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Document 32011D0106

Decisione 2011/106/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011 , relativa all’adattamento e alla proroga del periodo di applicazione delle misure di cui alla decisione 2002/148/CE, che conclude le consultazioni con lo Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE

GU L 43 del 17.2.2011, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/02/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/106(1)/oj

17.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 43/31


DECISIONE 2011/106/PESC DEL CONSIGLIO

del 15 febbraio 2011

relativa all’adattamento e alla proroga del periodo di applicazione delle misure di cui alla decisione 2002/148/CE, che conclude le consultazioni con lo Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217,

visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1) e riveduto a Ouagadougou, Burkina Faso, il 23 giugno 2010 (2) (l’«accordo di partenariato ACP-CE»), in particolare l’articolo 96,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE (3), in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2002/148/CE (4) sono state concluse le consultazioni con la Repubblica dello Zimbabwe ai sensi dell’articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dell’accordo di partenariato ACP-CE e sono state adottate le misure appropriate, come specificato in allegato alla stessa.

(2)

Conformemente alla decisione 2010/97/PESC del Consiglio (5) le misure di cui all'allegato della decisione 2002/148/CE sono state adattate e il loro periodo di applicazione è stato prorogato di dodici mesi, fino al 20 febbraio 2011.

(3)

È stato riconosciuto che la creazione del governo di unità nazionale in Zimbabwe fornisce l’opportunità di reinstaurare rapporti costruttivi tra l’Unione europea e lo Zimbabwe e di appoggiare l’attuazione del programma di riforme del paese.

(4)

Tuttavia, ciò è minato dai mancati progressi del governo di unità nazionale nell'attuazione di taluni elementi essenziali dell'accordo di partenariato ACP-CE, su cui si era impegnato nell'accordo politico globale (APG).

(5)

Il periodo di applicazione delle misure di cui alla decisione 2002/148/CE dovrebbe essere pertanto prorogato. Le misure dovrebbero essere oggetto di regolare riesame alla luce dei progressi concreti sul campo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le misure di cui alla lettera allegata alla presente decisione sono prorogate come misure appropriate ai sensi dell’articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dell’accordo di partenariato ACP-CE.

Tali misure si applicano fino al 20 febbraio 2012. Esse sono oggetto di regolare riesame.

Articolo 2

La lettera allegata alla presente decisione è indirizzata al presidente dello Zimbabwe Mugabe e inviata in copia al primo ministro Tsvangirai e al vice primo ministro Mutambara.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 15 febbraio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

MATOLCSY Gy.


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)  GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3.

(3)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376.

(4)  GU L 50 del 21.2.2002, pag. 64.

(5)  GU L 44 del 16.2.2010, pag. 20.


ALLEGATO

LETTERA AL PRESIDENTE DELLO ZIMBABWE

L’Unione europea ascrive la massima importanza alle disposizioni dell’articolo 9 dell’accordo di partenariato ACP-CE. In quanto elementi essenziali di tale accordo, il rispetto dei diritti umani, le istituzioni democratiche e lo Stato di diritto sono il fondamento delle nostre relazioni.

Con lettera del 19 febbraio 2002 l’Unione europea Le comunicava la decisione di concludere le consultazioni avviate ai sensi dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-CE e di adottare misure appropriate ai sensi dell’articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dello stesso accordo.

Con lettera del 15 febbraio 2010 l'Unione europea Le comunicava la decisione di non revocare le misure appropriate e di prorogarne anzi il periodo di applicazione fino al 20 febbraio 2011.

Dal 2009, quando si è insediato il governo di unità nazionale, l'Unione europea plaude ai progressi conseguiti sulla base dell'accordo politico globale (APG). Essa ribadisce di ascrivere grande importanza al dialogo politico di cui all'articolo 8 dell'accordo di partenariato ACP-CE e ufficialmente varato su richiesta del governo dello Zimbabwe in occasione della riunione della troica ministeriale UE-Zimbabwe del 18 e 19 giugno 2009 a Bruxelles. Nell'ultima riunione ministeriale del 2 luglio 2010, la delegazione allargata dello Zimbabwe capeggiata dal ministro Mangoma ha consegnato una versione aggiornata del piano d'impegni relativo all'APG. L'Unione europea ha preso atto dei progressi finora compiuti nell'attuazione dell'APG e, con lettera del 29 settembre 2010, ha comunicato al governo dello Zimbabwe la dotazione indicativa del 10o FES (130 milioni di EUR che diventeranno disponibili allorché saranno state revocate le misure ai sensi dell'articolo 96 e sarà stato firmato il documento di strategia nazionale). L'Unione europea rimane impegnata in direzione dell'ulteriore intensificazione del dialogo politico di cui all'articolo 8.

L'Unione europea sostiene gli sforzi attualmente profusi dal governo di unità nazionale per l'attuazione dell'APG e plaude ai risultati conseguiti nella stabilizzazione dell'economia e nel ripristino dei servizi sociali di base. Tuttavia, l'Unione europea si rammarica degli scarsi progressi riguardo agli elementi politici chiave dell'APG.

L'Unione europea incoraggia tutte le parti rappresentate in seno all'APG a rimanere impegnate in direzione dell'attuazione delle riforme democratiche previste nell'APG. L'Unione europea considera di grande importanza i progressi in tale area, tra cui un'intesa tra tutte le parti dell'APE in merito a misure concrete volte alla creazione di un ambiente propizio ad elezioni pacifiche e credibili.

Sotto questo profilo, l'Unione europea accoglie favorevolmente l'intensificazione dell'azione diplomatica regionale e gli sforzi compiuti dalla Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (SADC) e i suoi Stati membri al fine della creazione di un ambiente favorevole alle elezioni.

Alla luce di quanto sopra, l'Unione europea ha deciso di prorogare fino al 20 febbraio 2012 il periodo di applicazione delle misure appropriate stabilite dalla decisione 2002/148/CE del Consiglio e adattate dalla decisione 2010/97/PESC del Consiglio. L'Unione europea tiene a ribadire allo Zimbabwe la propria ferma intenzione di impegnarsi e di rivedere in qualsiasi momento le restrizioni imposte alla cooperazione allo sviluppo. È nostro auspicio che possano compiersi concreti progressi affinché si possa riprendere un piena cooperazione. In tale contesto, l'Unione europea seguirà attentamente le iniziative assunte dal governo dello Zimbabwe per garantire che si tengano elezioni credibili.

Voglia gradire, signor presidente, i nostri più distinti saluti.

Per l'Unione europea


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