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Document 32011D0043

    2011/43/UE: Decisione della Commissione, del 21 gennaio 2011 , che modifica la decisione 2010/468/UE che prevede la commercializzazione temporanea di varietà di Avena strigosa Schreb. non incluse nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole o nei cataloghi nazionali delle varietà degli Stati membri [notificata con il numero C(2011) 156] Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 19 del 22.1.2011, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/43(1)/oj

    22.1.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 19/19


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 21 gennaio 2011

    che modifica la decisione 2010/468/UE che prevede la commercializzazione temporanea di varietà di Avena strigosa Schreb. non incluse nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole o nei cataloghi nazionali delle varietà degli Stati membri

    [notificata con il numero C(2011) 156]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2011/43/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 2010/468/UE della Commissione (2) autorizza la commercializzazione nell’Unione, fino al 31 dicembre 2010, di sementi di varietà di Avena strigosa Schreb. (in prosieguo «A. strigosa») non incluse nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole o nei cataloghi nazionali delle varietà degli Stati membri.

    (2)

    Le difficoltà temporanee nell’approvvigionamento generale di A. strigosa, che sono all’origine dell’adozione della decisione 2010/468/EU, persistono. È perciò necessario prorogare il periodo di applicazione dell’autorizzazione rilasciata con tale decisione.

    (3)

    Dalle informazioni pervenute alla Commissione dagli Stati membri, emerge che, per risolvere queste difficoltà di approvvigionamento, nel 2011 sono necessarie 5 130 t.: il Belgio ha infatti indicato il suo fabbisogno per tale periodo in 300 t., la Francia, in 3 700 t., la Germania, in 300 t., l’Italia in 280 t., la Spagna, in 300 t. e il Portogallo in 250 t.

    (4)

    La decisione 2010/468/UE va pertanto modificata di conseguenza.

    (5)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2010/468/UE è modificata come segue:

    1)

    l’articolo 1 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 1, la data «31 dicembre 2010» è sostituita dalla data «31 dicembre 2011»;

    b)

    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   La quantità totale di sementi la cui commercializzazione nell’Unione è autorizzata a norma della presente decisione non deve superare le 4 970 t. nel 2010. La quantità totale di sementi la cui commercializzazione nell’Unione è autorizzata a norma della presente decisione non deve superare le 5 130 t. nel 2011.»;

    2)

    all’articolo 3, secondo comma, la data «31 dicembre 2010» è sostituita dalla data «31 dicembre 2011».

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2011.

    Per la Commissione

    John DALLI

    Membro della Commissione


    (1)  GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2309.

    (2)  GU L 226 del 28.8.2010, pag. 46.


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