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Document 32010R0556
Council Regulation (EU) No 556/2010 of 24 June 2010 amending Regulation (EC) No 1763/2004 imposing certain restrictive measures in support of effective implementation of the mandate of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY)
Regolamento (UE) n. 556/2010 del Consiglio, del 24 giugno 2010 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1763/2004 che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell’attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia (ICTY)
Regolamento (UE) n. 556/2010 del Consiglio, del 24 giugno 2010 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1763/2004 che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell’attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia (ICTY)
GU L 159 del 25.6.2010, p. 9–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 20/10/2011; abrogato da 32011R1048
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32004R1763 | aggiunta | articolo 11 BI | 28/06/2010 | |
Modifies | 32004R1763 | sostituzione | articolo 3 | 28/06/2010 | |
Modifies | 32004R1763 | sostituzione | allegato 2 | 28/06/2010 | |
Modifies | 32004R1763 | sostituzione | articolo 4 | 28/06/2010 | |
Modifies | 32004R1763 | sostituzione | articolo 7 | 28/06/2010 | |
Modifies | 32004R1763 | sostituzione | articolo 12 | 28/06/2010 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repealed by | 32011R1048 |
25.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 159/9 |
REGOLAMENTO (UE) N. 556/2010 DEL CONSIGLIO
del 24 giugno 2010
recante modifica del regolamento (CE) n. 1763/2004 che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell’attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia (ICTY)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215, paragrafo 2,
vista la posizione comune 2004/694/PESC del Consiglio, dell’11 ottobre 2004, relativa ad ulteriori misure a sostegno dell’effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY) (1),
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1763/2004 del Consiglio, dell’11 ottobre 2004, che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell’attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia (ICTY) (2), dispone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche appartenenti a, di proprietà o in possesso di determinate persone fisiche accusate dall’ICTY, a norma della posizione comune 2004/694/PESC. |
(2) |
È opportuno allineare il regolamento (CE) n. 1763/2004 con i recenti sviluppi in materia di sanzioni per quanto riguarda, da un lato, l’identificazione delle autorità competenti e, dall’altro, l’articolo sulla competenza dell’Unione. Per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire integralmente gli articoli che devono essere modificati. |
(3) |
È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1763/2004, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1763/2004 è così modificato:
1) |
l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 1. In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri indicate nei siti web elencati nell’allegato II possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che tali fondi o risorse economiche sono:
2. Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione dell’eventuale autorizzazione concessa a norma del paragrafo 1.»; |
2) |
l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 1. In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri indicate nei siti web elencati nell’allegato II possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati se sono soddisfatte le condizioni in appresso:
2. Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione dell’eventuale autorizzazione concessa a norma del paragrafo 1.»; |
3) |
l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:
2. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione dello Stato membro interessato. 3. Tutte le informazioni fornite o ricevute a norma del presente articolo sono usate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.»; |
4) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 11 bis 1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui agli articoli 3, 4 e 7 e le indicano nei siti web elencati nell’allegato II. Gli Stati membri notificano alla Commissione, prima che entrino in vigore, le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell’allegato II. 2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi di dette autorità competenti, entro il 15 luglio 2010 e informano immediatamente la Commissione di ogni eventuale successiva modifica.»; |
5) |
l’articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 Il presente regolamento si applica:
|
6) |
l’allegato II è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
J. BLANCO LÓPEZ
(1) GU L 315 del 14.10.2004, pag. 52.
(2) GU L 315 del 14.10.2004, pag. 14.
ALLEGATO
«ALLEGATO II
Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 3, 4 e 7 e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea
|
BELGIO http://www.diplomatie.be/eusanctions |
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BULGARIA http://www.mfa.government.bg |
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REPUBBLICA CECA http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce |
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DANIMARCA http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/ |
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GERMANIA http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html |
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ESTONIA http://www.vm.ee/est/kat_622/ |
|
IRLANDA http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519 |
|
GRECIA http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/ |
|
SPAGNA http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/SancionesInternacionales/Paginas |
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FRANCIA http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/ |
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ITALIA http://www.esteri.it/UE/deroghe.html |
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CIPRO http://www.mfa.gov.cy/sanctions |
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LETTONIA http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 |
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LITUANIA http://www.urm.lt/sanctions |
|
LUSSEMBURGO http://www.mae.lu/sanctions |
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UNGHERIA http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm |
|
MALTA http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp |
|
PAESI BASSI http://www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instnties_algemeen |
|
AUSTRIA http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version= |
|
POLONIA http://www.msz.gov.pl |
|
PORTOGALLO http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm |
|
ROMANIA http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3 |
|
SLOVENIA http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/ |
|
SLOVACCHIA http://www.foreign.gov.sk |
|
FINLANDIA http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet |
|
SVEZIA http://www.ud.se/sanktioner |
|
REGNO UNITO http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/services-we-deliver/business-services/export-controls-sanctions/ |
Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea
Commissione europea |
DG Relazioni esterne |
Direzione A. Piattaforma di crisi e coordinamento politico per la politica estera e di sicurezza comune |
Unità A2. Risposte alle crisi e consolidamento della pace |
CHAR 12/106 |
B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgio) |
Indirizzo di posta elettronica: relex-sanctions@ec.europa.eu |
Tel. (32 2) 295 55 85 |
Fax (32 2) 299 08 73» |