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Document 32011D0211

    2011/211/UE: Decisione della Commissione, del 31 marzo 2011 , in applicazione dell’articolo 7 della direttiva 89/686/CEE del Consiglio, relativa a un provvedimento di divieto adottato dalle autorità del Regno Unito nei confronti del dispositivo anticaduta di tipo guidato HACA Leitern 0529.7102 [notificata con il numero C(2011) 2010] Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 89 del 5.4.2011, p. 21–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/211/oj

    5.4.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 89/21


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 31 marzo 2011

    in applicazione dell’articolo 7 della direttiva 89/686/CEE del Consiglio, relativa a un provvedimento di divieto adottato dalle autorità del Regno Unito nei confronti del dispositivo anticaduta di tipo guidato HACA Leitern 0529.7102

    [notificata con il numero C(2011) 2010]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2011/211/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (1), in particolare l’articolo 7,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (DPI) stabilisce che se uno Stato membro constata che dei DPI, muniti della marcatura CE e usati conformemente al loro scopo, rischiano di compromettere la sicurezza di persone, animali domestici o beni, esso prende tutti i provvedimenti necessari a ritirare tali DPI dal mercato, vietarne la vendita o la libera circolazione.

    (2)

    A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 89/686/CEE, la Commissione, consultate le parti interessate, è tenuta a dichiarare se considera giustificato il provvedimento. Se la Commissione lo ritiene giustificato, ne informa gli Stati membri perché possano adottare opportuni provvedimenti nei confronti dei dispositivi in questione, secondo quanto prescritto dall’articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 89/686/CEE.

    (3)

    In data 31 gennaio 2008 le autorità del Regno Unito hanno notificato alla Commissione europea un provvedimento di divieto di immissione sul mercato di un dispositivo anticaduta di tipo guidato, del tipo HACA Leitern 0529.7102, prodotto da HACA Leitern — Lorenz Hasenbach GmbH u. Co. KG, Diesselstrasse 12, 65520 Bad Camberg (HACA). Secondo i documenti presentati alla Commissione, questo dispositivo di protezione è stato sottoposto alla procedura di valutazione della conformità prevista dall’articolo 11, punto A della direttiva, attestata dai seguenti documenti rilasciati da EXAM BBG Prüf- und Zertifizier GmbH (poi DEKRA EXAM GmbH) — organismo notificato n. 0158:

    N. ZQ/B 212/06,

    N. ZQ/B 212/07.

    (4)

    Le autorità del Regno Unito hanno indicato che la loro decisione era basata sul fatto che il prodotto in questione non soddisfaceva i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’articolo 3 della direttiva 89/686/CEE, in particolare i requisiti di cui ai punti 3.1.2.2, 1 e 1.1.1 dell’allegato II di tale direttiva. Le autorità del Regno Unito hanno comunicato, a sostegno delle loro affermazioni, i risultati di una prova eseguita da TUV NEL Ltd.

    (5)

    Secondo le autorità del Regno Unito, in particolare nella situazione prevedibile in cui una persona cade all’indietro prima di cadere verso il basso (situazione di «caduta all’indietro»), il dispositivo di protezione non ha fornito una protezione adeguata contro tutti i rischi, come prescritto dai requisiti essenziali di salute e di sicurezza, punto 1 (2). Il dispositivo anticaduta di tipo guidato non è quindi risultato conforme al requisito di cui al punto 1.1.1 (3) (l’utilizzatore deve poter svolgere normalmente l’attività che lo espone a rischi, disponendo al tempo stesso di una protezione appropriata e del miglior livello possibile). Inoltre, secondo le autorità del Regno Unito il dispositivo di protezione non è risultato conforme al requisito di cui al punto 3.1.2.2 (4) perché le prove effettuate hanno dimostrato che, nelle condizioni prevedibili di impiego, il dislivello del corpo non è stato il minimo possibile in modo da evitare l’urto con ostacoli e la forza di frenatura è risultata superiore alla soglia alla quale possono sopravvenire lesioni corporali.

    Le autorità del Regno Unito hanno inoltre indicato che intendevano sollevare un’obiezione formale ai sensi dell’articolo 6 della direttiva nei riguardi della norma EN 353-1— Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto — parte 1: Dispositivi anticaduta comprendenti una linea di ancoraggio rigida, che fa riferimento alla norma EN 364 — Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto — Metodi di prova.

    (6)

    Con lettere in data 1o agosto 2008 e 26 settembre 2008 la Commissione ha invitato rispettivamente il produttore e l’organismo notificato che è intervenuto nella fase di controllo della produzione a norma dell’articolo 11, punto A, della direttiva 89/686/CEE a comunicare le loro osservazioni sui provvedimenti adottati dalle autorità del Regno Unito.

    (7)

    Nella sua risposta datata 28 ottobre 2008 HACA ha contestato i risultati delle prove eseguite per le autorità del Regno Unito da TUV NEL. In particolare, ha sostenuto che i dispositivi sono sicuri e impediscono le cadute dall’alto, comprese le «cadute all’indietro» se sono utilizzati con cinture di tipo idoneo. HACA ha inoltre fatto notare che le prove eseguite da TUV NEL non erano conformi ai requisiti della norma EN 364, che non prevede l’uso di un manichino antropomorfo.

    (8)

    Nella sua risposta datata 15 ottobre 2008 DEKRA EXAM ha confermato di aver rilasciato i documenti prescritti dall’articolo 11, punto A. DEKRA EXAM ha sottolineato che le prove sono state eseguite secondo la norma EN 353-1 e che i campioni sottoposti alle prove sono risultati conformi a tutti i requisiti di tale norma. Ha rilevato che la norma EN 364 consente l’uso di un peso in acciaio o di un sacco di sabbia per la prova delle prestazioni dinamiche. Nel corso della prova è stato utilizzato un sacco di sabbia per misurare la forza di frenatura, che è sempre risultata inferiore al valore consentito. DEKRA EXAM ha osservato che TUV NEL ha utilizzato un peso in acciaio che — a suo parere — darebbe forze di frenatura superiori a quelle di un sacco di sabbia.

    Per quanto riguarda le prove di «caduta all’indietro» eseguite utilizzando un manichino antropomorfo, DEKRA EXAM ha fatto presente che prove di questo tipo non sono previste dalla norma EN 353-1. DEKRA EXAM riconosce che la situazione di «caduta all’indietro» è una condizione di impiego prevedibile dei dispositivi anticaduta di tipo guidato. Questa situazione non è però contemplata dalla norma EN 353-1. In funzione del tipo di dispositivo utilizzato e del modello di imbracatura indossata dall’utilizzatore, possono verificarsi incidenti. È quindi necessario prestare attenzione alla corretta combinazione di dispositivo anticaduta e imbracatura, che il produttore deve specificare nelle informazioni fornite all’utilizzatore.

    (9)

    Data la complessità della questione, la Commissione si è avvalsa dell’assistenza di un esperto indipendente. La Commissione ha incontrato le autorità del Regno Unito, che hanno illustrato gli esatti metodi di prova utilizzati e hanno mostrato un video delle prove effettuate.

    TUV NEL ha eseguito due serie di prove per le autorità del Regno Unito. Durante la seconda serie di prove era presente un rappresentante del produttore. Ogni serie comprendeva una prova delle prestazioni dinamiche realizzata utilizzando un peso in acciaio e prove di «caduta all’indietro» con un manichino antropomorfo. Il dispositivo anticaduta HACA non ha superato nessuna di queste prove.

    Secondo le autorità del Regno Unito, l’uso di un peso in acciaio anziché di un sacco di sabbia per la prova delle prestazioni dinamiche permette di ottenere risultati più attendibili e può spiegare la differenza tra i risultati ottenuti da TUV NEL e quelli ottenuti da DEKRA EXAM.

    Per quanto riguarda la prova di «caduta all’indietro», il Regno Unito ha eseguito prove utilizzando un manichino antropomorfo per simulare il più esattamente possibile la situazione prevedibile di «caduta all’indietro». I risultati di queste prove hanno dimostrato che i dispositivi anticaduta HACA non impediscono adeguatamente una caduta in questa situazione e hanno anche rivelato una carenza della norma armonizzata EN 353-1, in quanto questa norma non tiene conto della situazione di «caduta all’indietro». Questa è la principale ragione dell’obiezione formale sollevata dal Regno Unito contro la norma.

    (10)

    Il rapporto dell’esperto indipendente (5) è giunto alla conclusione che la «caduta all’indietro», da una posizione eretta o da una posizione seduta, è una situazione prevedibile di cui la norma EN 353-1 non tiene conto.

    (11)

    Seguendo il parere favorevole del comitato permanente istituito dall’articolo 5 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), il 19 marzo 2010 la Commissione ha deciso di ritirare il riferimento della norma EN 353-1 dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    (12)

    Sulla base della documentazione disponibile, dei commenti delle parti interessate e del rapporto dell’esperto indipendente, la Commissione considera che il dispositivo anticaduta di tipo guidato HACA Leitern 0529.7102 non è conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui ai punti 1, 1.1.1 e 3.1.2.2 dell’allegato II della direttiva 89/686/CEE, in quanto tale dispositivo non impedisce adeguatamente le cadute in una situazione di «caduta all’indietro», e che questa non conformità comporta un grave rischio per gli utilizzatori,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il provvedimento di divieto di immissione sul mercato del dispositivo anticaduta di tipo guidato HACA Leitern 0529.7102, prodotto da HACA Leitern — Lorenz Hasenbach GmbH, adottato dalle autorità del Regno Unito, è giustificato.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2011.

    Per la Commissione

    Antonio TAJANI

    Vicepresidente


    (1)  GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18.

    (2)  Requisiti essenziali di salute e di sicurezza, punto 1: Requisiti di carattere generale applicabili a tutti i DPI.

    (3)  Requisiti essenziali di salute e di sicurezza, punto 1.1.1: Ergonomia.

    (4)  Requisiti essenziali di salute e di sicurezza, punto 3.1.2.2: Prevenzione delle cadute dall’alto.

    (5)  Riferimento n. P804674.

    (6)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.


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