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Document 32011D0212(01)

    Decisione n. H6, del 16 dicembre 2010 , concernente l'applicazione dei principi riguardanti la totalizzazione dei periodi a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera

    GU C 45 del 12.2.2011, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    12.2.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 45/5


    DECISIONE N. H6

    del 16 dicembre 2010

    concernente l'applicazione dei principi riguardanti la totalizzazione dei periodi a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

    (Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)

    2011/C 45/04

    LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE

    visto l'articolo 72, lettera a) del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), ai sensi del quale la Commissione amministrativa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2),

    in conformità delle condizioni stabilite nel secondo comma dell'articolo 71, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 883/2004,

    considerando quanto segue:

    (1)

    l'articolo 1, lettera t) del regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce la definizione di «periodo assicurativo». Dalla formulazione del predetto articolo del regolamento in questione si evince che i periodi assimilati sono equivalenti ai periodi assicurativi e non è necessario che siano equivalenti ai periodi di contribuzione.

    (2)

    L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 883/2004 definisce il principio della totalizzazione dei periodi. Questo principio deve essere applicato in modo uniforme tale da comprendere la totalizzazione dei periodi che, a norma della legislazione nazionale, sono presi in considerazione unicamente in termini di acquisizione del diritto o di aumento della misura della prestazione.

    (3)

    Il considerando 10 del regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce che il principio di assimilazione di certi fatti o eventi non deve interferire con il principio della totalizzazione dei periodi.

    (4)

    Quando si applica il principio della totalizzazione dei periodi, come stabilito dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 883/2004, occorre garantire che i periodi assicurativi comunicati in quanto tali da uno Stato membro siano accettati dallo Stato membro destinatario senza metterne in discussione la natura.

    (5)

    Al tempo stesso, occorre riconoscere il principio secondo il quale gli Stati membri restano competenti per determinare le condizioni previste dalla loro legislazione nazionale per il riconoscimento delle prestazioni di sicurezza sociale — purché queste condizioni siano applicate in modo non discriminatorio — e affermare che questo principio non viene messo in discussione dal principio della totalizzazione. Lo Stato membro destinatario deve, in primo luogo, accettare tutti i periodi comunicati in quanto tali per superare eventuali ostacoli all'apertura di un diritto e poi, in secondo luogo, determinare se vengono soddisfatti gli ulteriori requisiti previsti dalla loro legislazione nazionale.

    (6)

    La definizione di «periodi assicurativi» è rimasta immutata nell'articolo 1, lettera t) del regolamento (CE) n. 883/2004 rispetto all'articolo 1, lettera r) del regolamento (CEE) n. 1408/71.

    (7)

    Dato che questa decisione ha come obiettivo la certezza del diritto, essa deve applicarsi unicamente ai casi decisi dopo la sua entrata in vigore,

    HA DECISO QUANTO SEGUE:

    1.

    Tutti i periodi assicurativi — siano essi contributivi o assimilati ai periodi assicurativi ai sensi della legislazione nazionale — soddisfano la nozione di «periodi assicurativi» ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009.

    2.

    Tutti i periodi per il relativo rischio maturati ai sensi della legislazione di un altro Stato membro, vanno presi in considerazione unicamente applicando il principio della totalizzazione dei periodi stabilito dagli articoli 6 del regolamento (CE) n. 883/2004 e 12 del regolamento (CE) n. 987/2009. Il principio della totalizzazione prevede che i periodi comunicati da altri Stati membri vengano totalizzati senza che la loro natura sia messa in discussione.

    3.

    Gli Stati membri restano tuttavia competenti — dopo aver applicato il principio della totalizzazione di cui al punto 2 — per determinare le altre condizioni richieste dalla loro legislazione per la concessione delle prestazioni di sicurezza sociale, tenuto conto dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 883/2004 — purché tali condizioni siano applicate in modo non discriminatorio — e tale principio non è pregiudicato dall’applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 883/2004.

    4.

    La presente decisione si applica unicamente ai casi decisi dopo la sua entrata in vigore.

    5.

    Gli esempi forniti in allegato relativi all'applicazione pratica dei punti 1, 2 e 3 della presente decisione costituiscono parte di quest'ultima.

    6.

    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    La Presidente della Commissione amministrativa

    Keyina MPEYE


    (1)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

    (2)  GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.


    ALLEGATO

    ESEMPI RIGUARDANTI L'APPLICAZIONE PRATICA DEI PUNTI 1, 2 E 3 DELLA PRESENTE DECISIONE

    Esempio relativo all'applicazione dei punti 1 e 2 della decisione:

    Secondo la legislazione dello Stato membro A, la persona assicurata ha 10 anni di periodi contributivi e 2 anni di periodi equivalenti che dalla sua legislazione sono presi in considerazione unicamente per il calcolo.

    Come stabilito dal punto 1 della decisione, i periodi da comunicare allo Stato membro B sono di 12 anni.

    Come prevede il punto 2 (e il considerando 2) della decisione, lo Stato membro B deve tener conto di questi 12 anni di periodi in quanto tali ai fini della totalizzazione.

    Esempio relativo all'applicazione dei punti 2 e 3 della decisione:

    Secondo la legislazione dello Stato membro A, la persona assicurata ha 30 anni di contributi legati all'«esercizio effettivo di un'attività lavorativa». La legislazione nazionale dello Stato membro A prevede, quale condizione per ottenere la pensione anticipata, che l'interessato abbia almeno 35 anni di contributi legati all'«esercizio effettivo di un'attività lavorativa».

    Secondo la legislazione dello Stato membro B, la persona assicurata ha 2 anni di studio (comunicati come «periodi equivalenti di studio») e 3 anni di contributi legati all'«esercizio effettivo di un'attività lavorativa».

    Come prevede il punto 2 della decisione, lo Stato membro A deve tener conto di questi 5 anni di periodi ai fini della totalizzazione (prima fase).

    Come previsto dal punto 3 della decisione, lo Stato membro A verifica poi se le altre condizioni richieste dalla sua legislazione nazionale sono soddisfatte (l'«esercizio effettivo di un'attività lavorativa») e se queste condizioni sono applicate in modo non discriminatorio (seconda fase).

    Poiché esistono solo 3 anni di contributi legati all'«esercizio effettivo di un'attività lavorativa» nello Stato membro B, il requisito previsto dalla legislazione dello Stato membro A di avere 35 anni di «esercizio effettivo di un'attività lavorativa» non è soddisfatto. Partendo dal presupposto che non esiste una discriminazione (indiretta) basata sulla nazionalità, nessuna pensione anticipata è dovuta in virtù della legislazione dello Stato membro A.


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