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Document 32011D0234

    2011/234/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, dell’ 11 aprile 2011 , concernente la non iscrizione del diclobenil nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2011) 2437] Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 98 del 13.4.2011, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/234/oj

    13.4.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 98/14


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    dell’11 aprile 2011

    concernente la non iscrizione del diclobenil nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

    [notificata con il numero C(2011) 2437]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2011/234/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 1490/2002 (3) stabiliscono le modalità attuative della seconda e della terza fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il diclobenil.

    (2)

    A norma dell’articolo 11 septies, dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a) e dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 1490/2002, è stata adottata la decisione 2008/754/CE della Commissione, del 18 settembre 2008, concernente la non iscrizione del diclobenil nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza (4).

    (3)

    A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il notificante iniziale (di seguito «il richiedente») ha presentato una nuova domanda di applicazione della procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nel suo allegato I (5).

    (4)

    La domanda è stata presentata al Regno Unito, designato Stato membro relatore nel regolamento (CE) n. 1490/2002. Il termine per la procedura accelerata è stato rispettato. La specifica della sostanza attiva e gli utilizzi indicati sono quelli oggetto della decisione 2008/754/CE. La domanda rispetta anche gli altri requisiti di sostanza e di procedura di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 33/2008.

    (5)

    Il Regno Unito ha valutato i dati aggiuntivi forniti dal richiedente ed ha redatto una relazione supplementare, inviata il 7 ottobre 2009 all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») e alla Commissione. L’Autorità ha trasmesso tale relazione agli altri Stati membri e al richiedente perché questi le inviassero le loro osservazioni, che sono state poi trasmesse alla Commissione. In conformità all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008 e su richiesta della Commissione, l’Autorità ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sul diclobenil il 29 luglio 2010 (6). Il progetto di relazione di valutazione, la relazione supplementare e le conclusioni dell’Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e approvati l’11 marzo 2011, sotto forma di rapporto di riesame della Commissione sul diclobenil.

    (6)

    La relazione supplementare dello Stato membro relatore e le conclusioni dell’Autorità si concentrano sugli aspetti preoccupanti che hanno determinato la non iscrizione della sostanza, in particolare l’esposizione attraverso il consumo di acqua potabile e la lisciviazione nelle acque sotterranee. Il rapporto di riesame sul diclobenil ha individuato ulteriori aspetti preoccupanti.

    (7)

    Il richiedente ha fornito altre informazioni, in particolare riguardo alla lisciviazione nelle acque sotterranee, l’esposizione attraverso il consumo di acqua potabile, i rischi per gli uccelli e i mammiferi e i metodi di analisi delle impurità nel materiale tecnico e dei prodotti di origine animale.

    (8)

    Le informazioni aggiuntive presentate dal richiedente non hanno però consentito di eliminare tutte le preoccupazioni specifiche emerse in relazione al diclobenil.

    (9)

    Dalla valutazione di detta sostanza attiva sono emersi vari elementi preoccupanti. Sono stati rilevati alcuni effetti inaccettabili sull’ambiente. In particolare, la possibile contaminazione delle acque sotterranee da parte del metabolita molto persistente 2,6-diclorobenzamide (BAM) potrà essere molto forte, con concentrazioni molto superiori a 10 μg/l per tutti gli scenari ricreati con modelli previsionali. Esiste la possibilità che il metabolita BAM venga trasportato a lunga distanza nell’atmosfera. Sono stati constatati un grave rischio acuto per gli uccelli e un grave rischio a lungo termine per i mammiferi e gli uccelli che si nutrono di lombrichi. I dati disponibili erano insufficienti per valutare la natura dei residui del metabolita BAM nei prodotti lavorati.

    (10)

    La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sulle conclusioni dell’Autorità. La Commissione ha inoltre invitato il richiedente a presentare osservazioni sul progetto di rapporto di riesame, conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008. Il richiedente ha presentato osservazioni che sono state oggetto di un attento esame.

    (11)

    Nonostante le argomentazioni avanzate dal richiedente, le preoccupazioni emerse permangono e le valutazioni effettuate in base alle informazioni fornite e vagliate durante le riunioni degli esperti dell’Autorità non hanno dimostrato che, nelle condizioni di uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti diclobenil soddisfano in generale alle prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.

    (12)

    Il diclobenil non può quindi essere iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

    (13)

    Per ragioni di chiarezza, occorre abrogare la decisione 2008/754/CE.

    (14)

    La presente decisione non pregiudica la presentazione di un’altra domanda per il diclobenil, in conformità all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e al capo II del regolamento (CE) n. 33/2008.

    (15)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il diclobenil non è iscritto come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

    Articolo 2

    La decisione 2008/754/CE della Commissione è abrogata.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, l’11 aprile 2011.

    Per la Commissione

    John DALLI

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

    (2)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

    (3)  GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

    (4)  GU L 258 del 26.9.2008, pag. 70.

    (5)  GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.

    (6)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance dichlobenil (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva diclobenil). EFSA Journal 2010; 8(8):1705. [68 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1705. Disponibile sul sito: www.efsa.europa.eu/efsajournal


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