizioni di efficienza energetica per terminal leggeri fissati da ENERGY STAR v5.0.
È possibile applicare allo stesso livello gli adeguamenti di capacità consentiti nell’ambito dell’accordo quale modificato da ENERGY STAR v5.0, fatta eccezione per gli elaboratori grafici discreti (GPU) cui non sono consentiti margini supplementari.
b) Risparmio energetico per gli schermi:
i) |
Le prestazioni dello schermo del computer in termini di efficienza energetica in modalità attiva devono essere superiori di almeno il 30 % alle prescrizioni in materia di efficienza energetica fissate in ENERGY STAR v.5.0; |
ii) |
lo schermo del computer in modalità di veglia deve avere un consumo energetico non superiore a 1 W; |
iii) |
lo schermo del computer deve avere un consumo di energia in modalità accesa uguale o inferiore a 100 W misurati in stato di massima luminosità; |
iv) |
lo schermo del computer in modalità spenta deve avere un consumo non superiore a 0,5 W. |
Valutazione e verifica: il richiedente deve dichiarare all’organismo competente la conformità del prodotto a questi requisiti.
Criterio 2 — Gestione del consumo
Il computer deve soddisfare i seguenti requisiti in materia di gestione del consumo (1).
a) Requisiti per la gestione del consumo
I personal computer devono essere distribuiti con il sistema di gestione del consumo in funzione. Le impostazioni della gestione del consumo devono corrispondere a quanto segue:
i) |
dopo 10 minuti — oscuramento dello schermo (modo di veglia); |
ii) |
dopo 30 minuti — passaggio alla modalità di riposo del computer (livello di sistema S3, sospeso in RAM) (2). |
b) Requisiti di rete per la gestione del consumo
i) |
I personal computer predisposti per il protocollo Ethernet devono avere la possibilità di inserire e disinserire la funzione di Wake on LAN (WOL) nel modo di veglia. |
c) Requisiti di rete per la gestione del consumo (applicabile ai personal computer distribuiti attraverso i soli canali aziendali)
i) |
I personal computer predisposti per il protocollo Ethernet devono soddisfare uno dei seguenti requisiti (3):
|
ii) |
i personal computer predisposti per il protocollo Ethernet devono essere in grado di abbandonare la modalità di veglia sia in remoto (via rete), sia previa impostazione (per esempio con un dispositivo Real Time Clock). Il produttore garantisce, quando ne ha il controllo (ossia quando la configurazione avviene mediante impostazione dell’hardware e non del software), che tali impostazioni possono essere gestite a livello centrale, secondo le preferenze del cliente, con gli strumenti forniti dal produttore. |
Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire all’organismo competente una dichiarazione che attesti che il computer è stato distribuito con le impostazioni di gestione del consumo di cui sopra o superiori.
Criterio 3 — Alimentatori interni
Gli alimentatori interni devono soddisfare almeno le prescrizioni di efficienza energetica per gli alimentatori interni fissate da ENERGY STAR v5.0.
Valutazione e verifica: il richiedente deve dichiarare all’organismo competente la conformità del prodotto a questi requisiti.
Criterio 4 — Mercurio nelle lampade fluorescenti
Non è consentita l’aggiunta intenzionale di mercurio o dei suoi composti alla retroilluminazione del personal computer.
Valutazione e verifica: il richiedente è tenuto a dichiarare all’organismo competente che la retroilluminazione dello schermo del personal computer non contiene oltre 0,1 mg di mercurio o dei suoi composti per lampada. Il richiedente è inoltre tenuto a fornire una breve descrizione del sistema di illuminazione impiegato.
Criterio 5 — Sostanze e miscele pericolose
Conformemente all’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 66/2010, il prodotto o le sue parti non devono contenere le sostanze di cui all’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), né le sostanze o le miscele che rispondono ai criteri di classificazione delle seguenti classi o categorie di pericolo ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
Elenco delle indicazioni di pericolo e delle frasi di rischio:
Indicazione di pericolo (6) |
Frase di rischio (7) |
H300 Mortale se ingerito |
R28 |
H301 Tossico se ingerito |
R25 |
H304 Può essere mortale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie |
R65 |
H310 Mortale a contatto con la pelle |
R27 |
H311 Tossico a contatto con la pelle |
R24 |
H330 Mortale se inalato |
R23/26 |
H331 Tossico se inalato |
R23 |
H340 Può provocare alterazioni genetiche |
R46 |
H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche |
R68 |
H350 Può provocare il cancro |
R45 |
H350i Può provocare il cancro se inalato |
R49 |
H351 Sospettato di provocare il cancro |
R40 |
H360F Può nuocere alla fertilità |
R60 |
H360D Può nuocere al feto |
R61 |
H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto |
R60/61/60-61 |
H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto |
R60/63 |
H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità |
R61/62 |
H361f Sospettato di nuocere alla fertilità |
R62 |
H361d Sospettato di nuocere al feto |
R63 |
H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto. |
R62-63 |
H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno |
R64 |
H370 Provoca danni agli organi |
R39/23/24/25/26/27/28 |
H371 Può provocare danni agli organi |
R68/20/21/22 |
H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta |
R48/25/24/23 |
H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta |
R48/20/21/22 |
H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici |
R50 |
H410 Altamente tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata |
R50-53 |
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata |
R51-53 |
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata |
R52-53 |
H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata |
R53 |
EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono |
R59 |
EUH029 A contatto con l’acqua libera un gas tossico |
R29 |
EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico |
R31 |
EUH032 A contatto con acidi libera un gas altamente tossico |
R32 |
EUH070 Tossico per contatto oculare |
R39-41 |
È esonerato dal predetto requisito l’uso di sostanze o miscele le cui proprietà, durante la lavorazione, subiscono modifiche tali da eliminare il rischio identificato (per esempio non sono più biodisponibili o subiscono mutamenti chimici).
I limiti di concentrazione delle sostanze o delle miscele che rispondono ai criteri di classificazione secondo le classi o le categorie di pericolo di cui alla precedente tabella, e delle sostanze che rispondono ai criteri di cui all’articolo 57, lettere a), b) o c), del regolamento (CE) n. 1907/2006, non devono superare i limiti di concentrazione generici o specifici fissati ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1272/2008. Qualora siano fissati limiti di concentrazione specifici, questi prevalgono su quelli generici.
I limiti di concentrazione delle sostanze che rispondono ai criteri di cui all’articolo 57, lettere d), e) o f), del regolamento (CE) n. 1907/2006, non devono superare lo 0,1 % in peso/peso.
Le sostanze o usi di sostanze che seguono sono esplicitamente esonerati da detto requisito:
Parti omogenee di peso inferiore a 10 g |
Tutte le indicazioni di pericolo e le frasi di rischio di cui sopra |
Nickel in acciaio inossidabile |
|
Valutazione e verifica: per ciascuna parte di peso superiore a 10 g, il richiedente deve fornire una dichiarazione di conformità al presente criterio, congiuntamente alla documentazione pertinente, quali le dichiarazioni di conformità firmate dai fornitori delle sostanze e le copie delle pertinenti schede di sicurezza, conformemente all’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 per le sostanze o le miscele. I limiti di concentrazione devono essere precisati nelle schede di sicurezza, conformemente all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006 per le sostanze e le miscele.
Criterio 6 — Sostanze elencate ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006
Non sono concesse deroghe all’esclusione di cui all’articolo 6, paragrafo 6, in materia di sostanze identificate quali sostanze estremamente problematiche e incluse nell’elenco di cui all’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006, presenti nelle miscele, in un articolo o in qualsiasi parte omogenea di un articolo complesso, in concentrazione superiore allo 0,1 %. Qualora la concentrazione sia inferiore allo 0,1 %, si applicano i limiti di concentrazione specifici fissati ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1272/2008.
Valutazione e verifica: l’elenco delle sostanze identificate come sostanze estremamente problematiche e incluse nell’elenco delle sostanze candidate, stabilito a norma dell’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006, è reperibile all’indirizzo che segue:
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp
Alla data della domanda si deve fare riferimento all’elenco.
Il richiedente deve fornire una dichiarazione di conformità a tale criterio, congiuntamente alla documentazione pertinente, quali le dichiarazioni di conformità firmate dai fornitori delle sostanze e le copie delle pertinenti schede di sicurezza, conformemente all’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 per le sostanze o le miscele. I limiti di concentrazione devono essere precisati nelle schede di sicurezza, conformemente all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006 per le sostanze e le miscele.
Criterio 7 — parti di plastica
a) |
Se nel processo di produzione sono impiegate sostanze plastificanti, queste devono soddisfare i requisiti relativi alle sostanze pericolose di cui ai criteri 5 e 6. Inoltre nel prodotto non possono essere aggiunti intenzionalmente DNOP (ftalato di diottile), DINP (ftalato di diisononile) e DIDP (ftalato di diisodecile); |
b) |
le parti di plastica non possono contenere oltre il 50 % del peso in cloruri; |
c) |
è consentito soltanto l’utilizzo di prodotti biocidi contenenti i principi attivi biocidi che figurano nell’allegato IA della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), autorizzati per l’utilizzo nei computer. |
Valutazione e verifica: deve essere trasmesso all’organismo competente responsabile del rilascio del marchio di qualità ecologica un certificato firmato dal produttore del computer in cui si dichiara la conformità ai requisiti in questione. Allo stesso organismo devono essere inoltre fornite una dichiarazione di conformità firmata dai fornitori delle materie plastiche e dei biocidi, nonché le copie delle pertinenti schede di sicurezza riguardanti i materiali e le sostanze. Tutti i biocidi utilizzati devono essere chiaramente indicati.
Criterio 8 — Rumore
Conformemente al paragrafo 3.2.5 della norma ISO 9296, il «livello di rumorosità ponderato A dichiarato» (re l pW) dell’unità di sistema del personal computer non deve superare:
— |
40 dB (A) in modalità «stand-by», |
— |
45 dB (A) in fase di accesso a un disco rigido. |
Valutazione e verifica: il richiedente è tenuto a fornire all’organismo competente una relazione che certifichi che i livelli di emissioni acustiche sono stati misurati conformemente alla norma ISO 7779 e dichiarati conformi alla norma ISO 9296. In detta relazione devono essere dichiarati i valori ottenuti dalla misurazione delle emissioni acustiche sia in modalità «stand-by», sia in fase di accesso a un disco rigido, conformemente a quanto disposto nel paragrafo 3.2.5 della norma ISO 9296.
Criterio 9 — Contenuto di materiali riciclati
L’alloggiamento esterno in plastica dell’unità di sistema, lo schermo e la tastiera devono possedere un contenuto riciclato post consumo non inferiore al 10 % della massa.
Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire all’organismo competente una dichiarazione che attesti la percentuale di contenuto riciclato post consumo.
Criterio 10 — Istruzioni per l’uso
Il personal computer e lo schermo devono essere venduti allegando le istruzioni per l’uso in cui devono figurare le avvertenze sulle corrette modalità d’uso a tutela dell’ambiente. Le informazioni devono essere presentate nelle istruzioni d’uso in un unico punto di facile individuazione, nonché sul sito web del fabbricante. Queste informazioni devono comprendere in particolare:
a) |
il consumo energetico, ossia il valore TEC conforme a ENERGY STAR v5.0, nonché la potenza massima assorbita per ciascuna modalità operativa. Devono inoltre essere fornite istruzioni sulle modalità di impiego delle modalità di risparmio energetico dell’apparecchio; |
b) |
l’informazione che l’efficienza energetica riduce il consumo di energia, consentendo in tal modo un risparmio economico in termini di consumi elettrici e che scollegare il personal computer o lo schermo azzera tale consumo; |
c) |
le seguenti indicazioni sui modi per ridurre il consumo di energia quando il personal computer e/o lo schermo non sono utilizzati:
|
d) |
nel manuale di istruzioni o sul sito web del produttore devono essere presenti informazioni in merito al servizio di assistenza e riparazione del personal computer e/o dello schermo, compresi i relativi recapiti; |
e) |
le istruzioni per il corretto smaltimento dei personal computer e/o degli schermi presso le discariche per i rifiuti domestici o mediante i programmi di ritiro applicati dai rivenditori, a seconda dei casi, devono essere conformi alla direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9); |
f) |
le informazioni relative all’assegnazione dell’Ecolabel UE al prodotto con una breve spiegazione delle implicazioni di questo riconoscimento e con l’indicazione del sito web http://www.ecolabel.eu per ottenere ulteriori informazioni; |
g) |
i manuali di istruzioni o di riparazione devono contenere materiali riciclati e non possono contenere carta sbiancata con cloro. |
Valutazione e verifica: il richiedente deve dichiarare la conformità del prodotto a questi requisiti e fornire all’organismo competente una copia del manuale di istruzioni. Tale manuale deve quindi essere caricato sul computer, per essere a disposizione dell’utente, nonché essere consultabile sul sito web del produttore.
Criterio 11 — Riparabilità da parte dell’utente finale
Il richiedente deve fornire all’utente finale istruzioni chiare sotto forma di manuale (in copia fisica o virtuale) per consentire di effettuare riparazioni di modesta entità. Il richiedente deve garantire la disponibilità dei pezzi di ricambio almeno nei cinque anni successivi alla cessazione della produzione del personal computer e/o dello schermo.
Valutazione e verifica: il richiedente deve dichiarare all’organismo competente la conformità del prodotto a questi requisiti, trasmettendo una copia del manuale di riparazione.
Criterio 12 — Facilità di smontaggio
Il produttore deve dimostrare che il personal computer/schermo può essere agevolmente smontato da professionisti qualificati, avvalendosi degli strumenti di norma utilizzati per effettuare riparazioni e sostituzioni di parti usurate, aggiornare parti più vecchie o obsolete, nonché separare parti e materiali al momento del riciclaggio o del riutilizzo.
Per agevolare lo smontaggio:
a) |
i componenti fissi all’interno del personal computer devono poter essere smontati, per esempio per mezzo di viti e fissaggi a scatto, soprattutto nel caso di parti contenenti sostanze pericolose; |
b) |
i circuiti stampati e/o altri componenti contenenti metalli preziosi devono essere facilmente asportabili per mezzo di metodi di separazione manuale, sia dal prodotto nel suo complesso, sia dagli specifici componenti che contengono tali circuiti, quali i dischi, al fine di incrementare il recupero dei materiali pregiati; |
c) |
tutte le parti in plastica dell’alloggiamento o dei coperchi devono essere prive di rivestimenti di superficie incompatibili con il riciclaggio o il riutilizzo; |
d) |
le parti in plastica devono essere fabbricate con un solo polimero o con polimeri compatibili per il riciclaggio e recare la marcatura pertinente ISO 11469 se hanno massa superiore a 25 g; |
e) |
non devono essere utilizzati componenti metallici non separabili; |
f) |
devono essere raccolti dati sulla natura e la quantità delle sostanze pericolose presenti nel personal computer conformemente alla direttiva 2006/121/CE del Consiglio (10) e al sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS). |
Valutazione e verifica: un rapporto di prova contenente informazioni sullo smontaggio del personal computer deve essere trasmesso unitamente alla domanda. Il rapporto deve includere un diagramma esploso del personal computer con l’indicazione dei principali componenti e deve inoltre identificare le eventuali sostanze pericolose presenti all’interno dei componenti. Può essere realizzato in forma scritta o audiovisiva. Le informazioni riguardanti le sostanze pericolose devono essere fornite all’organismo competente responsabile sotto forma di elenco di materiali indicante il tipo di materiale, la quantità utilizzata e l’ubicazione.
Criterio 13 — Prolungamento della durata di vita
I personal computer devono essere dotati di elementi che consentano quanto segue:
i) |
possibilità di sostituire e aggiornare la memoria e le schede grafiche; |
ii) |
possibilità di espansione, con la presenza di almeno quattro porte USB. |
Il computer deve essere concepito inoltre in modo che i principali componenti (compresi i dischi di memoria, i processori e le schede) possano essere sostituiti e/o aggiornati agevolmente dall’utente, per esempio impiegando alloggiamenti a incastro, a cassetto o a cartuccia per i componenti.
Valutazione e verifica: il richiedente deve dichiarare all’organismo competente la conformità del prodotto a questi requisiti.
Criterio 14 — Imballaggio
Nel caso in cui si faccia uso di scatole di cartone, esse devono essere costituite almeno per l’80 % da materiale riciclato. Se nell’imballaggio finale si utilizzano sacchi di plastica, questi devono essere costituiti almeno al 75 % da materiale riciclato oppure devono essere biodegradabili o compostabili, secondo quanto disposto dalla norma EN 13432.
Valutazione e verifica: al momento della presentazione della domanda si deve presentare un campione dell’imballaggio del prodotto, con la relativa dichiarazione attestante la conformità a tale criterio. Deve essere conforme al presente criterio solo l’imballaggio primario, come definito dalla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11).
Criterio 15 — Informazioni riportate sull’Ecolabel
In caso di utilizzo della versione estesa del logo (etichetta facoltativa) deve comparire il seguente testo:
«— |
Ad alta efficienza energetica |
— |
Progettato per essere facilmente riciclato, riparato e aggiornato |
— |
Retroilluminazione priva di mercurio (se si stanno etichettando monitor)». |
Valutazione e verifica: il richiedente dichiara all’organismo competente che il prodotto è conforme a questi requisiti e fornisce una copia dell’Ecolabel come comparirà sull’imballaggio e/o sul prodotto e/o sulla documentazione di accompagnamento.
(1) Quali definite da ENERGY STAR v5.0, eccetto per il requisito relativo al modo di veglia dello schermo.
(2) Non applicabile ai terminal leggeri.
(3) Terminal leggeri (si applica solo se gli aggiornamenti del software dalla rete gestita a livello centrale sono eseguiti mentre l’unità è in modo veglia o spento. Questo requisito non si applica ai terminal leggeri il cui quadro standard per l’aggiornamento dei software client non richiede la programmazione al di fuori delle ore di lavoro).
(4) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(5) GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.
(6) Come disposto dal regolamento (CE) n. 1272/2008.
(7) Come disposto dalla direttiva 67/548/CEE (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1).
(8) GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.
(9) GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24.