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Document 32010R0884

    Regolamento (UE) n. 884/2010 della Commissione, del 7 ottobre 2010 , che modifica il regolamento (CE) n. 1464/2004 per quanto riguarda il periodo di sospensione dell'additivo «Monteban» , appartenente al gruppo dei coccidiostatici e altre sostanze medicamentose Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 265 del 8.10.2010, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/884/oj

    8.10.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 265/4


    REGOLAMENTO (UE) N. 884/2010 DELLA COMMISSIONE

    del 7 ottobre 2010

    che modifica il regolamento (CE) n. 1464/2004 per quanto riguarda il periodo di sospensione dell'additivo «Monteban», appartenente al gruppo dei coccidiostatici e altre sostanze medicamentose

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede la possibilità di modificare l'autorizzazione di un additivo per mangimi in seguito a una richiesta del titolare dell'autorizzazione e a un parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in appresso «Autorità»).

    (3)

    L'impiego di narasin (Monteban) è stato autorizzato per dieci anni per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1464/2004 della Commissione, del 17 agosto 2004, concernente l'autorizzazione per dieci anni dell'additivo «Monteban» nei mangimi, appartenente al gruppo dei coccidiostatici e altre sostanze medicamentose (2).

    (4)

    Il titolare dell'autorizzazione ha presentato una domanda di modifica dell'autorizzazione di questo additivo per ridurre il periodo di sospensione prima della macellazione da un giorno a zero giorni. Il titolare dell'autorizzazione ha fornito i dati pertinenti a supporto della sua domanda.

    (5)

    L'Autorità ha concluso, nel parere del 10 marzo 2010, che l'impiego di Monteban nei polli da ingrasso alla dose massima proposta, senza l'applicazione di un periodo di sospensione, è sicuro per i consumatori e che quindi la richiesta di ridurre il periodo di sospensione da un giorno a zero giorni può essere accolta (3).

    (6)

    Le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte.

    (7)

    Il regolamento (CE) n. 1464/2004 va pertanto modificato di conseguenza.

    (8)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nella nona colonna «Altre disposizioni» della tabella figurante nell'allegato del regolamento (CE) n. 1464/2004 è soppressa la frase «Somministrazione vietata almeno un giorno prima della macellazione.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2010.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

    (2)  GU L 270 del 18.8.2004, pag. 8.

    (3)  EFSA Journal 2010; 8(3):1549.


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