Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0332

    Decisione 2011/332/PESC del Consiglio, del 7 giugno 2011 , che modifica la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

    GU L 149 del 8.6.2011, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/06/2011

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/332/oj

    8.6.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 149/10


    DECISIONE 2011/332/PESC DEL CONSIGLIO

    del 7 giugno 2011

    che modifica la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 28 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (1).

    (2)

    È opportuno modificare la decisione 2011/137/PESC al fine di tenere in considerazione le disposizioni specifiche per le misure restrittive applicabili alle autorità portuali.

    (3)

    Tenuto conto della gravità della situazione in Libia, altre entità dovrebbero essere inserite nell’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell’allegato IV della decisione 2011/137/PESC,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    All’articolo 6 della decisione 2011/137/PESC è aggiunto il paragrafo seguente:

    «2 bis.   Per quanto riguarda le autorità portuali, il divieto di mettere fondi, attività finanziarie o risorse economiche a disposizione delle persone o entità di cui al paragrafo 1, lettera b), non preclude l’esecuzione, fino al 15 luglio 2011, dei contratti conclusi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente decisione, ad esclusione dei contratti relativi a petrolio, gas e prodotti raffinati.»

    Articolo 2

    Le entità elencate nell’allegato della presente decisione sono aggiunte nell’elenco riportato nell’allegato IV della decisione 2011/137/PESC.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Bruxelles, addì 7 giugno 2011.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    MARTONYI J.


    (1)  GU L 58 del 3.3.2011, pag. 53.


    ALLEGATO

    Entità di cui all'articolo 2

     

    Nome

    Informazioni identificative

    Motivi

    Data di inserimento nell'elenco

    1.

    Autorità portuale di Tripoli

    Autorità portuale: Socialist Ports Company (per quanto riguarda l'attività del porto di Tripoli)

    Tel +218 21 43946

    Sotto il controllo del regime di Gheddafi

    7.06.2011

    2.

    Autorità portuale di Al Khoms

    Autorità portuale: Socialist Ports Company (per quanto riguarda l'attività del porto di Al Khoms

    Tel +218 21 43946

    Sotto il controllo del regime di Gheddafi

    7.06.2011

    3.

    Autorità portuale di Brega

     

    Sotto il controllo del regime di Gheddafi

    7.06.2011

    4.

    Autorità portuale di Ras Lanuf

    Autorità portuale: Veba Oil Operations BV

    Address: PO Box 690

    Tripoli, Libya

    Phone: +218 21 333 0081

    Sotto il controllo del regime di Gheddafi

    7.06.2011

    5.

    Autorità portuale di Zawia

     

    Sotto il controllo del regime di Gheddafi

    7.06.2011

    6.

    Autorità portuale di Zuwara

    Autorità portuale: Authority of Zuara

    PO Box 648

    Port Affairs and Marine Transport

    Tripoli

    Libya

    Tel +218 25 25305

    Sotto il controllo del regime di Gheddafi

    7.06.2011


    Top