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Document 32010R0644

    Regolamento (UE) n. 644/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010 , recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate dal 9 al 16 luglio 2010 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 969/2006 per il granturco

    GU L 187 del 21.7.2010, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/644/oj

    21.7.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 187/25


    REGOLAMENTO (UE) N. 644/2010 DELLA COMMISSIONE

    del 20 luglio 2010

    recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate dal 9 al 16 luglio 2010 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 969/2006 per il granturco

    L’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sur funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

    visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 969/2006 della Commissione (3) ha aperto un contingente tariffario annuo per l’importazione di 242 074 tonnellate di granturco (numero d’ordine 09.4131).

    (2)

    L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 969/2006 ha fissato in 121 037 tonnellate il quantitativo per il sottoperiodo n. 2 per il periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2010.

    (3)

    Dalla comunicazione effettuata a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 969/2006, risulta che le domande presentate dal 9 luglio 2010 a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles) al 16 luglio 2010 ore 13 (ora di Bruxelles), secondo il disposto dell’articolo 4, paragrafo 1, dello stesso regolamento, superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti.

    (4)

    È inoltre opportuno che non siano più rilasciati titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 969/2006 per il periodo contingentale in corso.

    (5)

    Ai fini di un'efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli d'importazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   Ogni domanda di titolo d’importazione nell’ambito del contingente di cui al regolamento (CE) n. 969/2006, presentata dal 9 luglio 2010 a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles) al 16 luglio 2010 ore 13 (ora di Bruxelles), dà luogo al rilascio di un titolo per i quantitativi richiesti previa applicazione di un coefficiente di attribuzione dello 40,231108 %.

    2.   È sospeso, per il periodo contingentale in corso, il rilascio di titoli per i quantitativi richiesti a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 16 luglio 2010.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2010.

    Per la Commissione, a nome del presidente

    Jean-Luc DEMARTY

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.

    (3)  GU L 176 del 30.6.2006, pag. 44.


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