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Document 32011D0119

    Decisione 2011/119/PESC del Consiglio, del 21 febbraio 2011 , relativa alla proroga del mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il Kosovo

    GU L 47 del 22.2.2011, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2011

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/119(1)/oj

    22.2.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 47/18


    DECISIONE 2011/119/PESC DEL CONSIGLIO

    del 21 febbraio 2011

    relativa alla proroga del mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il Kosovo (1)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 31, paragrafo 2, e l’articolo 33,

    vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 4 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO (2), e l’azione comune 2008/123/PESC (3) relativa alla nomina del sig. Pieter FEITH quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il Kosovo.

    (2)

    L’11 agosto 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/446/PESC (4) che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’RSUE fino al 28 febbraio 2011.

    (3)

    Il mandato dell’RSUE dovrebbe essere prorogato fino al 30 aprile 2011.

    (4)

    L’RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione fissati nell’articolo 21 del trattato,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2010/446/PESC è modificata come segue:

    1)

    l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

    «articolo 1

    Rappresentante speciale dell’Unione europea

    Il mandato del sig. Pieter FEITH quale RSUE per il Kosovo è prorogato fino al 30 aprile 2011.»;

    2)

    l’articolo 5, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

    «1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 1o settembre 2010 al 30 aprile 2011 è pari a 1 230 000 EUR.»;

    3)

    l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

    «articolo 6

    Costituzione e composizione della squadra

    1.   Per coadiuvare l’RSUE nell’attuazione del suo mandato è assegnato apposito personale che contribuisca alla coerenza, alla visibilità e all’efficacia dell’azione globale dell’Unione in Kosovo. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. L’RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

    2.   Gli Stati membri, le istituzioni dell’Unione e il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) possono proporre il distacco di personale presso l’RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro, dell’istituzione dell’Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell’Unione o il SEAE possono essere assegnati all’RSUE. Il personale internazionale a contratto deve avere la cittadinanza di uno Stato membro.

    3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro che l’ha distaccato, dell’istituzione dell’Unione o del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato dell’RSUE.»

    Articolo 2

    Entrata in vigore

    La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.

    Fatto a Bruxelles, addì 21 febbraio 2011.

    Per il Consiglio

    La presidente

    C. ASHTON


    (1)  Ai sensi della risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

    (2)  GU L 42 del 16.2.2008, pag. 92.

    (3)  GU L 42 del 16.2.2008, pag. 88.

    (4)  GU L 211 del 12.8.2010, pag. 36.


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